Convertito in legge, il Decreto Semplificazioni Bis n. 77/2021 apre la strada al referendum digitale.
REFERENDUM DIGITALE, COME VENGONO PRESENTATE LE PROPOSTE
L’art. 38 bis del disegno di legge per la conversione del decreto prevede la possibilità di richiedere il certificato d’iscrizione necessario per la sottoscrizione di proposte referendarie anche in formato digitale.
Sarà compito del presidente, del rappresentante legale del partito o del movimento politico, o dei soggetti promotori del referendum inviare la domanda tramite PEC insieme alla copia di un documento d’identità.
In caso di delega, anche a questa deve essere allegato un documento e deve essere firmata digitalmente dal presidente, dal rappresentante legale del partito o del movimento politico o da uno dei promotori.
Nel caso di referendum popolare, l’ufficio elettorale rilascia i certificati richiesti entro 48 ore, sempre in formato digitale e tramite PEC.
I certificati digitali sono da considerarsi copie conformi all’originale. Se resi in formato analogico, la conformità è attestata da una dichiarazione autografa autenticata posta in calce al documento.
CHI PUÒ AUTENTICARE I CERTIFICATI DIGITALI
I soggetti autorizzati a eseguire autenticazioni sono quelli indicati dall’art. 14 della legge n.53 del 21 marzo 1990:
“i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.”
ANCHE LA RACCOLTA FIRME DIVENTA DIGITALE
Il referendum digitale prevede che anche la raccolta firme, prevista dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione, possa avvenire tramite una piattaforma digitale.
La piattaforma acquisisce automaticamente le generalità, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto e, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali a loro dedicate.
La verifica della validità delle firme raccolte è compito dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione.
Le modalità di funzionamento della piattaforma saranno decise con un decreto ad hoc. Nel frattempo, dal 1 luglio 2021 e fino a che la piattaforma non entrerà in funzione, le firme potranno essere raccolte anche tramite documenti informatici sottoscritto dagli elettori tramite firma elettronica qualificata, che permette l’apposizione di una marca temporale opponibile ai terzi.
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