Chiusura degli Uffici Giudice di Pace Aversa, l’appello di Del Noce (UNCC) a Nordio

L’Unione Nazionale Camere Civili esprime forte preoccupazione per la chiusura degli Uffici del Giudice di Pace di Aversa, determinata da una grave carenza di personale amministrativo che rende impossibile l’erogazione dei servizi di cancelleria.

La situazione è paradossale: finora è stato possibile scongiurare la paralisi totale soltanto grazie allo straordinario impegno dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, che ha provvidenzialmente stipulato una convenzione con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Questi volontari, infatti, hanno consentito la pubblicazione di circa 16.000 sentenze che giacevano inevase proprio a causa della carenza cronica di personale.

La criticità riscontrata non è episodica o locale, ma – come già scritto – deriva direttamente da una riforma ereditata e che ha trasferito numerose competenze ai giudici di pace con l’obiettivo di alleggerire i tribunali ordinari e raggiungere così i parametri imposti dall’Unione Europea, senza tuttavia procedere ad un necessario e parallelo rafforzamento degli organici. Attualmente, in tutta Italia, la copertura della pianta organica di tali uffici giudiziari è inferiore alla metà del necessario.

L’Unione Nazionale Camere Civili, pur riconoscendo ed apprezzando la sensibilità e la comprensione dimostrate dal Ministro della Giustizia, il quale, dopo il nostro incontro, ha deciso di posticipare dal 31 ottobre 2025 al 30 giugno 2026 l’entrata in vigore delle nuove competenze dei giudici di pace, rinnova con fermezza il proprio appello affinché il Governo intervenga immediatamente con azioni volte a restituire piena efficienza alla giustizia civile italiana ed assicurare ai cittadini il fondamentale diritto ad una giustizia tempestiva ed efficace, diritto per il quale continueremo a batterci con determinazione. Senza un intervento tempestivo, assisteremo inevitabilmente a una paralisi della giustizia civile che equivarrà, di fatto, a chiedere ai cittadini di rinunciare ad ottenere giustizia per i prossimi due anni.

Così in una lettera indirizzata al ministro della giustizia Nordio a firma del presidente UNCC Alberto Del Noce.

Esame di avvocato, immediata applicazione della modifica del punteggio minimo all’orale

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) esprime soddisfazione per la conferma dell’applicazione, anche alla sessione in corso, della recente modifica introdotta dal decreto “Milleproroghe”, che elimina l’obbligo di conseguire un punteggio minimo di 105 per il superamento della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense.

La nota ministeriale inviata alle commissioni esaminatrici conferma l’applicazione immediata della modifica normativa, fortemente sostenuta da AIGA, che elimina il requisito della “sufficienza qualificata”, considerato incompatibile con la Legge Professionale Forense.

In questo modo, si garantisce maggiore equità nella valutazione dei candidati, prevedendo il superamento della fase orale dell’esame a fronte del conseguimento di un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti, purché venga raggiunta almeno la sufficienza in ciascuna materia d’esame.

Avvocato sospeso dall’albo: inammissibile il ricorso al CNF senza l’assistenza di un legale abilitato

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 359 del 7 ottobre 2024, ha ribadito il principio secondo cui un avvocato sospeso dall’albo, a seguito di un provvedimento esecutivo, non può proporre ricorso in proprio contro una sanzione disciplinare. In particolare, l’impugnazione deve essere necessariamente proposta tramite un avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

Nel caso in esame, un avvocato, sospeso dalla professione per una sanzione disciplinare divenuta definitiva, aveva deciso di ricorrere al CNF senza l’assistenza di un collega legale. Tuttavia, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per “difetto di jus postulandi”, in quanto, al momento della proposizione del ricorso, l’avvocato non aveva più il diritto di agire autonomamente in giudizio a causa della sua sospensione.

La decisione del CNF conferma l’importanza di seguire le procedure corrette nel ricorso contro le sanzioni disciplinari, evidenziando che un avvocato sospeso dalla professione non può agire personalmente, ma è obbligato a farsi assistere da un legale abilitato.

