Carceri, Nordio firma il decreto: un milione di euro per le detenute madri

Roma, 21 marzo 2025 – Al fine di dare continuità e di potenziare gli interventi destinati all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, i cui finanziamenti erano stati autorizzati dalla legge di bilancio 2021 fino all’anno 2023, il Ministro della giustizia ha firmato un decreto che assegna al DAP l’importo di un milione di euro per il corrente anno, mentre è già allo studio un intervento normativo da inserire nella prossima legge di bilancio finalizzato a stanziare le risorse necessarie per assicurare stabilmente i suddetti interventi.

Nordio difende la riforma della giustizia: “Non intacca l’indipendenza della magistratura”

Roma, 20 marzo 2025 – La riforma costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale e il Consiglio superiore della magistratura è stata al centro del Convegno “Processo e Riforme”, evento organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata che si è svolto oggi a Villa Mondragone di Monteporzio Catone, con la partecipazione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Nel corso del suo intervento, il Guardasigilli ha ribadito i presupposti a fondamento dell’intervento normativo, ancora all’attenzione del Parlamento: “La riforma costituzionale è una riforma che ha un’origine tecnica. Abbiamo citato il professor Vassalli, eroe della Resistenza, padre del Codice di procedura penale, ma è lì la ragione tecnica. Quando si è introdotto il sistema penale cosiddetto accusatorio, tutta la struttura costituzionale che avrebbe dovuto accompagnare un sistema rivoluzionario come quello non è stata toccata, prima o dopo doveva essere toccata. Quella Costituzione che andava bene con un processo paradossalmente firmato da Alfredo Rocco, da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III, e che è durato fino al 1988, non andava più bene dopo l’introduzione di un processo completamente incompatibile o in parte incompatibile”.

Continua il Ministro: “Questo è stato ammesso dallo stesso professor Vassalli, ma non c’è nessun reato di lesa maestà e tanto meno un vulnus all’indipendenza – e questo è il terzo concetto che vorrei esprimere – e all’autonomia della magistratura giudicante e requirente. E’ scritto a chiarissime lettere nella riforma costituzionale. Ogni processo alle intenzioni, che – sotto sotto – si intenda alla fine modificare anche questa, non è altro che un artificio divinatorio, un po’ fantasioso. Perché si deve leggere nella riforma della Costituzione quello che nella riforma non solo non c’è, ma è scritto a chiarissime lettere. E anche qui mi permetto un riferimento personale, vi pare che una persona che per 40 anni ha fatto il pubblico ministero proprio per essere libero e indipendente vorrebbe un pubblico ministero sottoposto al potere esecutivo. E’ già scritto, non avverrà mai, non avverrà “in my name”, non in nome di questa riforma costituzionale, poi in futuro come si sa è nel grembo di Giove”.

Allo svolgimento del convegno hanno portato il loro contributo anche il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, il Procuratore Generale della Suprema Corte, Pietro Gaeta, il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Stefano Musolino, e il Presidente della Camera Penale di Roma, Giuseppe Belcastro.

La vera emergenza non è il costo del patrocinio, ma la progressiva compressione del diritto di difesa

Pubblichiamo la nota della Giunta, della Commissione centri di permanenza per i rimpatri e dell’Osservatorio sul patrocinio a spese dello Stato.

Tra i numerosi commenti sulla sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per le persone trattenute illegittimamente sulla nave Diciotti, uno in particolare ci ha colpito. Si tratta di un intervento che ha colto l’occasione per rilanciare la tesi di un presunto “business del patrocinio gratuito”. Nel suddetto articolo si fa riferimento all’aumento del contenzioso usando dati statistici parziali e decontestualizzati al fine di sostenere che il 25% della spesa per il patrocinio civile riguardi cittadini stranieri. Secondo tale argomentazione si alimenterebbe in questo modo un contenzioso privo di reali finalità di giustizia e vantaggioso solo per avvocati e organizzazioni come Caritas e Save the Children, con particolare riferimento alle impugnazioni delle decisioni prefettizie in materia di immigrazione.

Si afferma che questi ricorsi sospendano automaticamente i provvedimenti impugnati, permettendo ai ricorrenti di restare in Italia per tempi lunghissimi, anche quando infondati. Tuttavia, l’intervista a un magistrato, citata nello stesso articolo, conferma il contrario: la sospensione non è automatica, ma decisa dal giudice caso per caso sulla base della fondatezza.

Nel settore penale, si sostiene che la spesa per la difesa degli stranieri, senza indicarne la percentuale, sarebbe un “buco nero” e che il gratuito patrocinio garantirebbe compensi spropositati. Come penalisti, riconosciamo le criticità del sistema e la necessità di riforme, ma respingiamo la narrazione che lo dipinge come spreco di denaro pubblico.

