Bonus nuovi nati 2026, al via le domande: contributo fino a 1.000 euro

È partita dal 14 aprile la possibilità di richiedere il bonus nuovi nati 2026, il contributo economico una tantum destinato ai genitori per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno. La misura, pari a 1.000 euro, rientra tra gli strumenti messi in campo per sostenere la natalità e rafforzare il supporto alle famiglie.

Le indicazioni operative sono state fornite dall’INPS, che ha chiarito requisiti e modalità di accesso. Tra le condizioni principali figura il possesso di un Isee specifico per le prestazioni familiari, che non deve superare la soglia dei 40.000 euro, calcolato al netto degli effetti dell’Assegno Unico e Universale.

Il beneficio è riconosciuto a una platea ampia di destinatari: cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea e loro familiari con diritto di soggiorno, nonché cittadini extra UE in possesso di specifici titoli di soggiorno che consentano l’attività lavorativa o la permanenza prolungata in Italia. In ogni caso è richiesta la residenza sul territorio nazionale.

Per accedere al contributo è necessario che l’evento – nascita, adozione o affidamento – si verifichi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data dell’evento: il mancato rispetto di questo termine comporta la perdita del diritto al beneficio.

Una disciplina particolare è prevista per gli eventi già avvenuti prima dell’apertura della procedura. In questi casi, il termine dei 120 giorni decorre dalla data di attivazione del servizio, fissando come scadenza il 12 agosto 2026.

La richiesta può essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica e deve essere presentata da uno dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi, la domanda spetta al genitore con cui il minore risiede.

La misura, introdotta con la legge di bilancio 2025, si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno alla genitorialità, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie nei primi momenti successivi all’arrivo di un figlio, in un contesto demografico che continua a registrare segnali di criticità.

Opere d’arte, la Consulta apre al “passaporto” anche sotto soglia

Arriva una svolta nella disciplina della circolazione internazionale delle opere d’arte. Con la sentenza n. 51 depositata il 14 aprile, la Corte Costituzionale interviene sul sistema normativo, aprendo alla possibilità di certificare l’ingresso in Italia anche per le opere di valore inferiore a 13.500 euro.

La decisione nasce da una questione sollevata dal Tar Lazio, chiamato a pronunciarsi su un caso concreto riguardante un dipinto del Settecento acquistato all’estero e temporaneamente introdotto in Italia per verifiche tecniche. Il bene, pur essendo di valore contenuto, era stato coinvolto in una procedura di acquisto coattivo al momento della richiesta di riesportazione, facendo emergere una lacuna normativa.

La Consulta ha tracciato una distinzione netta. Da un lato, ha ritenuto illegittima la normativa nella parte in cui non consente, su richiesta dell’interessato, di ottenere una certificazione che attesti l’ingresso nel territorio nazionale delle opere sotto soglia. Dall’altro, ha confermato la legittimità del sistema che disciplina l’acquisto coattivo, mantenendo fermo il limite economico oltre il quale può intervenire l’amministrazione.

Il punto centrale della pronuncia riguarda il principio di parità di trattamento. Secondo la Corte, escludere le opere di minor valore dalla possibilità di certificazione genera una disparità ingiustificata rispetto ai beni di valore superiore, per i quali tale strumento è già previsto. Proprio la certificazione, infatti, consente una gestione più agevole della permanenza temporanea in Italia e garantisce una procedura semplificata per la successiva uscita dal territorio nazionale.

La sentenza evidenzia inoltre come siano proprio le opere di valore più contenuto a circolare con maggiore frequenza nel mercato internazionale. Per questo motivo, la mancanza di strumenti chiari e rapidi per la loro movimentazione rischia di ostacolare gli scambi, incidendo negativamente su compravendite, restauri e trasferimenti tra Paesi, in particolare all’interno del contesto europeo.

Non meno rilevante è il richiamo ai diritti economici. La Corte sottolinea che l’assenza di una certificazione per i beni sotto soglia finisce per comprimere in modo non proporzionato sia il diritto di proprietà sia la libertà di iniziativa economica, introducendo incertezza per operatori e collezionisti.

