Secondo il regime emergenziale previsto dalla Riforma Cartabia, nell’ambito del processo telematico il documento generato e firmato in formato digitale non risulta sempre inammissibile, ma soltanto irregolare in caso di divergenza dalle regole del DGSIA.
Apporre la firma digitale su un atto che è stato depositato tramite pec è un requisito necessario, pena, l’inammissibilità. Tuttavia, se la firma digitale è presente, non è rilevante dove sia stata apposta nel documento.
Se si fa uso di un software differente rispetto a quello che riconosce il sistema informatico presente nell’ufficio del giudice, l’atto viene considerato irregolare, poiché la firma digitale, oltre ad essere necessaria, non ha rilevanza per quanto concerne la posizione della sua apposizione.
Con la sentenza n.51409/2023, la Corte di cassazione penale ha deciso di annullare la precedente decisione presa dal Tribunale di sorveglianza, che aveva considerato inammissibile un reclamo contro l’applicazione dell’art. 41 bis, poiché l’atto sembrava essere privo sia della firma del difensore ma anche della firma digitale.
Il Tribunale, infatti, non riteneva valida la firma digitale che era stata utilizzata dal difensore, in quando la firma digitale in questione apparteneva ad un software che apponeva la firma in alto a sinistra del primo foglio, e non in calce.
Per la Cassazione, l’assenza della firma in calce denota l’assenza di rilevanza giuridica. Il documento, al fine di essere trasmesso, dovrebbe essere stampato, firmato e scannerizzato per la trasmissione telematica.
Ma la questione non si poneva in caso di un documento completamente creato e successivamente inviato in formato digitale. Nemmeno la mancanza della firma digitale poteva, dunque, essere contestata, poiché la Cassazione predilige l’orientamento che considera irregolari soltanto le discrepanze tecniche con rilevanza formale per quel che riguarda l’apposizione della firma digitale.
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