cartella clinica elettronica condivisa ue

Digitalizzazione Ue: nasce la cartella clinica elettronica condivisa

D’ora in avanti sarà possibile l’accesso in tutta Europa ai propri dati sanitari, a seguito dell’istituzione dello Spazio europeo dei dati sanitari.

I dati, nel caso di un trasferimento dall’Italia ad un altro paese Ue, verranno trasmessi in maniera sicura agli operatori sanitari. Si tratta di un accordo provvisorio, che attende l’approvazione del Consiglio Ue e la pubblicazione in GU.

Il regolamento entrerà in vigore ufficialmente dopo due anni. Nelle cartelle cliniche elettroniche saranno contenuti resoconti sui pazienti, immagini mediche, prescrizioni elettroniche e i risultati di laboratorio.

I dati verranno trasmessi attraverso la piattaforma MyHealth@EU, per esempio nei casi in cui un cittadino decida di trasferirsi in un altro Stato europeo. Successivamente sarà possibile anche consultare i referti di diagnostica per immagini, lettere di dimissioni ospedaliere e risultati di laboratorio.

Non mancheranno misure per la tutela della privacy: i pazienti, inoltre, verranno informati tutte le volte che viene effettuato l’accesso ai loro dati.

Per la correlatrice della Commissione per le libertà civili, Annalisa Tardino: «lo Spazio dei dati sanitari migliorerà l’accesso di tutti all’assistenza sanitaria. In futuro, i medici potranno essere autorizzati ad accedere alle cartelle cliniche e ai risultati di laboratorio dei loro pazienti in altre regioni o addirittura in altri Stati membri dell’Ue, risparmiando denaro e risorse e fornendo cure migliori. Anche se avremmo preferito misure ancora più incisive, siamo riusciti a trovare una posizione che può essere accettata dalla maggioranza».


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Oggi ricorre il 47esimo anniversario dell’assassinio dell’avvocato Fulvio Croce, vittima di un brutale agguato da parte delle Brigate Rosse a Torino. Croce, figura simbolo dell’avvocatura, è ricordato non solo per la sua brillante carriera legale, ma soprattutto per il suo incrollabile impegno nella difesa dei principi democratici e del diritto di parola, anche di fronte a minacce e intimidazioni.

Nato a Castelnuovo Nigra nel 1901, Croce si laurea in legge nel 1924 e si dedica sin da subito alla professione. La sua carriera viene però bruscamente interrotta dall’avvento del regime fascista, a cui si oppone con fermezza. Aderisce alla Resistenza e, dopo la Liberazione, assume un ruolo di primo piano nella ricostruzione del Paese, sia come avvocato che come uomo politico.

Nel 1977, all’età di 76 anni, Croce accetta la nomina a difensore d’ufficio di alcuni esponenti delle Brigate Rosse nel processo in corso a Torino. Un atto di coraggio e di profonda convinzione nei valori democratici, che gli costerà la vita. Il 28 aprile 1977, viene assassinato da un commando di terroristi nel portone del suo studio.

L’eredità di Fulvio Croce vive ancora oggi nel cuore di tutti coloro che credono nei valori della democrazia e del pluralismo. La sua figura rappresenta un monito a non cedere mai di fronte alle intimidazioni e a difendere con tenacia i principi che fondano una società libera e giusta.


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 Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha chiesto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria una relazione urgente su quanto avvenuto nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un agente della penitenziaria è stato fermato in possesso, tra l’altro, di quasi 4,4 chili di sostanze stupefacenti di vario tipo.

Mentre l’inchiesta penale fa il suo iter, anche il Ministero ha avviato accertamenti amministrativi su una vicenda gravissima – ferma restando la presunzione di innocenza – e che è stata portata alla luce anche grazie al lavoro degli agenti della polizia penitenziaria.


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Su richiesta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arriveranno presto all’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano nuovi rinforzi di personale: ai 13 agenti di Polizia Penitenziaria, che hanno già assunto servizio il 22 aprile – dopo l’arresto di altrettanti colleghi coinvolti a vario titolo nell’inchiesta della Procura di Milano – si aggiungeranno in breve tempo altre 22 unità, distinte in vari ruoli: sarà infatti indetto ad ore dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria uno specifico interpello.

Ulteriore personale potrà essere destinato all’Ipm, dopo la conclusione – a metà luglio – del 183esimo corso per agenti di polizia penitenziaria. A partire dal 6 maggio, inoltre, il comando dell’istituto sarà assunto da un funzionario del corpo.


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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).

Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi

Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione.

L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.

In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche.

Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.

DISPOSIZIONI DI SETTORE

Sanità e disabilità

  1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.