L’illegittimità dichiarata è stata estesa anche ad altre categorie di opere, comprese quelle di autore vivente o di realizzazione recente, per le quali analogamente non era prevista una attestazione formale di ingresso. Anche in questi casi, la Consulta ha ritenuto necessario garantire condizioni di certezza giuridica e fluidità nei traffici.

Diverso, invece, il giudizio sull’acquisto coattivo. Qui la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di limitarne l’applicazione ai beni di maggiore valore economico, considerandola coerente con l’esigenza di bilanciare la tutela del patrimonio culturale con i diritti dei privati.

Resta comunque fermo che anche per le opere di minor valore l’ordinamento prevede strumenti di protezione, come la dichiarazione di interesse culturale o, nei casi più rilevanti, l’espropriazione per finalità pubbliche.

Riforma dell’avvocatura, sprint in Commissione

Accelera il percorso della riforma dell’ordinamento forense, con la Commissione Giustizia della Camera impegnata in una maratona di esame degli emendamenti che dovrebbe condurre rapidamente il provvedimento in Aula. L’obiettivo è chiaro: chiudere il lavoro in tempi brevi e arrivare al voto già nelle prossime settimane.

Al centro del confronto resta un punto destinato a incidere profondamente sull’assetto della professione: l’estensione delle attività riservate agli avvocati. Tra queste rientrerebbero, secondo l’impostazione che sta emergendo, la negoziazione assistita, le diverse forme di mediazione – sia obbligatoria sia demandata dal giudice – oltre alle attività di consulenza e assistenza legale.

Il testo, che nasce come legge delega per la revisione complessiva della disciplina forense, si inserisce in un percorso di aggiornamento normativo reso necessario dall’evoluzione della società e dall’impatto delle tecnologie digitali sul lavoro degli studi legali. L’attuale impianto regolatorio, risalente al 2012, viene infatti ritenuto non più pienamente adeguato alle nuove esigenze del mercato e della giustizia.

Il lavoro parlamentare procede a ritmo serrato: numerose proposte di modifica sono state presentate, ma alcune delle più controverse – in particolare quelle volte a limitare ulteriormente l’ambito della consulenza legale – sono state ritirate nei giorni scorsi, segnale di un possibile riequilibrio tra le diverse posizioni in campo.

La riforma non si limita però alla ridefinizione delle competenze. Tra i criteri direttivi figurano anche interventi su aspetti centrali della professione, come il segreto professionale, le regole deontologiche, le coperture assicurative per la responsabilità civile e le modalità di informazione verso i clienti, anche nei casi di esercizio associato dell’attività.

Social e minori, il Veneto accelera: verso lo stop agli under 14

Il tema dell’accesso ai social network da parte dei più giovani torna al centro dell’agenda politica, con il Veneto pronto a fare da apripista. La nuova proposta di legge regionale mira a introdurre limiti stringenti per l’utilizzo delle piattaforme digitali, anticipando di fatto un intervento normativo nazionale ancora in fase di definizione.

Il provvedimento nasce in un contesto segnato da una crescente preoccupazione per gli effetti dell’uso precoce e intensivo di smartphone e social media. Secondo le evidenze richiamate nella relazione introduttiva, l’esposizione prolungata agli ambienti digitali può incidere sullo sviluppo psicofisico, con ripercussioni sulla qualità del sonno, sulla capacità di concentrazione e sull’equilibrio emotivo. A ciò si aggiungono rischi legati alla sicurezza online, come cyberbullismo, contenuti inappropriati e fenomeni di adescamento.

Nel dettaglio, la proposta prevede il divieto di accesso ai social per gli under 14 e l’obbligo di autorizzazione da parte dei genitori per i ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Centrale anche il tema dell’identificazione: si ipotizza l’introduzione di sistemi di verifica dell’età basati su strumenti ufficiali, come la carta d’identità elettronica, affiancati da meccanismi di parental control integrati.

