Controlli su PMI: potenzialmente quasi 130 all’anno da 22 enti diversi

Non viviamo in uno Stato di polizia. Ci mancherebbe altro. Tuttavia, almeno in linea puramente teorica, una Pmi rischia, a seguito dell’attività ispettiva condotta da almeno 22 autorità pubbliche diverse, quasi 130 controlli all’anno; ipoteticamente uno ogni tre giorni. Insomma, chi ha una partita Iva in ogni momento può finire nel “mirino” di qualsivoglia ente pubblico.

Ben diverso è il pericolo che corrono le attività che lavorano completamente in nero. Vista la loro diffusione, in particolare in alcune aree del Paese, la storia ci insegna che gli abusivi e le imprese completamente sommerse hanno sicuramente meno probabilità di essere “pizzicati” degli imprenditori che svolgono la propria attività nel rispetto di tutti gli obblighi normativi.

Nell’ultimo anno in cui i dati sono disponibili, ad esempio, in materia fiscale e di lavoro tra lettere di compliance, controlli strumentali, accertamenti, verifiche e ispezioni sono stati interessati, salvo sovrapposizioni, 4 milioni di contribuenti, nella quasi totalità tutti in possesso di una partita Iva.

In generale, la platea degli enti pubblici preposti all’attività di controllo delle quattro aree monitorate in questo report è composta dall’Inps, dall’Inail, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla Guardia di Finanza, dalle Società di prevenzione delle Aziende ospedaliere, dai Comuni/Polizia Locale, Province, Regioni, Vigili del Fuoco, Camere di Commercio, Autorità Garante della Privacy, Carabinieri forestali, NAS, NOE, NIL, SIAE; SFC, RAI, etc.

Nell’analisi condotta dall’Ufficio studi della CGIA sono stati monitorati i principali controlli che una piccola azienda può subire a seguito dell’attività ispettiva realizzata dagli enti statali/locali preposti. Ovviamente, non si è tenuto conto che anche i Tir, i camion, i furgoni e i veicoli professionali di proprietà delle imprese possono essere fermati e controllati durante gli spostamenti di lavoro dalla Polizia Stradale, dalla Polizia Locale, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

Con troppe norme, non si è mai in regola. Servono più controlli informali

Con un coacervo di norme spesso incomprensibili, qualsiasi imprenditore, soprattutto se piccolo, corre il pericolo di non essere mai in regola con la legge. Pertanto, l’ipotesi di un controllo viene vissuto dal titolare dell’attività come un incubo che rischia di gettare nel panico chiunque. Per superare questa situazione è auspicabile la riduzione del quadro normativo generale, rendendo altresì più semplici e comprensibili le leggi, i decreti, le ordinanze, le circolari e i regolamenti attuativi. Dove è possibile, infine, va incrementato il numero di controlli eseguiti da remoto per via telematica, alleggerendo così l’oppressione burocratica che incombe sulle imprese.

Negli ultimi 5 anni in UE approvate 13.000 norme, negli USA 5.500

Purtroppo, l’onere normativo che grava sulle imprese non riguarda solo quelle approvate dal nostro Parlamento nazionale, ma anche dal legislatore europeo. Per alleggerire il carico imposto da Bruxelles, all’inizio del secondo mandato la Presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, ha annunciato l’approvazione di una serie di “pacchetti omnibus” che dovranno ridurre la burocrazia e gli oneri amministrativi legati alle regole dell’Unione.  L’obiettivo è far risparmiare alle imprese 37,5 miliardi di euro di costi amministrativi entro la fine della legislatura. Un obbiettivo più che condivisibile, visto che nel periodo 2019-2024 in UE sono state approvate 13.000 norme, contro i 3.500 testi promulgati in USA a cui si aggiungono le 2.000 risoluzioni approvate a livello federale.

