3 Giugno 2024 -

Cassazione: anche chi trasmette messaggi per i boss è concorso esterno in mafia

Roma, 3 giugno 2024 – La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21879 del 31 maggio 2024, ha fatto chiarezza sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ribadendo che anche chi trasmette messaggi per conto dei boss può essere condannato per questo reato. Secondo la Cassazione, la giurisprudenza di legittimità è costante…

Roma, 3 giugno 2024 – La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21879 del 31 maggio 2024, ha fatto chiarezza sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ribadendo che anche chi trasmette messaggi per conto dei boss può essere condannato per questo reato.

Secondo la Cassazione, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa possa essere configurato anche a carico di chi, pur essendo estraneo all’organizzazione criminale, offre un contributo causale e volontario alla realizzazione dei suoi fini.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che tale contributo può consistere nella trasmissione di “messaggi” utili al sodalizio, anche se l’autore non ne conosce il contenuto specifico, purché sia consapevole di stare aiutando l’organizzazione mafiosa a far circolare le sue informazioni e direttive.

La Cassazione ha richiamato alcuni precedenti in cui la stessa Corte ha già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa persone che svolgevano la funzione di “messaggeri” per i boss detenuti, trasmettendo loro messaggi relativi a questioni interne all’organizzazione o ad iniziative criminose.

Nella sentenza in questione, la Cassazione ha condannato un infermiere che lavorava in un carcere, il quale aveva trasmesso messaggi tra un boss detenuto e i suoi affiliati all’esterno, consentendo di mantenere i collegamenti tra i membri del clan e di pianificare attività illecite.

La Cassazione ha sottolineato che, ai fini della configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, non è necessario che l’attività di trasmissione dei messaggi sia reiterata o che l’autore conosca il contenuto specifico dei messaggi. È sufficiente che l’autore sia consapevole di stare aiutando l’organizzazione mafiosa a far circolare le sue informazioni e direttive.

Questa pronuncia della Cassazione amplia la portata del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, includendo anche chi, pur non essendo un membro dell’organizzazione, fornisce un contributo concreto al suo funzionamento.


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