crisi d'impresa

Crisi impresa, per uffici giudiziari accesso banche dati Inps, Agenzie entrate, Unioncamere e Infocamere

Roma, 4 giugno 2024 – Accesso diretto alle banche dati per gli uffici giudiziari impegnati nella gestione della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Il Ministero della Giustizia ha sottoscritto tre convenzioni con l’Inps, l’Agenzia delle entrate e Unioncamere e Infocamere: sarà così possibile per le cancellerie dei tribunali concorsuali avere accesso diretto e veloce alle informazioni sui debiti, ricavabili da banche dati pubbliche.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza  prevede infatti che durante il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, Ufficio del Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate e INPS trasmettano alla cancelleria del tribunale concorsuale i bilanci, le dichiarazioni dei redditi, gli elenchi di atti stipulati, i debiti fiscali e previdenziali e ogni altro elemento utile a ricostruire integralmente la situazione patrimoniale dell’impresa in stato di crisi o di insolvenza.

L’accordo – per cui è stato già acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali – sarà operativo in tutti i tribunali concorsuali italiani a partire dal 2 agosto, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2024.

Queste convenzioni seguono una precedente intesa, stipulata dal Ministero della Giustizia – attraverso il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia l’analisi statistica e le politiche di coesione – che consente agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria, rendendo più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare o da sottoporre a procedura concorsuale.


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Disservizi di visibilità dei fascicoli delle amministrazioni di sostegno. Margarucci (COA Ancona): “Facciamo il punto”

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Disservizi di visibilità dei fascicoli delle amministrazioni di sostegno. Margarucci (COA Ancona): “Facciamo il punto”

Numerosi Avvocati di Ancona hanno segnalato all’Ordine l’impossibilità di consultare i fascicoli telematici della Volontaria Giurisdizione, nello specifico i fascicoli delle Amministrazioni di Sostegno, su Polisweb, il sistema del Ministero della Giustizia che consente la consultazione dei dati dei vari procedimenti residenti presso le cancellerie dei Tribunali.

A seguito di queste segnalazioni l’Ordine degli Avvocati di Ancona si è attivato con una segnalazione e una richiesta di chiarimenti all’Ufficio del processo civile telematico.

Come da nota dell’avvocata Jolita Margarucci (in foto), dell’Osservatorio Civile dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, dall’Ufficio del processo civile telematico hanno comunicato quanto segue:

“Nell’ultimo aggiornamento sono state rilasciate alcune modifiche relative alle visibilità decise dalla Commissione analisi ministeriale.

Tutti i soggetti coinvolti nella fase di apertura del procedimento (parte ricorrente e relativi avvocati, eventuali resistenti e/o intervenuti e relativi avvocati), perderanno l’accesso in consultazione del fascicolo nel momento in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

1- NOMINA AMMINISTATORE DI SOSTEGNO (ENTE PUBBLICO)

2- NOMINA E GIURAMENTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO CONTESTUALE

3 – NOMINA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROVVISORIA (ENTE PUBBLICO)

4- GIURAMENTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

5- GIURAMENTO AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA DI SOSTEGNO

Una volta scaricati i suddetti eventi, pertanto, i suddetti soggetti non potranno più consultare il fascicolo informatico.”

“Aggiungerei purtroppo -continua l’avv. Margarucci– che, dopo le ultime modifiche di sistema, non sarà più visibile il fascicolo telematico dell’Amministrazione di sostegno neanche all’Avvocato del medesimo Amministratore, magari incaricato al deposito dei rendiconti, e neppure a quello incaricato dall’Amministratore di Sostegno al deposito di una istanza eccedente l’ordinaria amministrazione. In questo ultimo caso, infatti, dovrebbe essere garantita la visibilità del SUB fascicolo, che viene aperto dalla cancelleria a seguito del deposito dell’istanza di cui sopra, ma non quella del fascicolo principale. La cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Ancona si era da tempo uniformata, ma ora il sistema agisce automaticamente cancellando e scartando la visibilità dei fascicoli che magari fino a questo momento erano ancora visibili”.

“Mi sento di dire che questa presa di posizione, potrebbe essere una scelta più o meno condivisibile, anche se a mio avviso non è funzionale, ma risponde comunque ad un principio generale di tutela del beneficiario, secondo il quale, a qualsiasi soggetto “terzo”, ad eccezione dell’Amministrato, dell’Amministratore e degli ausiliari del Giudice, è precluso consultare il fascicolo dell’Amministrazione di Sostegno che contiene dati personali del soggetto fragile anche sensibili”.

“Il problema, purtroppo, nasce dal fatto che per un qualche motivo tecnico che al momento non conosciamo, hanno perso la visibilità del fascicolo telematico, senza preventiva comunicazione, gli stessi Avvocati che svolgono il ruolo di amministratore di sostegno, che pertanto non riescono a vedere il fascicolo del procedimento nel quale sono stati nominati, né scaricare atti o documenti”.

