Sospensione per l’avvocato che non aggiorna il cliente sul caso

Se l’avvocato non adempie al proprio mandato, senza informare il cliente sullo stato della pratica, viola i doveri di dignità, diligenza, decoro e correttezza della professione legale forense. Questo è quanto deciso dal CNF con la sentenza n.231/2022 pubblicata il 20 aprile 2023. Con questa si dispone la sospensione di un’avvocata per la durata di 4 mesi, a causa della violazione dei principi deontologici e per l’inadempienza al mandato.

Nello specifico, il caso tratta il ricorso di un’avvocata sospesa dalla professione poiché per anni non ha eseguito il mandato professionale che le è stato conferito. L’avvocata è stata sottoposta ad un procedimento disciplinare dal CDD di Perugia, in quanto avrebbe omesso di compiere gli atti inerenti al mandato conferitole e non avrebbe correttamente informato il proprio cliente sull’andamento del procedimento civile, per il quale le era stato conferito il mandato.

L’avvocata, in particolare, non avrebbe predisposto l’atto difensivo a seguito della notifica dell’atto di citazione. Inoltre, non aveva partecipato alle udienze per il procedimento civile e non aveva comunicato all’assistito i solleciti da parte del legale della controparte, finalizzati all’adempimento della sentenza.

Il CDD di Perugia, dopo aver condotto un’istruttoria, ha accertato che l’avvocata non aveva rispettato le norme disciplinari, sospendendola dall’esercizio della professione forense per sei mesi.

L’avvocata ha deciso di impugnare la sentenza davanti al CNF. Tuttavia, il Consiglio ha stabilito che la decisione presa dal CDD di Perugia era condivisibile. Il CNF, dunque, evidenzia come dagli atti emerga una gestione assolutamente anomala per quanto riguarda il rapporto tra cliente e avvocato, nel corso del quale non è avvenuto alcuno scambio di corrispondenza e il pagamento per l’attività svolta.

Il Consiglio, tuttavia, ritiene che il cliente abbia dimostrato un completo disinteresse nei confronti dell’avvocata. Il CNF, per concludere, ha deciso di ridimensionare la sospensione dell’esercizio della professione da sei a quattro mesi, accogliendo parzialmente il ricorso presentato.

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