Corte Costituzionale: “Almeno quattro ore d’aria al giorno anche per i detenuti al 41-bis”

Con la sentenza n. 30, depositata il 18 marzo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa che impone un limite di due ore al giorno per la permanenza all’aperto dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis. La Corte ha stabilito che questo trattamento costituisce una violazione dei principi costituzionali, in quanto non giustificato dalla necessità di garantire la sicurezza, che può essere assicurata attraverso la separazione adeguata dei gruppi di socialità all’interno degli istituti penitenziari.

La questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari riguarda esclusivamente la durata della permanenza all’aperto dei detenuti al 41-bis, e non mette in discussione il regime speciale complessivo previsto dalla legge. Con la sua decisione, la Corte ha chiarito che, pur mantenendo la struttura del regime differenziato, i detenuti devono poter godere di almeno quattro ore di aria e luce naturale al giorno, come previsto dall’articolo 10 della legge di ordinamento penitenziario. La possibilità di ridurre questo tempo a due ore resta, però, valida solo in casi eccezionali e giustificati.

Secondo la Corte, la normativa precedente, che fissava il limite massimo a due ore, non era conforme alla finalità rieducativa della pena, in quanto riduceva eccessivamente le possibilità di fruire di luce naturale e aria, senza apportare reali benefici in termini di sicurezza. La sicurezza, infatti, è garantita dalla selezione accurata dei gruppi di socialità e dall’adozione di misure di sorveglianza specifiche, che impediscano contatti tra gruppi diversi di detenuti.

Revocazione per contrasto con la CEDU: la Cassazione pone un limite

La revocazione di una sentenza passata in giudicato per contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) può essere invocata solo in presenza di una violazione che abbia compromesso un diritto di status della persona. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7128/2025, depositata il 18 marzo, che fornisce un’interpretazione restrittiva dell’articolo 391-quater del Codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia (Dlgs 149/2022).

Il limite imposto dalla Cassazione

Secondo la Suprema Corte, il rimedio della revocazione non è applicabile in tutti i casi in cui la Corte EDU abbia dichiarato contraria alla Convenzione una decisione nazionale. È invece circoscritto alle sole sentenze che abbiano negato, ritardato o erroneamente attribuito uno status personale, generando un pregiudizio non risarcibile con un indennizzo economico.

Di conseguenza, la revocazione non può essere richiesta quando la decisione nazionale ha riguardato esclusivamente una richiesta risarcitoria, anche se relativa a un diritto fondamentale della persona.

Il caso concreto e la decisione della Corte

Nel caso esaminato, i ricorrenti avevano chiesto la revocazione di una sentenza definitiva che aveva respinto la loro richiesta di risarcimento per la morte di un familiare, avvenuta nella camera dei fermati della Questura di Milano. La Corte EDU aveva riconosciuto una somma per i danni non patrimoniali, ma la Cassazione ha ritenuto che tale indennizzo fosse sufficiente a compensare la violazione accertata, escludendo quindi la possibilità di revocazione.

Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione

La Terza Sezione Civile ha affermato che l’articolo 391-quater c.p.c. può essere invocato solo se la sentenza passata in giudicato ha negato o ritardato il riconoscimento di uno status personale o se ha attribuito erroneamente uno status pregiudizievole. In tutti gli altri casi, quando la richiesta originaria aveva già una finalità risarcitoria o di compensazione per equivalente, la revocazione non è ammessa.

Con questa pronuncia, la Cassazione delimita in modo netto l’applicabilità del nuovo istituto, confermandone l’uso solo per le questioni legate allo status della persona e non per generiche violazioni di diritti fondamentali.