“Lo stesso ufficio del processo civile telematico, in un’altra nota, spiega quanto segue: “nell’ultima patch sono state rilasciate delle modifiche, per la visibilità, dopo il giuramento, il fascicolo è visibile solo all’amministratore di sostegno, al beneficiario e agli ausiliari.

Se è stato nominato Amministratore di Sostegno è necessario che effettui l’accesso inserendo nel campo “Ruolo”> “Amministratore di Sostegno, AdS”.

L’Amministratore di sostegno potrà consultare il fascicolo dopo la nomina e/o il giuramento a seconda della tipologia del soggetto nominato:

  • Il soggetto privato nominato amministratore di sostegno potrà consultare solo dopo il giuramento
  • Il soggetto pubblico nominato amministratore di sostegno potrà consultare dopo la mera nomina

Se anche come Amministratore di Sostegno non riesce a consultare bisogna verificare come è censito nell’anagrafica tutori e nel fascicolo, tali verifiche devono essere effettuate tramite la Cancelleria competente.”

“Anche questa ulteriore indicazione nella maggior parte dei casi non è stata risolutiva del problema, i fascicoli continuano a non essere visibili dagli Avvocati/Amministratore di Sostegno”.

“La Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Ancona non rileva nessuna anomalia e/o errore anagrafico di inserimento dei dati, ma si sono resi disponibili per le eventuali verifiche delle posizioni sollecitate”.

Infine, l’avv. Margarucci rassicura i colleghi: “Dalle verifiche eseguite, anche nei fascicoli per cui persiste al momento la non visibilità, è possibile depositare ugualmente una qualsiasi istanza, che verrà ricevuta dalla Cancelleria, mentre sarà in ogni caso possibile riceverete tramite pec i provvedimenti firmati dai Giudici Tutelari a scioglimento delle riserve, e questo in attesa ovviamente che sia correttamente ripristinato il servizio di consultazione dei fascicoli telematici”.


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Avvocato aggredito da un cliente dopo aver richiesto il compenso

Cassazione: premeditazione esclusa per grave disturbo della personalità

 

avvocato aggredito compenso

Avvocato aggredito da un cliente dopo aver richiesto il compenso

Domenico Magnolia, avvocato penalista con studio professionale a Isola Capo Rizzuto, è stato aggredito da un cliente a seguito della richiesta del pagamento dell’onorario, essenziale per la revoca del gratuito patrocinio. Tuttavia, la richiesta ha portato il cliente ad aggredire fisicamente il legale, procurandogli gravi lesioni.

In seguito alla richiesta di pagamento, Magnolia è stato colpito al volto e malmenato: l’avvocato ha subito la frattura del setto nasale e un trauma cranico, con una prognosi di 30 giorni.

Il presidente della Camera penale di Crotone, Aldo Truncè, ha condannato duramente l’episodio ed espresso solidarietà all’avvocato. È inaccettabile che gli avvocati», dichiara, «nel loro ruolo di garanti del diritto e dei principi democratici, siano costantemente esposti a minacce, intimidazioni e violenze».

«Occorre un intervento deciso da parte delle istituzioni per tutelare la sicurezza dei professionisti e garantire il sereno svolgimento della loro attività. Auspichiamo che le forze dell’ordine sapranno fare luce sull’accaduto e l’autorità giudiziaria saprà perseguire con rigore il responsabile di questo grave reato, inqualificabile ed inaccettabile», prosegue.

La Camera penale di Crotone dichiara che proseguirà nel monitoraggio della situazione e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa la gravità di queste violenze: «Non possiamo più rimanere inerti di fronte a tali barbarie».


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Cassazione: premeditazione esclusa per grave disturbo della personalità

Cassazione: anche chi trasmette messaggi per i boss è concorso esterno in mafia

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Roma, 3 giugno 2024 – La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21894 del 31 maggio 2024, ha fatto chiarezza sul rapporto tra premeditazione e grave disturbo della personalità.

Secondo la Cassazione, la premeditazione, intesa come ferma e lucida volontà di commettere un delitto, può essere esclusa in presenza di un accertato grave disturbo della personalità, funzionalmente collegato all’agire e tale da incidere, facendola scemare grandemente, sulla capacità di volere.

In tali casi, l’accertamento della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa.

La Cassazione ha precisato che, pur non essendovi in astratto incompatibilità tra vizio parziale di mente e premeditazione, l’aspetto patologico, quando è stato ritenuto influente sull’atto commesso, va a ricadere sulle capacità di lineare ideazione o di autocontrollo, aspetti che indubbiamente coinvolgono la circostanza aggravante della premeditazione.