 

  1. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario

I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

 

  1. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.

 

Lavoro

  1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro

Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico­fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

 

  1. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.

Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

 

Pubblica Amministrazione

Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.

 

Attività giudiziaria

Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.

Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Cybersicurezza nazionale

L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

  1. Strategia nazionale

Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.

 

  1. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale

Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.

AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.

 

  1. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale

Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.

 

  1. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e quantum computing

Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.

 

Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore

  1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale

Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell’AGCOM.

 

  1. Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale

Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

 

DISCIPLINA PENALE

Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee.

Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.

Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.

Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:

  1. strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
  2. una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
  3. una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
  4. una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.

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“La questione è rilevante e necessita di tempestiva soluzione” scrive Anac nel testo inviato anche al Ministro dell’Economia e al Ministro delle Infrastrutture. “E’ estremamente urgente un intervento interpretativo o normativo delle Istituzioni che possa consentire la corretta e uniforme applicazione della normativa di riferimento”.
“In mancanza di diverse indicazioni interpretative – viene scritto nella nota – Anac procederà aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate”.

Requisiti speciali per la partecipazione alle gare
Per quanto riguarda i requisiti speciali per la partecipazione alle gare, Anac “conferma l’esistenza di un vuoto normativo superabile soltanto con un intervento del legislatore. Nel frattempo, l’Autorità ritiene opportuno invitare le stazioni appaltanti ad adottare comportamenti volti a favorire la massima partecipazione e a scongiurare l’adozione di comportamenti discriminatori”. Sempre nell’ottica del favor partecipationis, l’Autorità ritiene opportuno “far riferimento, nell’individuazione dei requisiti di partecipazione, alle indicazioni fornite nelle Linee guida n. 1 e al dettato del codice, secondo cui “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.”

Disciplina sull’equo compenso
L’Autorità ritiene che “i due ambiti normativi (codice dei contratti pubblici e legge n. 49/2023) vadano adeguatamente coordinati tra loro, accedendo ad una soluzione interpretativa che eviti l’insorgere di contrasti.  Nel definire il rapporto esistente tra i due sistemi, occorre infatti considerare che la Legge n. 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell’ambito della relativa disciplina. D’altra parte, lo stesso art. 3, co. 3 della Legge n. 49/2023 stabilisce che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei”.

“Occorre inoltre evidenziare che anche il codice dei contratti pubblici già persegue la finalità sottesa alla legge n. 49/2023 – scrive Anac nella nota -, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica. È prevista l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi)”.

“Così interpretato, il quadro normativo di riferimento appare coerente sia a livello nazionale che a livello europeo. Sotto quest’ultimo profilo occorre considerare che l’articolo 3, comma 3, della Legge n. 49/2023 fa salve dalla sanzione della nullità le clausole che prevedono l’applicazione di compensi inferiori ai minimi tabellari in quanto riproduttive di disposizioni di legge (tra cui rientrano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici) o attuative di principi europei (tra cui il principio di concorrenza)”.

“Appare opportuno evidenziare, altresì, che la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza. Come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4/7/2019, Causa C-377/2017, infatti, in materia di compensi professionali, l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi, posizione confermata dalla successiva sentenza del 25/1/2024, Causa C-438/2022 secondo cui le tariffe minime relative al  compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate in quanto contrastanti con il principio di concorrenza”.

“È inoltre opportuno evidenziare che la legge n. 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del Codice civile (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e più in generale a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l’equilibrio sinallagmatico. I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio”.

“Nel merito si ritiene utile considerare che la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza.
Sotto il profilo della spesa pubblica, l’Autorità ritiene ulteriormente necessario mettere in evidenza che, ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 49/2023, dall’attuazione della stessa legge “non devono derivare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, circostanza che, invece, si realizzerebbe in caso di gare a prezzo fisso. L’opzione individuata consente di mantenere il quadro economico finanziario della programmazione che è già stata fatta per gli investimenti del Pnrr, quadro economico -finanziario che invece rischierebbe di essere compromesso, con evidenti ricadute sui tempi di attuazione ed aumento del contenzioso, in caso di valutazioni diverse. Considerazioni analoghe possono essere effettuate anche per gli investimenti non legati al Pnrr”.