Le 4 aree monitorate

In questo approfondimento il quadro legislativo generale è stato suddiviso in quattro grandi aree. Successivamente, per ciascuna di esse è stato calcolato il numero dei principali controlli che una piccola azienda può subire a seguito dell’attività ispettiva realizzata dagli enti preposti. In estrema sintesi, riportiamo più sotto i 4 settori, il numero di potenziali ispezioni e le strutture pubbliche coinvolte:

  • Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro: quest’area è la più a “rischio”: è interessata da 60 possibili controlli che possono essere effettuati da 11 enti ed istituti diversi (vedi Tab. 3);
  • Fisco: in questo ambito il numero dei controlli è pari a 30 e sono 6 le agenzie e gli enti coinvolti;
  • Contrattualistica: nell’area lavoro il numero dei possibili controlli si attesta a 21, mentre gli istituti e le agenzie interessate sono 4;
  • Amministrativa: questo settore registra 11 controlli che sono ad appannaggio di 7 diversi enti ed istituti.

Ambiente e sicurezza: il settore più a rischio controlli

Tra i 4 settori analizzati quello a più alta “densità” di potenziali controlli è l’area ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono 67, infatti, i controlli che una piccola attività potrebbe teoricamente subire durante l’anno. Le voci più a “rischio” riguardano la conformità/mantenimento dell’efficienza degli impianti (elettrici, idrici, gas, etc.), il rispetto delle norme sugli scarichi, sulla corretta gestione dei rifiuti e sulle misure antincendio. In tutte le circostanze sono 13 diversi enti che hanno specifiche competenze in materia di controllo. Le più coinvolte sono le ASL/ULSS, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, i NAS, i NOE, i NIL e la Polizia Locale. Altrettanto “impegnative” sono la presenza e il rispetto delle prescrizioni riferite alle emissioni in atmosfera, gli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, i piani di sicurezza e la valutazione dei rischi.

Giustizia riparativa: la Cassazione apre all’impugnazione del diniego di accesso ai programmi

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8400/2025, ha riconosciuto la possibilità di impugnare il provvedimento che rigetta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, chiarendo un nodo interpretativo sorto con l’introduzione della nuova disciplina del d.lgs. 150/2022.

Il caso e la decisione della Cassazione

Il tema dell’impugnabilità della decisione di diniego aveva generato orientamenti contrastanti. Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 129-bis c.p.p. è impugnabile ai sensi dell’art. 586, comma 1, c.p.p., quando:

  • La richiesta proviene dall’imputato;
  • Riguarda reati procedibili a querela suscettibile di remissione, poiché solo in questi casi l’accoglimento dell’istanza comporta la sospensione del processo.

Tuttavia, per i reati procedibili d’ufficio o a querela non soggetta a remissione, la Cassazione precisa che l’imputato può autonomamente attivarsi per accedere ai programmi di giustizia riparativa, senza necessità di un provvedimento del giudice.

Gli altri orientamenti giurisprudenziali

Questa decisione si colloca in un dibattito più ampio. Due sono gli indirizzi alternativi che si registrano nella giurisprudenza di legittimità:

  1. L’inammissibilità dell’impugnazione, sostenuta da alcune pronunce (Cass. n. 46018/2024, n. 24343/2024, n. 6595/2023), che escludono la natura giurisdizionale del provvedimento.
  2. L’ampliamento della possibilità di impugnazione, sancito da una recente decisione della Terza Sezione (Cass. n. 131/2024), che riconosce il diritto di ricorso senza distinzione tra reati procedibili d’ufficio e a querela.

Verso un orientamento consolidato?

La sentenza n. 8400/2025 conferma la possibilità di impugnare il rigetto dell’istanza di accesso ai programmi riparativi, ma mantiene una distinzione tra i tipi di reati coinvolti. Tuttavia, il più recente orientamento della Cassazione potrebbe portare a una maggiore apertura verso l’impugnabilità senza limitazioni, superando le restrizioni attualmente previste.

uomo che firma

Difensore d’ufficio: diritto al compenso anche per le udienze di mero rinvio

Anche il difensore d’ufficio di un imputato irreperibile ha diritto al compenso, anche se ha partecipato solo a udienze di mero rinvio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 4539/2025, accogliendo il ricorso di un avvocato a cui era stata negata la liquidazione degli onorari.

Il caso

L’avvocato aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria la liquidazione del compenso per l’attività svolta in difesa d’ufficio dell’imputato, ammesso al gratuito patrocinio. Tuttavia, il Tribunale aveva rigettato la richiesta, ritenendo che la mera partecipazione a quattro udienze di rinvio, necessarie per le ricerche dell’imputato poi dichiarato irreperibile, non giustificasse la liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. 55/2014.