Gratuito patrocinio, l’ammissione del giudice ha effetto retroattivo

L’ammissione al gratuito patrocinio disposta dal giudice, dopo il rigetto iniziale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, deve avere efficacia ex tunc, ovvero retroagire alla data della prima richiesta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6888/2025, riconoscendo che, in caso contrario, la persona non abbiente si troverebbe a dover sostenere spese che invece spettano allo Stato.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha dato prevalenza all’orientamento giurisprudenziale che tutela l’interesse del richiedente a impugnare i provvedimenti che concedono il patrocinio con efficacia solo ex nunc, cioè senza copertura retroattiva. Un diverso orientamento, infatti, aveva ritenuto che la questione riguardasse solo gli onorari spettanti al difensore, escludendo la possibilità per il patrocinato di impugnare il provvedimento.

La Cassazione ha invece chiarito che la questione non si limita alla liquidazione degli onorari, ma riguarda direttamente i diritti patrimoniali della parte non abbiente. L’interpretazione ora confermata dalla Seconda Sezione Civile sottolinea che l’ammissione con effetto retroattivo garantisce la copertura di tutte le spese sostenute tra il rigetto dell’Ordine e la successiva decisione del giudice.

Le spese coperte dal gratuito patrocinio

La Cassazione evidenzia che tra le spese rimborsabili rientrano non solo gli onorari dell’avvocato, ma anche altri costi sostenuti nel corso del giudizio, come:

  • Spese di viaggio per testimoni e consulenti
  • Imposte versate per avviare il processo
  • Altri oneri documentati sostenuti “medio tempore”

Con questa pronuncia, la Cassazione afferma in modo chiaro che tali costi rientrano nei diritti patrimoniali del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, evitando che il rigetto iniziale dell’Ordine si traduca in un danno economico per chi ha diritto all’assistenza gratuita.

Cassa Forense, via alla compensazione tra contributi e crediti da gratuito patrocinio

Dal 1° marzo si è aperta la prima finestra dell’anno per la compensazione dei contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense con i crediti derivanti dal gratuito patrocinio. Gli avvocati interessati hanno tempo fino al 30 aprile per completare l’operazione, che deve essere effettuata attraverso il modello F24 WEB disponibile su Entratel o Fisconline.

I passaggi necessari per la compensazione

1. Registrazione sulla piattaforma PCC
Per poter compensare i crediti, è necessario essere registrati sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Chi non è ancora registrato deve richiedere la pre-registrazione presso la Pubblica Amministrazione debitrice o la Ragioneria territoriale dello Stato competente, per poi completare l’iter tramite PEC.

Le fatture che si vogliono utilizzare in compensazione devono trovarsi sul sistema PCC e risultare negli stati “inviata”, “ricevuta” o “in lavorazione”. Non possono essere utilizzate fatture già pagate, anche solo parzialmente, o dichiarate non liquidabili.

2. Selezione delle fatture per la compensazione
Dopo l’accesso alla piattaforma PCC, nella sezione “Fatture autocertificazione” si avvia la procedura di compensazione creando una nuova autocertificazione. Il sistema permette di selezionare solo le fatture idonee e richiede l’inserimento del numero SIAMM del decreto di liquidazione. Una volta salvata l’autocertificazione, il documento va firmato digitalmente e ricaricato sul sistema.

3. Pagamento tramite F24 WEB
Il pagamento dei contributi previdenziali avviene con il modello F24 WEB. Accedendo alla propria area personale sul sito di Cassa Forense, si seleziona l’opzione per il pagamento tramite F24. Il sistema genera automaticamente un modello precompilato, che deve essere copiato su Entratel o Fisconline, inserendo il codice tributo e l’importo del credito da compensare.

Questa opportunità rappresenta un vantaggio per gli avvocati che operano nel gratuito patrocinio, consentendo di alleggerire il peso dei contributi previdenziali attraverso un meccanismo di compensazione strutturato.

L’intelligenza artificiale generativa al centro di una nuova guerra tecnologica

L’intelligenza artificiale generativa è al centro di una competizione globale senza precedenti, dove innovazione, strategie di mercato e dinamiche geopolitiche si intrecciano in uno scenario in continua evoluzione. Colossi tecnologici come OpenAI, Anthropic, DeepSeek e Alibaba stanno ridefinendo il settore, mentre la crescente rivalità tra aziende occidentali e cinesi porta a scelte strategiche che potrebbero influenzare l’intero ecosistema dell’IA.