“Infine – aggiunge ancora Anac -, va considerato che l’applicazione dell’articolo 3, comma 5, della richiamata legge n. 49/2023, che ammette il ricorso al giudice civile per contestare l’affidamento ad un prezzo inferiore rispetto a quello definito in ossequio all’allegato I.13 del d. lgs 36/2023, oltre a determinare una sovrapposizione con i poteri e le competenze delle stazioni appaltanti in termini di verifica della congruità delle offerte, produrrebbe una situazione di assoluta instabilità e incertezza sull’affidamento e sulle relative condizioni, con evidenti ripercussioni sulla spesa pubblica. In particolare, l’esito positivo del giudizio ordinario comporterebbe la necessaria modifica del quadro economico finanziario dell’intervento, con conseguenti ricadute, anche sulla capacità di spesa futura, che appaiono tanto più evidenti per gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr”.


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Roma, 24 aprile 2024. “Quella che è stata prospetta all’avvocatura comunale di Piacenza attraverso alcune dichiarazioni pubbliche è una rotazione al di fuori di qualsiasi sostenibile legittimo procedimento che, come da normativa Anac, non può riguardare nella fattispecie l’avvocatura comunale, vista l’assenza nella fattispecie di altri dirigenti avvocati che potrebbero ricoprirne la funzione”. A prendere posizione attraverso una nota ufficiale è l’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep), che interviene così sulle voci di un provvedimento richiesto da alcuni politici che vorrebbero una rotazione all’interno dell’avvocatura civica del comune di Piacenza.

La funzione dell’avvocato di un ente pubblico – si legge nella nota – è la difesa dell’Ente stesso e, nel contempo, esso costituisce un presidio di legalità, che trova la propria fonte nella legge professionale forense, l. 247/2012, all’art 23. L’avvocato del Comune è infatti iscritto all’albo speciale degli avvocati e patrocina nell’esclusivo interesse dell’ente. E’ in questo contesto che il dirigente dell’avvocatura svolge la funzione professionale dettata dalla legge e gli devono essere garantite le prerogative di autonomia di cui al predetto articolo”.

Alla luce di quanto sopra, nel Piano Anticorruzione approvato con la delibera n. 17 del 30 gennaio 2024 della Giunta, correttamente il Comune di Piacenza ha escluso dalla rotazione ordinaria dei dirigenti l’avvocato, così motivando: “in considerazione delle prerogative di status professionale”. Infatti, anche nell’ambito di una eventuale rotazione ordinaria vanno garantiti all’avvocato dell’Ente pubblico, così come dispone il predetto articolo 23 di legge, “la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’Ente”, che debbono essere recepite nel contratto di lavoro, ove è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.

Anche nelle Linee Guida di ANAC sulla rotazione del personale essa viene qualificata come una misura che deve coinvolgere tutto l’apparato a fini anticorruttivi e quindi con priorità per i settori a maggior rischio, e fatte salve le figure infungibili per possesso di una abilitazione professionale e iscrizione nel relativo albo.

E’ evidente – afferma Unaep – che tali principi escludono qualsiasi possibilità di rotazione che si porrebbe in contrasto con essi, perché la legge ha voluto cristallizzare una professionalità che si costruisce nel tempo”.

In questo contesto, conclude l’avvocato Antonella Trentini, presidente nazionale Unaep, nell’esprimere solidarietà e vicinanza ai colleghi dell’ Avvocatura del Comune di Piacenza, “stigmatizziamo le recenti prese di posizione nei confronti dell’Avvocatura Comunale e del suo dirigente comparse sui mezzi di comunicazione locali, dopo essere state esternate in sedi istituzionali quali una commissione consiliare e il Consiglio Comunale poichè sono completamente in contrasto con i principi di autonomia e indipendenza che la legge forense garantisce agli avvocati iscritti negli albi speciali, oltreché, con i principi propri della anticorruzione, essendo stata prospetta una rotazione al di fuori di qualsiasi sostenibile legittimo procedimento”.


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“Approvati dal comitato paritetico giustizia – Mit nuovi interventi in materia di edilizia penitenziaria per un valore di oltre 36 milioni di euro.

Sono orgoglioso del poderoso intervento del Governo Meloni sull’edilizia penitenziaria che riguarda la creazione di nuovi posti detentivi, il rifacimento di alcune caserme agenti, l’adeguamento sanitario e l’efficientamento energetico di diverse strutture sul territorio nazionale.

Altra promessa mantenuta è l’ok definitivo alla creazione di due nuove Scuole di Formazione della Polizia Penitenziaria, che finalmente consentiranno al Corpo di avere concorsi più veloci e soddisfare completamente il fabbisogno di spazi da dedicare alla formazione del personale.

Abbiamo ereditato una situazione disastrosa, con istituti fatiscenti ed un Corpo di Polizia ridotto allo stremo perché flagellato da turni massacranti e mancanza di dotazioni e risorse. Ogni giorno compiamo un piccolo passo nell’invertire la rotta per recuperare posti detentivi, garantire caserme dignitose ai nostri agenti di Polizia Penitenziaria, efficientare i nostri istituti e soprattutto metterli in sicurezza!”.