Anche in sede di opposizione, il Tribunale – Sezione civile – confermava il rigetto, costringendo l’avvocato a ricorrere in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che la presenza del difensore d’ufficio in udienza rappresenta un’attività difensiva obbligatoria, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’udienza di mero rinvio.

Secondo i giudici:

  • Il diritto di difesa è sempre obbligatorio nel processo penale e il difensore d’ufficio, in quanto incaricato di una funzione pubblica, è tenuto a presenziare anche alle udienze di rinvio, che non potrebbero celebrarsi senza la sua presenza.
  • L’art. 12 del D.M. 55/2014 stabilisce che il compenso del difensore venga liquidato per fasi, includendo la fase introduttiva del giudizio.
  • La partecipazione a udienze di mero rinvio non esclude il diritto al compenso, ma incide solo sulla sua quantificazione, secondo i criteri previsti dalla normativa.

Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale, riconoscendo il diritto dell’avvocato alla liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta, anche in udienze tecnicamente non decisorie.

Compenso dell’avvocato: le riduzioni massime sono inderogabili

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4704 del 22 febbraio 2025, ha ribadito che i valori medi stabiliti per la liquidazione del compenso dell’avvocato “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Tale principio si applica anche nel contenzioso tributario, imponendo ai giudici di rispettare il limite minimo previsto dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.

Il caso

La vicenda trae origine da un ricorso in Cassazione contro una sentenza tributaria di secondo grado che aveva compensato le spese di giudizio, nonostante la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente contestava inoltre la quantificazione delle spese legali, ritenendo che la Commissione tributaria regionale le avesse liquidate al di sotto dei minimi tariffari previsti, senza fornire una motivazione adeguata.

La decisione della Cassazione

Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha ribadito che, in base all’art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, il giudice può esercitare un margine di discrezionalità nella liquidazione del compenso, ma senza scendere oltre il 50% dei valori medi stabiliti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che tale limite è stato introdotto per garantire trasparenza e uniformità nella determinazione dei compensi professionali. Di conseguenza, il giudice non può derogare a questa soglia, salvo specifici accordi tra le parti.

Infine, la Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’art. 91, quarto comma, c.p.c., al processo tributario, confermando che il valore della causa non rappresenta un tetto massimo per la liquidazione delle spese legali. Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata e le spese dei giudizi di merito sono state rideterminate nel rispetto dei limiti tariffari.

Estensione competenze Magistratura onoraria, UNCC: “Accolte le nostre richieste, proposta proroga al 2026

L’Unione Nazionale delle Camere Civili accoglie con soddisfazione la decisione del Ministero della Giustizia di proporre una proroga al 30 giugno 2026 per l’ampliamento delle nuove competenze della Magistratura onoraria di pace. Tale misura si pone come indispensabile per garantire la continuità ed efficienza del sistema giustizia, considerato l’attuale stato di emergenza in cui versano molti Uffici del Giudice di Pace.
Già un mese fa, l’UNCC aveva manifestato con determinazione al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, la necessità di un intervento urgente che prevedesse proprio tale proroga, al fine di tutelare l’attività giudiziaria e garantire ai cittadini l’accesso a una giustizia tempestiva ed efficace. Durante l’incontro con il Ministro, l’UNCC aveva illustrato la situazione critica in cui si trovano attualmente gli Uffici del Giudice di Pace, sottolineando come la scopertura dell’organico, attualmente attestata al 65% delle 3.471 unità previste, rischiasse di compromettere irrimediabilmente il buon funzionamento della giustizia di prossimità.
La proroga fino al 30 giugno 2026 rappresenta quindi un passo fondamentale per consentire il completamento del percorso di rafforzamento della Magistratura onoraria e delle necessarie procedure di reclutamento.
L’UNCC proseguirà nel suo impegno costante per la tutela dei diritti dei cittadini ed il rafforzamento della giustizia di prossimità, consapevole dell’importanza fondamentale che gli Uffici del Giudice di Pace rivestono nell’intero sistema giudiziario italiano.