Negli ultimi giorni, OpenAI ha avanzato una proposta controversa, esprimendo preoccupazioni sulla sicurezza e sul controllo delle tecnologie IA prodotte in Cina. L’azienda statunitense ha definito la cinese DeepSeek “sovvenzionata” e “controllata dallo Stato”, raccomandando al governo degli Stati Uniti di valutare un divieto sui modelli sviluppati da questa e altre realtà supportate dalla Repubblica Popolare Cinese. Un’escalation che non riguarda solo il progresso tecnologico, ma anche gli equilibri politici e commerciali su scala globale.

Il pericolo di un divieto sui modelli open-source

L’eventuale divieto di modelli open-source come DeepSeek potrebbe rappresentare una svolta critica per il settore. L’IA open-source è stata finora un elemento chiave nella democratizzazione della tecnologia, consentendo a ricercatori, aziende e sviluppatori di tutto il mondo di contribuire ai progressi del settore. Un’azione restrittiva come quella suggerita da OpenAI rischierebbe di soffocare l’innovazione, limitare la concorrenza e rallentare l’evoluzione dell’intelligenza artificiale a livello globale.

La preoccupazione di OpenAI e Anthropic nei confronti di DeepSeek e Alibaba è giustificata dalla rapida adozione di questi modelli, che si pongono come alternative competitive ai loro prodotti proprietari. La natura open-source di DeepSeek e Qwen, il modello sviluppato da Alibaba, consente una diffusione e un adattamento più rapidi, minacciando il dominio delle aziende occidentali nel settore dell’IA generativa. Questo potrebbe portare a un riequilibrio del mercato, favorendo un modello più distribuito e meno centralizzato.

Il rischio di un monopolio nell’IA generativa

Un’altra questione chiave è il rischio di monopolio o duopolio nell’intelligenza artificiale generativa, con OpenAI e Anthropic che detengono gran parte del controllo sul settore. Un simile scenario potrebbe frenare l’innovazione, aumentare i costi per gli utenti e ridurre la qualità dei servizi offerti. Inoltre, il controllo centralizzato sull’IA generativa potrebbe tradursi in un maggiore rischio di abusi, come la manipolazione dell’informazione o un uso invasivo della sorveglianza digitale.

In questo contesto, la posizione di OpenAI, sempre più allineata con le politiche protezionistiche dell’amministrazione Trump e il movimento MAGA, solleva ulteriori interrogativi. Da un lato, un tale schieramento potrebbe rafforzare la sua influenza sul mercato statunitense; dall’altro, rischia di alienare il supporto di comunità scientifiche, governi e aziende favorevoli a un approccio più aperto e collaborativo. Questo potrebbe tradursi in un accesso limitato a mercati strategici come Europa e Canada, dove la regolamentazione sull’IA è orientata alla protezione della privacy e all’innovazione responsabile.

Le risposte di Europa e Canada alla strategia di OpenAI

Se OpenAI proseguisse sulla strada della chiusura verso i modelli open-source, l’Europa e il Canada potrebbero rispondere adottando misure normative più stringenti nei confronti della società americana, promuovendo alternative locali e rafforzando la cooperazione con aziende e governi favorevoli a un ecosistema IA più aperto. Entrambi i blocchi hanno investito significativamente nella creazione di un’intelligenza artificiale etica e trasparente, e vedrebbero un eventuale divieto come una minaccia ai loro principi fondamentali.

Un esempio di questa competizione diretta è DeepSeek-R1, uno dei principali rivali di ChatGPT e GPT-4.5. Grazie a un’architettura avanzata e a prestazioni eccellenti in vari compiti di elaborazione del linguaggio naturale, DeepSeek-R1 si pone come una valida alternativa ai modelli proprietari dominanti. La sua natura open-source lo rende inoltre più flessibile e adattabile alle esigenze di aziende e sviluppatori, aumentando il suo potenziale di diffusione.

