Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha ribadito che il diritto dell’avvocato di partecipare dignitosamente all’udienza deve essere bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo. È quanto emerge dalla sentenza n. 133/2024, che ha respinto il ricorso di un legale accusato di violazione disciplinare.
L’avvocato aveva chiesto il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, motivando la richiesta con la gravidanza della moglie. Il CNF ha respinto la richiesta, citando la giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. n. 7073/2022), secondo cui il rinvio è possibile solo in caso di comprovata impossibilità a partecipare per caso fortuito, forza maggiore o altro impedimento specifico e documentato.
Il CNF ha sottolineato che, sebbene la partecipazione dignitosa all’udienza sia un diritto fondamentale, essa non può essere garantita automaticamente in tutti i casi. La richiesta di rinvio deve essere attentamente valutata e non può basarsi su una semplice difficoltà, come la gravidanza della moglie, che non costituisce un impedimento assoluto e incontrollabile.
Il principio del bilanciamento con la durata ragionevole del processo, quindi, rimane centrale nella valutazione delle richieste di rinvio.
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