Intercettazioni, De Chiara (ANM): “Da riforma rischio sacche immunità”

“Dopo l’abolizione del reato di abuso di ufficio, la nuova disciplina sulle intercettazioni determina il rischio di creare ulteriori sacche di impunità. Non si è dato alcun rilievo al dato esperienziale in base al quale, nel periodo prossimo alla commissione del reato, i soggetti che delinquono fanno un uso sempre più accorto del mezzo telefonico o utilizzano strumenti di comunicazione più sofisticati. Limitando la durata delle intercettazioni a 45 giorni per tutti i reati comuni, indipendentemente dalla loro gravità, lo Stato rinuncia ad acquisire elementi che possono essere indispensabili per il contrasto ai reati contro soggetti vulnerabili ed ai reati contro la pubblica amministrazione”. Così il vicepresidente dell’Associazione nazionale magistrati Marcello De Chiara.

Femminicidio e risposte legislative: perché l’inasprimento delle pene non basta

Pubblichiamo di seguito la nota dell’Unione Nazionale Camere Penali

Nel 2024 che si è appena concluso abbiamo contato 109 donne uccise per mano di uomo: il fenomeno del cosiddetto femminicidio è una piaga che investe la nostra società (e non solo) contro la quale da tempo si cerca di porre rimedio. Ma il rimedio, e lo diciamo da tempo, non può essere l’inasprimento della risposta sanzionatoria, perché totalmente inefficace.

Poche cose infatti sono certe in materia di repressione di fenomeni criminali: una di queste, comprovata da granitico spessore statistico, è che l’inasprimento della sanzione non determina alcuna limitazione del numero dei reati.

I dati sono evidenti e lo dimostrano.

Ci cono interi studi volti a dimostrare come prima e dopo l’introduzione della pena di morte negli Stati Uniti, solo per fare un esempio, il numero dei reati sia rimasto pressoché indifferente a tale terribile minaccia di sanzione.

Inasprire la pena non ha mai avuto un effetto deterrente.

Non v’è dubbio, al contrario, che, ove un fenomeno criminale – come nel caso di specie- trovi fondamento in atavici retaggi culturali, sia necessario agire sulle radici del problema fornendo e introducendo nel contesto socioeconomico nuovi canoni di relazione all’interno dei rapporti sociali.

Unicamente tale strada virtuosa può fornire risultati duraturi, ma questo percorso necessita di professionalità, denaro, dedizione e, come tutte le iniziative serie, per dare risultati, richiede del tempo. È necessario investire con seri e strutturati sistemi di prevenzione, a partire dall’educazione nelle scuole.

Tutto questo, però, ha un costo in termini di risorse, mentre scrivere nuove norme, spesso, non richiede investimenti economici, come nel caso in esame, ma consente di ottenere grande riscontro mediatico.

La norma varata dal CdM va unicamente nell’ultima direzione indicata: una novella legislativa volta a soddisfare unicamente le “grida” di manzoniana memoria, uno “spot” privo di ogni reale efficacia sul fenomeno da contrastare, ma unicamente volto a raccogliere facile consenso.

La nuova ipotesi di reato non introduce nulla rispetto a fatti che già oggi, ricorrendo determinate circostanze, possono essere sanzionati con la pena dell’ergastolo, ma non solo: la nuova norma scardina ogni principio di legalità.

Secondo il nostro ordinamento, infatti, il precetto e quindi il presupposto della sanzione, deve essere perfettamente individuabile, in tutte le sue sfumature, in virtù del principio di tassatività della fattispecie penale.

Secondo il nostro ordinamento oggetto di una sanzione devono essere i fatti e non certo le intenzioni.

Non si comprende come sia possibile conciliare tali principi con ipotesi normative ove si indica “quando il fatto è commesso come atto di odio verso la persona offesa in quanto donna”. Come sarà possibile accertare questo “odio” misogino, nel contesto di un processo penale? Come se fosse possibile concepire una spregevole azione omicidiaria caratterizzata da sentimenti di amicizia e di amore.

Ed ancora, il nostro ordinamento si fonda sul principio costituzionale di uguaglianza che considera tutti i cittadini uguali dinanzi alla legge senza distinzioni di sesso (art. 3 Cost.). Riconoscere una tutela speciale alle donne, ma escludere altre categorie che subiscono violenza per altri fattori di odio e discriminazione viola tale principio.