 È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario di Stato alla Giustizia.


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Il 22 aprile 2024, un gruppo di avvocati del foro felsineo ha dato vita alla sezione bolognese di Movimento Forense.
Si tratta di un progetto ambizioso che nasce dall’entusiasmo e dall’impegno dei soci fondatori Paolo Rossi, Luigi De Fatico, Pasquale Potenza, Marinella Oliva, Emanuele Trocino, Stella Maria Nunziata, Michela Foti, Francesco Bassini, Laura Serra, Michelina Suriano, Michele Giarratano, Paola Lamanna e Antonello De Oto.

Movimento Forense è una delle associazioni maggiormente rappresentative nel panorama forense nazionale e, attraverso il lavoro della sezione bolognese, si propone di contribuire attivamente alla vita politica forense della città.

All’esito dell’assemblea costituente, sono stati eletti i suoi vertici: l’Avv. Pasquale Potenza presidente, l’Avv. Marinella Oliva segretario, l’Avv. Emanuele Trocino tesoriere; l’Avv. Stella Maria Nunziata e l’Avv. Michela Foti vicepresidenti.

Il neo nominato presidente, Pasquale Potenza, ha dichiarato:

“La nostra associazione si propone di essere un punto di riferimento nel panorama della politica forense bolognese e di dare un contributo concreto alla comunità degli avvocati. Determinazione, impegno, trasparenza sono gli ingredienti per perseguire gli scopi associativi ovvero di sostenere la funzione costituzionale della Giustizia e dell’Avvocatura, di promuovere la tutela e la garanzia dei diritti dei cittadini, la conoscenza, la diffusione e la concreta realizzazione dei valori fondamentali del diritto, del giusto processo, di una giustizia equa e accessibile a tutti i cittadini di Bologna.”

La sezione bolognese del Movimento Forense, già dai primi passi, guarda fiduciosa al futuro, conscia di potere avere un ruolo di rilievo nel panorama forense bolognese.


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Sette anni fa è nato il G7 delle Avvocature. In quel momento, il Consiglio Nazionale Forense, decise di costituire un tavolo di lavoro permanente tra i maggiori esponenti delle avvocature di Francia, Canada, Giappone, Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia.

Quest’anno il Consiglio Nazionale Forense dovrà presiedere e organizzare il G7 delle Avvocature, e la scelta sull’argomento è ricaduta su un tema attuale, ovvero l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle democrazie.

Spiega Francesco Greco: «Si tratta di un tema che coinvolge il mondo nella sua globalità e tutti gli aspetti del sapere. Tra essi si annovera quello della giustizia, intesa sia, classicamente, come esercizio della giurisdizione che, nella post-modernità, come componimento dei conflitti attraverso sistemi di giustizia conciliativa e riparativa».

«In un simile contesto», prosegue, «, in cui la macchina sembra dover sostituire l’uomo in molte azioni e attività, è lecito porsi una serie di interrogativi, tra i quali la ragionevole certezza che chi dovrà decidere un processo accetterà di farsi carico del peso della decisione, piuttosto che affidare alla macchina intelligente la scelta della soluzione? Soluzione che, senza empatia, senza soppesare le variabili umane, potrà decidere un processo o, peggio, il destino di una persona semplicemente rifacendosi allo stare decisis».

Il fine è la tutela da un futuro in cui il diritto potrebbe essere deciso da programmi come ChatGPT. I diritti, spiega Greco, «riguardano le persone, e, come tali vengono tutelati dagli avvocati, la cui professione ha come missione la tutela dei diritti e dei principi di democrazia e dai magistrati che non potranno e non dovranno essere sostituiti da un algoritmo nella decisione di un processo».

Il CNF avanza alcune proposte. «L’impiego dei sistemi di AI per la difesa dei diritti in ambito giudiziale e stragiudiziale dovrà essere trasparente ed equo e solo di supporto al lavoro degli avvocati, che però dovranno ricevere un’adeguata formazione sul loro funzionamento e utilizzo».

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Fondamentale anche la certificazione dei dati utilizzati «nei sistemi, sia sotto il profilo della loro autenticità sia della legittimità per l’uso. Dobbiamo poi definire i principi di responsabilità dell’utilizzatore per tutte le fasi del processo, sino all’affermazione della sua responsabilità per sistemi non certificati».

Conclude Greco: «L’avvocatura, come sempre ha fatto e continuerà a fare, vigilerà affinché la tutela dei diritti non sia compromessa da un sistema che per quanto efficiente o intelligente, non potrà sostituire la persona».


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