Arriva una svolta nella disciplina della circolazione internazionale delle opere d’arte. Con la sentenza n. 51 depositata il 14 aprile, la Corte Costituzionale interviene sul sistema normativo, aprendo alla possibilità di certificare l’ingresso in Italia anche per le opere di valore inferiore a 13.500 euro.
La decisione nasce da una questione sollevata dal Tar Lazio, chiamato a pronunciarsi su un caso concreto riguardante un dipinto del Settecento acquistato all’estero e temporaneamente introdotto in Italia per verifiche tecniche. Il bene, pur essendo di valore contenuto, era stato coinvolto in una procedura di acquisto coattivo al momento della richiesta di riesportazione, facendo emergere una lacuna normativa.
La Consulta ha tracciato una distinzione netta. Da un lato, ha ritenuto illegittima la normativa nella parte in cui non consente, su richiesta dell’interessato, di ottenere una certificazione che attesti l’ingresso nel territorio nazionale delle opere sotto soglia. Dall’altro, ha confermato la legittimità del sistema che disciplina l’acquisto coattivo, mantenendo fermo il limite economico oltre il quale può intervenire l’amministrazione.
Il punto centrale della pronuncia riguarda il principio di parità di trattamento. Secondo la Corte, escludere le opere di minor valore dalla possibilità di certificazione genera una disparità ingiustificata rispetto ai beni di valore superiore, per i quali tale strumento è già previsto. Proprio la certificazione, infatti, consente una gestione più agevole della permanenza temporanea in Italia e garantisce una procedura semplificata per la successiva uscita dal territorio nazionale.
La sentenza evidenzia inoltre come siano proprio le opere di valore più contenuto a circolare con maggiore frequenza nel mercato internazionale. Per questo motivo, la mancanza di strumenti chiari e rapidi per la loro movimentazione rischia di ostacolare gli scambi, incidendo negativamente su compravendite, restauri e trasferimenti tra Paesi, in particolare all’interno del contesto europeo.
Non meno rilevante è il richiamo ai diritti economici. La Corte sottolinea che l’assenza di una certificazione per i beni sotto soglia finisce per comprimere in modo non proporzionato sia il diritto di proprietà sia la libertà di iniziativa economica, introducendo incertezza per operatori e collezionisti.
L’illegittimità dichiarata è stata estesa anche ad altre categorie di opere, comprese quelle di autore vivente o di realizzazione recente, per le quali analogamente non era prevista una attestazione formale di ingresso. Anche in questi casi, la Consulta ha ritenuto necessario garantire condizioni di certezza giuridica e fluidità nei traffici.
Diverso, invece, il giudizio sull’acquisto coattivo. Qui la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di limitarne l’applicazione ai beni di maggiore valore economico, considerandola coerente con l’esigenza di bilanciare la tutela del patrimonio culturale con i diritti dei privati.
Resta comunque fermo che anche per le opere di minor valore l’ordinamento prevede strumenti di protezione, come la dichiarazione di interesse culturale o, nei casi più rilevanti, l’espropriazione per finalità pubbliche.
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