E allora torniamo a sostenere con forza che la violenza di genere è un fenomeno gravissimo e complesso che merita un intervento efficace di tipo culturale e rispettoso della Costituzione.

Questo disegno di legge, invece, è un ostacolo rispetto al percorso finalizzato a realizzare una società più equa, paritaria e inclusiva, costruita insieme da uomini e donne.

Roma, 11 marzo 2025

La Giunta
L’Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo
L’Osservatorio Pari Opportunità

Giustizia tributaria 2024: più ricorsi, ma tempi di definizione in calo

Il 2024 segna un cambiamento importante nel sistema della giustizia tributaria, con un aumento significativo dei ricorsi e una riduzione dei tempi di definizione. Durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario tributario, tenutasi ieri alla Camera dei deputati, la presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, Carolina Lussana, ha presentato i numeri che caratterizzano l’andamento del contenzioso fiscale.

Un anno di crescita per il contenzioso tributario
Alla fine del 2024, i ricorsi pendenti sono aumentati del 2,5%, portando il totale a 259.453 cause. Le nuove cause pervenute durante l’anno sono state 224.725, di cui 182.112 nelle Corti di primo grado e 42.613 in quelle di secondo grado. Il valore complessivo delle controversie è salito a circa 23,7 miliardi di euro, mentre sono stati definiti 218.384 ricorsi per un valore di 25,97 miliardi.

Lussana ha sottolineato come, nelle Corti di primo grado, ben il 57,8% dei ricorsi definiti riguardi controversie di valore inferiore ai 5.000 euro, mentre solo l’1,2% superi il milione di euro. Per le Corti di secondo grado, la distribuzione è simile. Nonostante l’aumento dei ricorsi, il clearance rate ha visto ottimi risultati: 90,5% per il primo grado e addirittura 125,6% per il secondo grado. Un dato che conferma l’efficacia del sistema, capace di smaltire il contenzioso in maniera veloce ed efficiente.

Tempi di definizione in calo: un segnale positivo
Un altro dato positivo riguarda i tempi di definizione dei ricorsi, che continuano a ridursi. Nel 2024, il tempo medio per chiudere un ricorso in primo grado è stato di 373 giorni, mentre per il secondo grado si è attestato a 947 giorni. Un risultato che conferma i progressi compiuti nella gestione e risoluzione dei casi.

Inoltre, ogni giudice tributario di primo grado ha definito in media 110 ricorsi, per un totale di circa 2.086 giudici, 1.518 dei quali in primo grado e 568 in secondo grado.

La giustizia tributaria e la lotta all’evasione
Lussana ha anche ricordato come la giustizia tributaria abbia avuto un ruolo fondamentale nella lotta all’evasione fiscale, contribuendo al recupero di somme ingenti per il bilancio dello Stato. Nonostante l’aumento dei ricorsi, l’efficienza del sistema è chiara, così come la capacità di smaltire il contenzioso fiscale.

Il futuro della giustizia tributaria: attenzione alla riforma della geografia giudiziaria
Uno degli aspetti più discussi della cerimonia è stata la richiesta di gradualità nella riforma della geografia giudiziaria, una proposta che riguarda la revisione della distribuzione territoriale delle Corti tributarie. Il governo, infatti, prevede di rivedere questa geografia nell’ambito della delega fiscale, ma Lussana ha sottolineato la necessità di procedere con cautela. Per la presidente, ogni progetto di riforma deve prevedere un ampio intervento legislativo, finalizzato a garantire l’efficienza del sistema e l’accessibilità della giustizia per tutti.

Le dichiarazioni di Margherita Cassano e Giancarlo Giorgetti
Il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali è stato affrontato anche dalla presidente della Cassazione, Margherita Cassano, che ha sottolineato l’importanza di un chiarimento sulle ricadute della rottamazione sul contenzioso. Secondo Cassano, sarebbe necessario un intervento legislativo per evitare la dilatazione dei tempi, che potrebbe compromettere gli obiettivi del Pnrr in campo civile.

Anche il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha parlato della necessità di una riforma della giustizia tributaria, che preveda una riorganizzazione delle Corti tributarie, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del numero di abitanti e degli enti dedicati alla riscossione.