Sicurezza e privacy: OpenAI contro i modelli open-source

OpenAI giustifica la propria posizione evidenziando i rischi legati alla privacy e alla sicurezza derivanti dai modelli open-source, sostenendo che questi potrebbero essere utilizzati per attività malevole, dalla diffusione di fake news alla creazione di strumenti di sorveglianza avanzata. Tuttavia, questa argomentazione solleva dubbi: anche i modelli closed-source non sono esenti da rischi, e la loro gestione centralizzata potrebbe aumentare le possibilità di un uso improprio da parte di aziende e governi.

A lungo termine, se OpenAI continuerà a sostenere politiche protezionistiche e restrittive, potrebbe subire un contraccolpo significativo. La chiusura verso il mercato open-source potrebbe danneggiare la sua reputazione, limitare la sua capacità di attrarre talenti e investimenti internazionali e, soprattutto, favorire la nascita di alternative competitive. In uno scenario globale sempre più frammentato, la sfida dell’IA non sarà solo tecnologica, ma anche politica ed economica.

Giustizia e mancata riscossione: miliardi di euro persi ogni anno

Ogni anno in Italia vengono inflitte pene pecuniarie per oltre 800 milioni di euro, ma l’effettivo incasso è fermo a percentuali irrisorie: fino al 2022, solo il 2,9% di queste somme è stato recuperato. A questo si aggiungono i beni sequestrati e confiscati, il cui valore complessivo gestito dal Fondo Unico Giustizia supera i 5 miliardi di euro. Un patrimonio enorme, che però resta in larga parte inutilizzato.

Negli ultimi anni si sono susseguiti studi e proposte, come quella dell’ex presidente della Corte d’Appello di Brescia, Claudio Castelli, e del procuratore generale Guido Rispoli, che evidenziano il problema e avanzano soluzioni per rendere la giustizia una fonte di entrate per il Paese. Tuttavia, è lecito chiedersi perché chi ha avuto ruoli di vertice nel sistema giudiziario non abbia già agito concretamente in questa direzione quando ne aveva la possibilità.

Claudia Ratti: “Le risorse ci sono, ma servono riforme vere per incassarle”
Sulla questione è intervenuta Claudia Ratti, Segretario Generale di Confintesa Funzione Pubblica, che ha criticato l’inerzia del sistema e la tendenza a demandare la gestione di queste entrate a soggetti esterni:

“Non possiamo più limitarci a denunciare il problema senza agire. La giustizia non può continuare a essere un settore che genera entrate sulla carta ma non le incassa. Oggi il recupero dei crediti è affidato a Equitalia Giustizia, le vendite immobiliari a notai, commercialisti e avvocati, mentre il personale giudiziario rimane escluso da queste attività che potrebbero portare risorse al sistema. È ora di smettere di delegare e di mettere in campo soluzioni concrete per trattenere e valorizzare le risorse all’interno della giustizia stessa.”

Secondo Ratti, è necessario superare una visione burocratica e inefficiente della riscossione, investendo in strumenti digitali e in procedure semplificate: “Se vogliamo che la giustizia sia davvero un motore economico, dobbiamo darle i mezzi per funzionare: più efficienza, meno passaggi burocratici e una gestione che metta al centro gli uffici giudiziari, non solo gli esterni.”

Attacco a procuratrice Musti, Nordio: “Magistrata di altissima levatura, gesto ignobile”

Il Ministro delle Giustizia Carlo Nordio esprime profonda solidarietà al procuratore generale della Corte d’Appello di Torino, Lucia Musti, oggetto di una durissima contestazione in un documento anonimo diffuso da N-Pci, Nuovo Partito Comunista Italiano, un comitato clandestino legato ai Carc (Comitati di appoggio alla Resistenza per il comunismo), nel quale viene definita “prezzolata e serva della mafia del Tav”.

“Un grande abbraccio e le mia più profonda solidarietà al Procuratore Musti. Ci troviamo di fronte ad un attacco ignobile e spregevole nei confronti di un magistrato di altissima levatura morale e professionale. Un attacco che risulta anche un profondo vulnus alla democrazia e alle istituzioni stesse”, queste le parole di Nordio.

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