L’iniziativa si collega anche a recenti sviluppi normativi nazionali. Un emendamento approvato in Commissione Bilancio alla Camera, nell’ambito del decreto PNRR, ha infatti stabilito che l’accesso al portafoglio digitale sia consentito solo a partire dai 14 anni, creando di fatto una prima soglia anagrafica che potrebbe estendersi anche all’uso delle piattaforme online.

Il Veneto guarda inoltre all’esperienza internazionale. In particolare, il modello australiano – che ha introdotto un divieto ancora più severo, fino ai 16 anni – rappresenta un punto di riferimento nel dibattito. Tuttavia, non mancano le criticità: alcuni osservatori evidenziano il rischio che restrizioni troppo rigide possano spingere i più giovani verso ambienti digitali meno controllati o favorire pratiche elusive, come l’uso di identità fittizie.

Accanto alle misure restrittive, la proposta regionale punta anche su interventi educativi e di supporto. Tra questi, il rafforzamento dei servizi di psicologia territoriale e iniziative dedicate ai ragazzi coinvolti in episodi di bullismo, con l’obiettivo di affrontare il disagio alla radice.

I dati confermano la portata del fenomeno: in Italia, la quasi totalità dei ragazzi tra gli 8 e i 16 anni utilizza uno smartphone quotidianamente, spesso per diverse ore al giorno. Un’abitudine che, se non regolata, rischia di sottrarre spazio ad attività fondamentali per la crescita, come il gioco, la socializzazione diretta e lo studio.

Il percorso legislativo regionale appare destinato a procedere rapidamente, anche grazie a un ampio consenso politico. Ma il vero banco di prova sarà la capacità di tradurre le norme in strumenti efficaci, bilanciando tutela e libertà in un ecosistema digitale sempre più pervasivo.

Falsa multa online, nuova truffa a nome pagoPA: attenzione ai messaggi ingannevoli

Torna a circolare una nuova campagna di phishing che sfrutta il nome di pagoPA per trarre in inganno gli utenti con false comunicazioni relative a presunte violazioni del Codice della Strada.

Il messaggio, costruito con un linguaggio formale e credibile, segnala un pagamento non effettuato per una multa, indicando un numero di riferimento, l’importo dovuto e la possibilità di regolarizzare la posizione tramite un link che rimanda a un presunto portale ufficiale. A rafforzare la pressione sull’utente, viene prospettato un aggravio economico e la decurtazione di punti patente in caso di mancato pagamento.

Si tratta, però, di un tentativo di truffa ben strutturato. L’obiettivo è spingere il destinatario a cliccare sul link e inserire dati personali o informazioni di pagamento, che vengono poi intercettate dai truffatori.

La strategia è quella ormai consolidata del phishing: creare un senso di urgenza e legittimità, sfruttando riferimenti istituzionali e dettagli apparentemente precisi per indurre una reazione immediata. In questo caso, l’utilizzo del nome pagoPA – piattaforma realmente utilizzata per i pagamenti verso la pubblica amministrazione – aumenta il rischio di cadere nell’inganno.

È importante ricordare che le comunicazioni ufficiali relative a sanzioni amministrative non avvengono con modalità generiche o tramite link diretti al pagamento inseriti in email o SMS non certificati. Inoltre, eventuali notifiche devono essere sempre verificabili attraverso i canali istituzionali degli enti competenti.

In presenza di messaggi di questo tipo, è fondamentale non cliccare su link sospetti, non fornire dati personali e procedere a una verifica autonoma accedendo direttamente ai siti ufficiali.

La diffusione di queste truffe conferma come il fronte della sicurezza digitale resti particolarmente esposto, soprattutto quando vengono utilizzati marchi e strumenti riconosciuti per costruire comunicazioni credibili. La difesa più efficace resta l’attenzione dell’utente: riconoscere i segnali di allarme – urgenza, minacce di sanzioni, richieste di pagamento immediate – è il primo passo per evitare conseguenze economiche e violazioni dei propri dati.

