29 Giugno 2020

D.L. n. 28 del 30 aprile 2020: le novità per il processo civile

D.L. n. 28 del 30 aprile 2020: mediazione obbligatoria e altre novità per il processo civile

Lo scorso 25 giugno è stata approvata in via definitiva la conversione in legge con modifiche del Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”.

I decreto tocca diversi temi: il tracciamento dei dati tramite la App Immuni, la detenzione domiciliare, il rinvio della riforma delle intercettazioni, l’uso dei droni da parte della Polizia penitenziaria, ma anche alcuni elementi del processo civile.

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL PROCESSO CIVILE

Le udienze da remoto

Le udienze da remoto si devono svolgere con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e tramite modalità che salvaguardino il contraddittorio e la partecipazione delle parti.
Le modifiche al D.L. specificano che “il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge”.

Il deposito telematico degli atti

Il D.L. modificato stabilisce che, dal 9 marzo al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato sia effettuato esclusivamente in via telematica.
È possibile il deposito non telematico solo se i sistemi informatici della giustizia non fossero operativi.

La mediazione

Dal 9 marzo al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione possano essere svolti telematicamente se tutte le parti sono concordi.
Terminato questo periodo, si potrà continuare con lo svolgimento telematico, sempre che vi sia il consenso delle parti.

L’avvocato firma digitalmente e dichiara autografa la sottoscrizione del proprio cliente apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione.
L’esecutività dell’accordo è data dalla sottoscrizione con firma digitale del verbale del procedimento telematico apposta dal mediatore e dagli avvocati.

La novità della conversione in legge prevede che il mediatore, una volta firmato digitalmente l’accordo, possa inviarlo agli avvocati delle parti tramite PEC.  In questi casi, l’istanza di notifica dell’accordo può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario via PEC. Sarà compito dell’ufficiale giudiziario scaricare dal messaggio di posta PEC le copie analogiche per eseguire la notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.

Controversie contrattuali causate dall’emergenza COVID-19

Il D.L. n. 6/2020 (art. 6-bis) ha stabilito che l’impatto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 possa valere come motivo per l’eventuale sollievo della responsabilità del debitore (ex artt. 1218 e 1223 c.c.), esteso anche alle eventuali penali in caso di ritardati o omessi adempimenti.
Il D.L. n. 28/20 dispone che la mediazione sia obbligatoria per le controversie in materia di inadempimento contrattuale che ricadono nelle fattispecie indicata sopra.

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