Si insinua che il patrocinio non sia un costo necessario per lo Stato, ma un lusso ingiustificato, e che gli avvocati vi speculino. Ancora più grave, si lascia intendere che difendere cittadini stranieri sia ancor meno giustificato. Ma il diritto di difesa è un pilastro della giurisdizione, garantito dall’articolo 24 della Costituzione. In materie come la privazione della libertà personale e il diritto d’asilo, l’assistenza difensiva è un obbligo non solo costituzionale, ma anche derivante da principi fondamentali del diritto internazionale. Più in generale andrebbe ricordato che vi sono diritti che spettano non in quanto cittadini di un determinato stato, ma in quanto esseri umani.

Non ci sottraiamo, però, ad un confronto diretto sulle provocazioni sollevate, e ci permettiamo quindi alcune precisazioni.

In ambito civile, l’accesso al gratuito patrocinio è subordinato a una verifica preliminare di fondatezza della pretesa: non vengono erogati compensi per ricorsi manifestamente infondati. Anzi, un’analisi statistica potrebbe dimostrare quanti ricorsi vengano dichiarati inammissibili e restino senza retribuzione per l’avvocato o quanti siano accolti, a riprova della loro fondatezza. Lo stesso principio vale nel penale: se un’impugnazione è inammissibile, non è previsto alcun compenso.

I costi del contenzioso penale riguardante gli stranieri sono gonfiati da precise scelte di politica criminale, come la criminalizzazione della c.d. clandestinità e dell’inottemperanza all’espulsione, reati che la normativa europea vieta di punire con la detenzione, ma che in Italia continuano a ingolfare i giudici di pace.

Contrariamente a quanto si afferma, i compensi per il gratuito patrocinio sono bassissimi. Cause e processi che richiedono anni di lavoro sono retribuiti con importi che, rapportati alla paga oraria prevista per altre categorie professionali risultano irrisori. Questo fenomeno determina una fuga dalla professione forense e favorisce pratiche che penalizzano proprio chi avrebbe diritto a una difesa adeguata.

La vera emergenza non è il costo del patrocinio, ma la progressiva compressione del diritto di difesa. Tempi d’azione ridotti, accesso limitato agli atti, minore possibilità di confronto con l’assistito e giudici sempre più distanti, trasformano la giustizia in un simulacro e determinano una restrizione dei presidi di garanzia dei diritti fondamentali degli stranieri.

Attaccare il patrocinio a spese dello Stato, riconosciuto anche agli stranieri, non significa colpire gli avvocati, ma precludere ai più deboli l’accesso alla tutela giurisdizionale, compromettendo così il diritto di difesa e l’effettività della protezione dei diritti fondamentali.

Responsabilità degli enti: il rappresentante legale imputato non può nominare il difensore della società

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10930/2025, ha stabilito che il rappresentante legale di una società, se imputato del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell’ente, non può nominarne il difensore. L’incompatibilità scatta dal momento in cui gli viene notificata l’informazione di garanzia e si estende anche alla fase cautelare.

Nel caso esaminato, il ricorrente, amministratore e socio unico di una Srl, aveva impugnato un sequestro preventivo sia a titolo personale sia per conto dell’ente. Tuttavia, la nomina dell’avvocato della società da parte sua è stata dichiarata illegittima, poiché in conflitto di interessi con l’ente stesso. Secondo l’articolo 39 del Dlgs 231/2001, un ente deve essere rappresentato dal proprio legale rappresentante, salvo che questi sia imputato del reato presupposto.

La Cassazione ha anche respinto l’argomento del ricorrente secondo cui, essendo unico socio della Srl, avrebbe dovuto essere equiparato a una ditta individuale. La Corte ha ribadito che una società a responsabilità limitata, anche unipersonale, mantiene la propria autonomia patrimoniale rispetto alla persona fisica che la gestisce, diversamente da una ditta individuale.

Questa decisione rafforza il principio secondo cui la difesa della società deve essere garantita da un soggetto indipendente, evitando possibili conflitti di interesse tra l’imputato e l’ente coinvolto nel procedimento.

Vulnerabilità presunta per le vittime di violenza sessuale: la Cassazione chiarisce i limiti del Gip

Con la sentenza n. 10869/2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine a un contrasto giurisprudenziale sulla legittimità del diniego dell’incidente probatorio da parte del giudice per le indagini preliminari (Gip) nei casi di reati di violenza sessuale. Secondo la Suprema Corte, la vulnerabilità della vittima – sia essa minorenne o maggiorenne – è presunta per legge, e il giudice non può escluderla con una propria valutazione discrezionale.

La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge sul “codice rosso”. Questa norma prevede l’anticipazione della testimonianza della vittima nei procedimenti per reati di particolare gravità, come la violenza sessuale e la tratta di esseri umani, proprio per tutelare i soggetti più fragili ed evitare il trauma del processo.