PNRR, edilizia giudiziaria avanti: completati 41 cantieri e target già superato

Lo scorso 31 marzo si sono conclusi i lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti dal PNRR per 41 dei 60 cantieri avviati negli scorsi anni. Grazie al lavoro congiunto del Ministero della Giustizia, dei Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche e delle Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio, risultano riqualificati oltre 390.000 mq, un dato che mette in sicurezza il target PNRR M2C3-8 di 289.000 mq. Si avviano ora le attività di controllo propedeutiche alla rendicontazione alla Commissione Europea.

Gli interventi hanno previsto, tra l’altro, la riqualificazione degli edifici esistenti attraverso interventi strutturali, impiantistici e funzionali, la realizzazione di nuovi spazi per migliorare la capacità ricettiva degli uffici giudiziari, l’efficientamento energetico e l’utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale, il miglioramento dell’accessibilità per utenti e operatori.

Tra gli interventi conclusi, distribuiti geograficamente su tutto il territorio nazionale, figurano il Palazzo di Giustizia di Genova, che ha proceduto alla riqualificazione di 40.323,74 mq, il Palazzo di Giustizia di Milano che ha proceduto a rinnovare gli spazi destinati al Ministero della Giustizia per complessivi 85.675,44 mq, ancora il Palazzo di Giustizia di Torino “Bruno Caccia”, il Tribunale di Palermo sede di via Impallomeni, il Tribunale per i Minorenni di Roma sede di via dei Bresciani, il palazzo del Tribunale e della Procura della Repubblica di Ancona, il Palazzo dei Tribunali a Reggio Calabria sede della Corte di Appello e due nuovi padiglioni del III lotto della Cittadella della Giustizia di Venezia (ex Manifattura Tabacchi) realizzati grazie all’impegno del capoluogo lagunare.

L’impegno continua nella direzione di portare a compimento tutti i cantieri entro la fine del Piano. Per informazioni sullo stato di avanzamento di tutti i 60 cantieri è possibile consultare il seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pnrr_mappa_edilizia_giudiziaria.

Ministero: “Smaltito l’arretrato Pinto, 140 milioni liquidati e conti in ordine”

Roma, 14 aprile 2026 – Oltre 67 mila beneficiari, per un totale di 140 milioni di euro. È il volume economico degli indennizzi per irragionevole durata dei processi previsti dalla legge Pinto. L’azione mirata del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero per ridurre l’arretrato accumulato dal 2014 al 2023 ha ricevuto un vivo apprezzamento in audizione da parte del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino.

Alla significativa riduzione dell’arretrato vanno aggiunti oltre 80 milioni di euro liquidati dalle Corti d’Appello per le istanze del 2025. Per quanto riguarda il Fondo imputati assolti, sono stati rimborsati 4,5 milioni di euro a 780 cittadini.

L’apprezzamento della Corte dei conti arriva anche in merito a un risultato mai raggiunto prima da via Arenula: la chiusura dell’anno contabile senza debiti fuori bilancio. Tutte le fatture in carico agli uffici giudiziari per spese di giustizia e spese per intercettazioni sono state pagate.

Merito di una “grande sinergia tra il ministero e gli uffici periferici nel raggiungere questi straordinari risultati”, ha sottolineato la Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, Antonia Giammaria.

Contributo unificato, stretta sui ritardi: dopo 30 giorni scatta il recupero coattivo

Nuove regole operative per il pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili: decorso il termine di trenta giorni senza versamento, si attiva il recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo. A chiarire il funzionamento è la circolare del Ministero della Giustizia del 10 aprile 2026, che fornisce indicazioni applicative sulla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2025.

Il principio è netto: il pagamento effettuato entro trenta giorni dall’iscrizione a ruolo (o dalla costituzione in giudizio per il convenuto) esclude qualsiasi conseguenza ulteriore. Superata questa soglia, invece, il debito viene trasmesso per il recupero, con applicazione di interessi legali e di una sanzione significativa, pari al 70% dell’importo dovuto.