Un anno di sfide e opportunità per la giustizia tributaria
Il 2024 si prospetta come un anno di importanti sfide e opportunità per la giustizia tributaria. L’attenzione alla riforma della geografia giudiziaria, l’efficienza del sistema e la lotta all’evasione fiscale rimangono al centro del dibattito, con l’obiettivo di garantire una giustizia sempre più accessibile e pronta a rispondere alle necessità del sistema Paese.

La riforma della geografia giudiziaria: meno tribunali, meno cause?

La chiusura di tribunali e sezioni distaccate, avviata tra il 2013 e il 2014 con l’obiettivo di migliorare la produttività della giustizia civile, ha avuto un impatto significativo sulla domanda di giustizia. Secondo lo studio “Gli effetti della riforma della geografia giudiziaria sul funzionamento della giustizia civile”, condotto da Bankitalia in collaborazione con la London School of Economics, la riduzione del numero di uffici giudiziari ha comportato un calo dei contenziosi del 6,4% nei tribunali accorpati e del 5,1% nelle sezioni distaccate soppresse.

La distanza incide sulla domanda di giustizia

L’analisi suggerisce che l’aumento della distanza dai tribunali abbia disincentivato l’avvio di nuove cause, soprattutto in materie dove il ricorso alla giustizia non è obbligato, come la responsabilità extracontrattuale (ad esempio, incidenti stradali) e le controversie sulla proprietà (come le liti condominiali). Al contrario, non si sono registrate variazioni significative per cause in ambito familiare (divorzi, separazioni) o per le crisi d’impresa, dove l’intervento del giudice è spesso necessario.

Prima della riforma, le sezioni distaccate erano in media a 8 km di distanza dai cittadini e i tribunali a 13 km. Dopo la riorganizzazione, la distanza media è salita a 14 km, con un aumento della popolazione che si trova a più di 20 km dal tribunale (dal 9% al 21%). Lo studio stima che 5 km in più di distanza riducano la domanda di giustizia di circa 6%.

Meno tribunali, giustizia più veloce?

Nonostante il calo delle liti, la riforma ha portato anche benefici in termini di efficienza. Nei tribunali coinvolti, il numero di procedimenti definiti è aumentato del 5% e il disposition time (tempo necessario per la conclusione di una causa) si è ridotto della stessa percentuale. La maggiore dimensione degli uffici giudiziari ha permesso di ottenere economie di scala e una maggiore specializzazione dei magistrati.

Tuttavia, lo studio sottolinea anche i rischi di accorpamenti eccessivi: quando la dimensione di un tribunale diventa troppo grande, possono emergere problemi di congestione e difficoltà di accesso per i cittadini, con un effetto opposto a quello desiderato.

Un bilancio tra costi e benefici

Nel complesso, gli autori dello studio ritengono che i benefici della riforma superino i costi, ma evidenziano la necessità di alcune condizioni per massimizzare gli effetti positivi. Tra queste, una maggiore integrazione digitale e interoperabilità tra gli uffici giudiziari, per evitare ritardi dovuti alla trasmissione dei fascicoli dai tribunali soppressi a quelli accorpanti.

La riforma della geografia giudiziaria resta un tema dibattuto: se da un lato ha favorito la velocizzazione della giustizia, dall’altro ha reso più difficile per alcuni cittadini accedere ai tribunali, modificando in modo significativo la domanda di giustizia. Una riflessione che potrebbe riemergere nel dibattito sulle future riforme del settore.

Giustizia digitale in tilt: l’App per il processo penale non funziona

Ancora problemi per l’App del processo penale telematico, che ieri ha registrato malfunzionamenti in gran parte d’Italia. Un disservizio che rallenta la giustizia e penalizza i cittadini, mentre il sistema dovrebbe diventare obbligatorio a breve anche per l’iscrizione delle notizie di reato.

L’Associazione Nazionale Magistrati denuncia l’assenza di investimenti adeguati: “La giustizia ha bisogno di risorse per funzionare, ma il Ministero non sembra considerarlo una priorità”. Un allarme che arriva a pochi giorni dall’entrata in vigore di un sistema che, senza adeguati interventi, rischia di creare più problemi di quanti ne risolva.

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