Con il Decreto “Semplificazioni” (DL. 76/2020), dal 1° ottobre 2020 imprese e professionisti sono soggetti all’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale.
COS’È IL DOMICILIO DIGITALE
Come suggerisce il nome, il domicilio digitale è il corrispettivo virtuale del domicilio fisico.
IL CAD, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), lo definisce così:
“un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.
DOMICILIO DIGITALE, PEC E SERCQ
Molti pensano che domicilio digitale è PEC siano la stessa cosa. Del resto, per attivare un domicilio digitale è necessario avere una casella di Posta Elettronica Certificata.
Ma la PEC, che rappresenta la versione digitale delle raccomandate A/R, è solo uno degli strumenti con cui in futuro sarà possibile attivare un domicilio digitale.
Si attende infatti una normativa che dia il via libera ai SERCQ, i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato.
La differenza tra PEC e SERCQ riguarda la certezza dell’identità del mittente. Con la PEC questa certezza può essere raggiunta solo con l’utilizzo della firma elettronica, con i SERCQ è automatica.
I VANTAGGI DEL DOMICILIO DIGITALE
Il vantaggio principale per chi detiene un domicilio digitale è la comodità. A differenza del domicilio reale, quello digitale è accessibile ovunque e in qualsiasi momento e garantisce la valenza legale delle comunicazioni emesse e ricevute.
Anche la PA ne beneficia, sia in termini di risparmio di carta, sia di rispetto di scadenze che potrebbero invalidare alcuni atti (es.: le multe).
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