La tempistica diventa quindi decisiva. Se il pagamento interviene dopo la scadenza ma prima che sia stata formalmente aperta la posizione debitoria, la cancelleria può comunque accettarlo, registrandolo nel fascicolo telematico. Tuttavia, in questa fase, restano dovuti interessi e sanzioni, che verranno recuperati separatamente.

Diversa è l’ipotesi in cui la procedura esattoriale sia già stata avviata: in tal caso, il pagamento non può più essere gestito dagli uffici giudiziari e l’intera posizione – comprensiva di capitale, interessi e sanzioni – dovrà essere definita direttamente con Equitalia Giustizia.

Un regime analogo si applica anche al contributo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione. Qui, però, il termine dei trenta giorni decorre dalla pubblicazione del provvedimento e non dall’iscrizione a ruolo. Anche in questo caso, il pagamento tempestivo consente di evitare aggravi.

Elemento centrale del sistema è la verifica preventiva attraverso il registro informatico utilizzato dagli uffici giudiziari. È proprio tramite questo controllo che la cancelleria decide se accettare o meno un pagamento tardivo, evitando duplicazioni o successive richieste di rimborso.

Una particolarità riguarda i giudizi di legittimità: per la Corte di cassazione, non essendo integrata nel sistema informativo ordinario, le attività di verifica e recupero restano in capo alla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione definitiva.

L’impianto delineato mira a rendere più efficiente la riscossione, riducendo margini di incertezza e semplificando le procedure. Al tempo stesso, introduce una responsabilizzazione più marcata per i professionisti, chiamati a rispettare termini stringenti per evitare conseguenze economiche rilevanti.

Omicidio stradale, dieci anni dopo: più rigore, ma il sistema resta da calibrare

A dieci anni dall’introduzione della legge sull’omicidio stradale, il bilancio resta complesso e articolato. Se sul piano della sicurezza i dati non consentono di isolare con certezza l’impatto della riforma, sul versante giuridico emerge con chiarezza un sistema costruito su un marcato inasprimento delle sanzioni, accompagnato da continui interventi correttivi della giurisprudenza costituzionale.

La struttura normativa si fonda su reati di natura colposa – omicidio e lesioni personali stradali – arricchiti però da un ampio catalogo di aggravanti. Queste, in molti casi, sono legate a comportamenti volontari del conducente, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’eccesso di velocità particolarmente grave o condotte pericolose alla guida. Il risultato è un sistema che, pur restando nell’alveo della colpa, presenta tratti di severità tipici dei reati dolosi.

A rafforzare questa impostazione contribuiscono ulteriori elementi: il divieto di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e le conseguenze più incisive in caso di fuga del conducente. Un impianto che ha superato, nel complesso, il vaglio della Corte costituzionale italiana, la quale ha tuttavia sottolineato la necessità di garantire sempre la possibilità di modulare la pena in concreto.

Proprio sul terreno della proporzionalità si gioca oggi la partita più rilevante. In presenza di pene elevate, diventa centrale il riconoscimento del concorso di colpa, che consente una riduzione significativa della sanzione quando l’evento non è esclusivamente imputabile alla condotta dell’imputato. Questo istituto rappresenta, di fatto, uno degli strumenti principali per adattare la risposta penale alla reale incidenza causale del fatto.

Parallelamente, la Consulta ha confermato la linea rigorosa anche sul fronte dei benefici. In particolare, è stata ritenuta legittima l’esclusione della messa alla prova per l’omicidio stradale, evidenziando come tale misura sia ancorata alla pena edittale e non possa essere influenzata da attenuanti successive.

Non meno significativa è stata l’evoluzione delle sanzioni accessorie. L’automatismo della revoca della patente è stato ridimensionato, introducendo una distinzione tra le ipotesi più gravi – legate ad alcol o droga – e quelle in cui è necessario un apprezzamento concreto del giudice. Una scelta che riconosce il peso afflittivo della misura e la sua incidenza sulla vita del condannato.