La Cassazione ha stabilito che il Gip, quando si trova di fronte a una richiesta di incidente probatorio per questi reati, non ha margine di discrezionalità nel valutare la vulnerabilità della vittima. Tale condizione è presunta iuris et de iure, e l’unico motivo per negare l’anticipazione della testimonianza può essere la sua superfluità ai fini del processo.

Questa pronuncia rafforza le tutele per le vittime di violenza sessuale e ribadisce l’importanza di evitare inutili esposizioni processuali che potrebbero aggravare il loro stato di fragilità.

Privacy e terzo settore: il Garante riduce le sanzioni per gli enti non profit

Il Garante della Privacy ha applicato una sanzione ridotta a un’associazione non profit coinvolta in un data breach, riconoscendo la natura giuridica non lucrativa dell’ente. Con l’ingiunzione n. 759 del 13 novembre 2024, l’autorità ha imposto una multa di 6 mila euro per violazioni del GDPR, una cifra comunque significativa per organizzazioni con risorse economiche limitate.

Nonostante il GDPR non preveda esplicite semplificazioni per il terzo settore, il Garante ha considerato lo status dell’associazione nella determinazione della sanzione, sottolineando l’importanza di questo fattore nelle memorie difensive. Il provvedimento evidenzia come le associazioni debbano comunque rispettare obblighi complessi, dalla protezione dei dati alla notifica delle violazioni, con il rischio di pesanti sanzioni anche per errori non intenzionali.

La decisione del Garante offre una chiave di lettura per il futuro: gli enti del terzo settore potranno invocare la loro natura non lucrativa e le loro difficoltà finanziarie per ottenere una riduzione delle sanzioni. Tuttavia, resta essenziale adottare misure di sicurezza adeguate per evitare multe che potrebbero risultare insostenibili per molte associazioni.

Intercettazioni, il governo tira dritto: limite di 45 giorni senza eccezioni

Rush finale alla Camera sulla norma che restringe l’uso delle intercettazioni giudiziarie a un massimo di 45 giorni, salvo proroghe motivate da elementi “specifici e concreti”. La misura, voluta dal governo Meloni e promossa dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, non prevede eccezioni nemmeno per reati gravi come femminicidi, pedopornografia e revenge porn.

Nel corso della discussione parlamentare, tutte le proposte di modifica avanzate dalle opposizioni sono state respinte, scatenando proteste in aula. Deputati del PD, M5S e AVS hanno accusato la maggioranza di indebolire la lotta alla criminalità, con accuse di “vergogna”, “scempio giuridico” e “gioco sulla pelle delle donne”. Federico Gianassi (PD) ha denunciato: “Non siamo contro una regolamentazione delle intercettazioni, ma questo è un provvedimento assurdo. Vi accanite contro le indagini necessarie, ma non contro le intercettazioni abusive”.

A difesa della norma, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha ribadito che non si tratta di uno stop alle intercettazioni, ma di una regolamentazione per evitare abusi e derive come la cosiddetta “pesca a strascico”. Tuttavia, l’ex procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho (M5S) ha duramente contestato il provvedimento: “Senza intercettazioni per più di 45 giorni, molte indagini cruciali rischiano di fallire. Questa norma è un regalo ai delinquenti”.

L’opposizione ha anche criticato la presunta incoerenza del governo, che da un lato limita gli strumenti investigativi contro crimini gravi, dall’altro aumenta le restrizioni nel ddl Sicurezza. Valentina D’Orso (M5S) ha attaccato: “Ieri avete sancito la resa dello Stato contro il grande spaccio, oggi vietate persino le infiorescenze di canapa. Una schizofrenia legislativa pericolosa”.

La giornata alla Camera si è chiusa con una sconfitta per le opposizioni e l’approvazione della norma, che ora passerà al Senato per il via libera definitivo. Una riforma destinata a far discutere, con possibili ripercussioni sulle indagini più delicate del Paese.

Mobbing e trasferimenti: il giudice chiarisce i limiti

Un datore di lavoro può trasferire un dipendente in un’altra sede per incompatibilità ambientale, a patto che tale decisione non sia una ritorsione per denunce di mobbing o altre contestazioni. È quanto emerge dalla sentenza n. 95 del 10 febbraio 2028 del Tribunale del Lavoro di Milano, che si è pronunciato su un caso sollevato da una dipendente di un istituto di credito.