Compito del giudice del merito, pertanto, è quello di analizzare l’incidenza del disturbo psichico, nel senso della esistenza di una rimproverabilità in concreto della premeditazione (naturalisticamente intesa), rimproverabilità che è da escludersi quando l’atteggiamento psichico (fermezza del proposito criminoso) è influenzato da fattori patologici.


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Cassazione: onere della prova nei consumi di acqua e servizi assimilabili

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Roma, 3 giugno 2024 – La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21879 del 31 maggio 2024, ha fatto chiarezza sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ribadendo che anche chi trasmette messaggi per conto dei boss può essere condannato per questo reato.

Secondo la Cassazione, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa possa essere configurato anche a carico di chi, pur essendo estraneo all’organizzazione criminale, offre un contributo causale e volontario alla realizzazione dei suoi fini.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che tale contributo può consistere nella trasmissione di “messaggi” utili al sodalizio, anche se l’autore non ne conosce il contenuto specifico, purché sia consapevole di stare aiutando l’organizzazione mafiosa a far circolare le sue informazioni e direttive.

La Cassazione ha richiamato alcuni precedenti in cui la stessa Corte ha già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa persone che svolgevano la funzione di “messaggeri” per i boss detenuti, trasmettendo loro messaggi relativi a questioni interne all’organizzazione o ad iniziative criminose.

Nella sentenza in questione, la Cassazione ha condannato un infermiere che lavorava in un carcere, il quale aveva trasmesso messaggi tra un boss detenuto e i suoi affiliati all’esterno, consentendo di mantenere i collegamenti tra i membri del clan e di pianificare attività illecite.

La Cassazione ha sottolineato che, ai fini della configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, non è necessario che l’attività di trasmissione dei messaggi sia reiterata o che l’autore conosca il contenuto specifico dei messaggi. È sufficiente che l’autore sia consapevole di stare aiutando l’organizzazione mafiosa a far circolare le sue informazioni e direttive.

Questa pronuncia della Cassazione amplia la portata del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, includendo anche chi, pur non essendo un membro dell’organizzazione, fornisce un contributo concreto al suo funzionamento.


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Mediazione, riunione Ministero-avvocatura. A breve nuove FAQ

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Roma, 3 giugno 2024 – La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 15340 del 31 maggio 2024, ha fatto chiarezza sull’onere della prova in materia di contestazione dei consumi di acqua e di altri servizi ad essa assimilabili.

In linea con la precedente giurisprudenza (Cass., n. 23699 del 2016), la Cassazione ha stabilito che le letture del contatore, pur costituendo una presunzione semplice di veridicità, non sono prova assoluta dei consumi effettivamente effettuati. L’utente, quindi, ha il diritto di contestarle e di fornire prova contraria con ogni mezzo, anche con testimoni.

Nel caso in cui il somministrato contesti il valore delle fatture allegando un malfunzionamento del contatore, spetta al fornitore del servizio, in base al principio di vicinanza della prova, dimostrare il corretto funzionamento dello stesso. Solo dopo tale verifica, l’onere della prova si sposta sul somministrato, il quale dovrà dimostrare, se vuole ottenere un ristorno, che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni (ad esempio, manomissioni o allacci abusivi da parte di terzi) e che egli ha adottato tutte le cautele necessarie per evitarli.

La Cassazione ha sottolineato l’importanza di questa ripartizione dell’onere probatorio, che tutela il diritto degli utenti di non essere gravati da bollette ingiuste a causa di malfunzionamenti dei contatori o di allacci abusivi.


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Crescono le truffe attuate con l’IA

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Al contrario di quanto rappresentato mediaticamente, in materia di mediazione già lo scorso giovedì è avvenuta in via Arenula una riunione tra i vertici del Gabinetto del Ministero della Giustizia, gli uffici tecnici competenti, il presidente dell’Ocf e delegati Cnf specializzati sul tema.

In spirito di collaborazione, si è convenuto di chiarire alcuni punti delle Faq – relative alla mediazione – considerati problematici dall’Avvocatura.

A breve quindi, come unanimemente concordato nella riunione, saranno pubblicate nuove Faq, per specificare ulteriormente i punti controversi e venire incontro alle esigenze rappresentate dall’Avvocatura.


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Crescono le truffe attuate con l’IA

La nuova frontiera del crimine informatico è ormai ben chiara: sta prendendo sempre più piede, infatti, il deepfake, ovvero la generazione attraverso l’IA di audio o video falsi, ma decisamente credibili.

Spesso questi contenuti vengono utilizzati per sfruttare il volto e/o la voce di personalità importanti, allo scopo di ingannare le persone e truffarle.

Non si tratta sempre di contenuti generati da hacker professionisti, anzi: l’intelligenza artificiale, infatti, semplifica questo lavoro anche per i meno esperti.