Ulteriori interventi hanno riguardato la procedibilità delle lesioni personali stradali, oggi differenziata tra ipotesi più gravi, perseguite d’ufficio, e fattispecie meno rilevanti, per le quali è richiesta la querela di parte.

Nel frattempo, il perimetro della disciplina si è ampliato, includendo nuove fattispecie come l’omicidio nautico e i casi di incidenti causati dall’abbandono di animali sulla strada. Segno di una normativa in continua evoluzione, chiamata a confrontarsi con nuove forme di rischio.

La nuova frontiera dell’AI: non è una guerra di idee ma di potenza di calcolo

Nel dibattito contemporaneo sull’intelligenza artificiale, il confronto tra visioni sembra spesso giocarsi sul terreno dei principi: da una parte l’innovazione spinta e orientata al mercato, dall’altra un approccio più prudente, attento ai rischi e ai limiti etici. Tuttavia, questa lettura rischia di essere superficiale.

Se si adotta uno sguardo più concreto, emerge una dinamica diversa: i conflitti tra modelli culturali e tecnologici riflettono sempre più spesso una competizione per risorse scarse. E anche nell’universo digitale, apparentemente immateriale, questa logica si impone con forza.

Un caso emblematico è il confronto tra OpenAI e Anthropic, due protagonisti della nuova stagione dell’AI generativa. Le differenze tra i due approcci – più orientato al prodotto il primo, più attento alla sicurezza il secondo – sono reali, ma non esauriscono la posta in gioco.

Il vero punto di frizione è sempre più legato alla disponibilità di potenza di calcolo. L’intelligenza artificiale, infatti, non è soltanto una questione di algoritmi o modelli: è soprattutto infrastruttura. Chip avanzati, data center, capacità energetica e accesso a hardware specializzato rappresentano oggi il vero collo di bottiglia.

I segnali sono evidenti. L’aumento esponenziale della domanda di risorse computazionali, la crescita vertiginosa degli utenti e il costo sempre più elevato delle GPU di fascia alta stanno trasformando il mercato. Non si tratta di una semplice fase di espansione ma di una pressione strutturale che favorisce pochi grandi attori, rafforzando dinamiche oligopolistiche.

In questo contesto, anche le scelte etiche rischiano di essere subordinate alla disponibilità di risorse. Limitazioni nell’accesso ai servizi, restrizioni sulle funzionalità o rallentamenti nello sviluppo non dipendono solo da strategie aziendali, ma da vincoli materiali. La scarsità, in altre parole, diventa un fattore politico.

Il risultato è un progressivo spostamento del baricentro del dibattito. Non basta più chiedersi se l’intelligenza artificiale sia sicura o pericolosa, né se debba essere regolata in senso più o meno restrittivo. La domanda cruciale diventa un’altra: chi controlla l’infrastruttura che rende possibile l’AI?

Oggi, la governance di queste risorse è concentrata in un numero limitato di soggetti privati, mentre le istituzioni pubbliche faticano a tenere il passo. L’autoregolazione dell’industria, spesso invocata come soluzione, mostra limiti evidenti di fronte a interessi economici e pressioni geopolitiche sempre più forti.

La conseguenza è che il potere non risiede più soltanto nei modelli o nei dati, ma nella capacità di sostenere e scalare l’infrastruttura tecnologica. È lì che si decide chi può innovare, chi può accedere e, in ultima analisi, chi può influenzare la direzione dello sviluppo.

Per questo motivo, il tema della “carestia del calcolo” non può essere considerato un dettaglio tecnico. È una questione politica, che interroga direttamente governi, regolatori e cittadini. Senza una risposta istituzionale adeguata, il rischio è che la trasformazione digitale proceda lungo traiettorie determinate da pochi centri di potere, con implicazioni profonde per l’economia, la conoscenza e la democrazia stessa.

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