La lavoratrice sosteneva di essere stata trasferita come ritorsione per aver denunciato in precedenza azioni vessatorie e persecutorie da parte dei superiori. Inoltre, lamentava un peggioramento della propria salute a seguito di tali comportamenti e chiedeva il riconoscimento di un inquadramento superiore, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Il giudice, tuttavia, ha ritenuto legittimo il trasferimento, accogliendo la tesi difensiva dell’istituto di credito, secondo cui lo spostamento era una misura necessaria per risolvere una situazione di incompatibilità ambientale accertata. La sentenza sottolinea che, anche prescindendo dalla fondatezza delle accuse di mobbing – successivamente respinte – il mutamento di sede era giustificato dalla necessità di eliminare le tensioni sul luogo di lavoro, tutelando sia la salute della dipendente che il buon funzionamento dell’ufficio e l’integrità degli altri colleghi.

In questo contesto, il trasferimento non è stato considerato un atto ritorsivo, ma una decisione organizzativa volta a garantire un ambiente di lavoro più sereno. Il giudice ha richiamato l’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, anche attraverso interventi come il trasferimento in caso di comprovata incompatibilità ambientale.

La pronuncia del Tribunale di Milano conferma dunque che il trasferimento per motivi organizzativi è legittimo, purché non nasconda intenti punitivi o discriminatori.

L’IA ridefinisce i confini del lavoro: il documento della Commissione Lavoro della Camera

L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il mondo del lavoro, rendendo sempre più sfumati i confini tra lavoro autonomo e dipendente. A evidenziarlo è il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul rapporto tra IA e lavoro, approvato dalla Commissione Lavoro della Camera. L’obiettivo dell’indagine era approfondire le implicazioni delle nuove tecnologie nelle dinamiche occupazionali e individuare possibili interventi normativi.

Uno dei punti chiave riguarda la necessità di aggiornare gli attuali criteri che identificano la natura del rapporto di lavoro. L’uso crescente dell’IA nei processi produttivi, infatti, ha reso i lavoratori dipendenti più autonomi nelle modalità, nei tempi e nei luoghi di svolgimento della loro attività, mentre molti lavoratori autonomi operano ormai all’interno di sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale, rendendoli in alcuni casi assimilabili ai dipendenti.

Altri temi cruciali emersi dall’indagine riguardano la formazione e la sicurezza. Il documento sottolinea la necessità di avviare percorsi di aggiornamento professionale diffusi, partendo dalle scuole, per garantire conoscenza e consapevolezza nell’uso dell’IA. Si propone inoltre un piano Industria 6.0, che vincoli l’accesso ai finanziamenti pubblici all’obbligo di formazione per i dipendenti.

Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, si evidenzia l’importanza di incentivare l’uso di dispositivi di protezione individuale di ultima generazione, integrati con tecnologie IA, per migliorare la tutela dei lavoratori e promuovere investimenti aziendali in soluzioni innovative.

Infine, il documento propone misure per rendere trasparente l’uso dell’IA nelle imprese, garantendo ai lavoratori e alle loro rappresentanze la possibilità di conoscere le finalità e le modalità di utilizzo di questi strumenti. Tuttavia, si avverte il rischio di un’eccessiva regolamentazione che potrebbe ostacolare la competitività delle aziende in un contesto globale.

La relazione della Commissione si chiude con un appello a un utilizzo dell’IA responsabile e antropocentrico, con la supervisione umana in ogni fase del processo. Un equilibrio necessario per coniugare innovazione, diritti dei lavoratori e sviluppo economico.

Meta AI sbarca in Italia: l’intelligenza artificiale di Zuckerberg su WhatsApp, Instagram e Messenger

Meta AI è pronta a fare il suo debutto in Italia e in Europa. Dopo essere stata messa in pausa lo scorso giugno a seguito delle osservazioni dell’Autorità irlandese per la privacy, l’intelligenza artificiale di Meta verrà progressivamente introdotta in 41 Paesi europei e in 21 territori d’oltremare. Il rollout inizierà nelle prossime settimane con una funzione di chat intelligente disponibile su WhatsApp, Instagram e Messenger.

“La nostra più grande espansione globale di Meta AI fino ad oggi – già utilizzata da oltre 700 milioni di utenti attivi al mese – sta finalmente arrivando in Europa”, ha dichiarato l’azienda di Mark Zuckerberg, sottolineando che il sistema non è stato addestrato con dati degli utenti europei.

L’AI di Meta sarà accessibile direttamente nelle chat: basterà cliccare sull’icona del cerchio blu oppure digitare “@MetaAI” seguito da una domanda all’interno di una conversazione. Tra le sue funzioni, la possibilità di organizzare viaggi, suggerire ristoranti, arricchire le chat con contenuti pertinenti e fornire informazioni in tempo reale dal web.

Meta si dice entusiasta di portare la sua AI anche nel Vecchio Continente: “Guardando al futuro, la nostra ambizione è rendere i prodotti di intelligenza artificiale accessibili a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo. Siamo impazienti di scoprire come Meta AI trasformerà le esperienze social in Europa”.

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