Uno dei casi più eclatanti si è verificato lo scorso febbraio, a Hong Kong. Un dipendente di un’importante società finanziaria si è fatto convincere da un video deepfake, proveniente da un suo “superiore”, ad effettuare 25 milioni di dollari di bonifico.

Casi del genere stanno aumentando sempre più, colpendo aziende in tutto il mondo. Secondo il Center for Financial Services di Deloitte, le truffe deepfake create con l’IA potrebbero raggiungere 40 miliardi di dollari entro il 2027.

Nel 2023, negli Stati Uniti l’FBI ha ricevuto 880mila denunce di tentativi di truffa con l’IA, mentre in Europa si stima che questo tipo di attacchi siano cresciuti del 780%. Il 6,8% sarebbe avvenuto in Italia.

Per questi motivi le aziende si trovano in una situazione di massima allerta: le truffe basate su queste tecnologie, oltre ad incidere sui bilanci, minacciano anche la fiducia del cliente.

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Ma come possiamo difenderci da questi pericoli? Secondo gli esperti, l’unico modo per combattere le truffe basate sull’IA è la stessa IA.

Alcune banche utilizzano il Large Language Model (LLM) per rilevare i tentativi di furto. HSBC, per esempio, ha investito molto sugli strumenti di IA che rilevano e prevengono le frodi, grazie a sistemi che analizzano e segnalano le anomalie.

Il pericolo deepfake è qualcosa che crea molta preoccupazione, e tutti noi dobbiamo prestare tantissima attenzione a non cadere vittime di queste truffe.

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Si è tenuta ieri, presso la Sala Manzo del Ministero della Giustizia, la conferenza stampa di presentazione del Gruppo d’Intervento Operativo (GIO) della Polizia Penitenziaria.

Il GIO, creato con decreto ministeriale del 14 maggio 2024, è un reparto di rapida reazione operativa, specializzato nella protezione e tutela della sicurezza delle strutture penitenziarie e delle persone in caso di rivolta in carcere.

Il Sottosegretario Delmastro dichiara: “Sono particolarmente orgoglioso di aver presentato il GIO, il Gruppo d’Intervento Operativo, un gruppo specializzato di Polizia Penitenziaria, equipaggiato in maniera eccezionale e particolare che interverrà in tutti gli istituti penitenziari in caso di emergenze, criticità, sommosse e rivolte non fronteggiabili diversamente.

Si tratta di ripristinare ordine, legalità e sicurezza a tutela e a vantaggio degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria, degli educatori e degli psicologi, ma anche dei detenuti che non possono essere ostaggio dei più violenti e dei più riottosi.

Abbiamo creato un Gruppo di pronto intervento che sarà chiamato a risolvere eventi critici in primis con la negoziazione e, solo successivamente, applicando le tecniche operative necessarie per contenere la rivolta.

Molto spesso, come gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria indossano gli equipaggiamenti antisommossa si contengono le rivolte. Grazie al GIO vogliamo scongiurare quel precipizio che non siamo riusciti a scongiurare nel marzo del 2020, quando scoppiarono violentissime rivolte nei nostri istituti che hanno causato più di 30 milioni di danni che alcune autorevoli fonti ritengono essere state etero-dirette dalla criminalità organizzata.”

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega alla Polizia Penitenziaria Andrea Delmastro delle Vedove, il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovani Russo, il Vice Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Lina Di Domenico e il Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria, Direttore del GIO, Linda De Maio.

 


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Pubblicato in GU il decreto interministeriale dell’11/04/2024 circa le “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”. Il decreto è ufficialmente in vigore dallo scorso 28 maggio.

I tratti di strada sui quali gli autovelox possono essere utilizzati devono essere individuati mediante un provvedimento del prefetto e devono essere segnalati 1 km prima dei centri abitati.

È stata fissata anche la distanza minima che dovrà essere presente tra un dispositivo e un altro.

Gli autovelox non potranno essere utilizzati nei punti in cui:

  • Il limite di velocità è inferiore a 50 km/h;
  • Nelle strade urbane;
  • Nelle strade extraurbane se il limite di velocità è ridotto di più di 20 km/h rispetto a quanto previsto per quella tipologia di strada.

L’utilizzo di dispositivi all’interno di un veicolo in movimento può essere consentito soltanto in presenza di contestazione immediata: in caso contrario, ci dovranno essere postazioni visibili, fisse o mobili.

Per tutti gli autovelox già installati prima del 28 maggio, non ancora conformi alla nuova normativa, ci saranno 12 mesi per adeguarsi alle nuove regole. In caso contrario, al termine dei 12 mesi, verranno disinstallati.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il decreto in GU al seguente link: DECRETO 11 APRILE


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