La fornitura di energia elettrica per la ricarica delle auto è qualificata come cessione di beni. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-60/23), che chiarisce il trattamento IVA per le stazioni di ricarica. Se la ricarica avviene utilizzando una card o un’applicazione fornita da una società diversa dal gestore della stazione, si configurano due operazioni distinte: la prima tra il gestore della stazione e la società intermediaria, e la seconda tra quest’ultima e l’utente finale.
Due operazioni distinte e trattamento IVA
Quando l’utente utilizza una card o un’app per accedere al servizio di ricarica, la Corte ha precisato che si realizzano due cessioni di beni. La prima avviene tra il gestore della stazione di ricarica e la società che mette a disposizione la card o l’applicazione; la seconda, tra quest’ultima società e l’utente. Questo comporta che, ai fini IVA, entrambe le operazioni sono soggette a imposta, trattandosi di due transazioni distinte.
I servizi collaterali: una prestazione autonoma
La Corte ha inoltre stabilito che eventuali servizi collaterali offerti dalla società intermediaria, per i quali l’utente paga un importo fisso mensile, devono essere considerati come prestazioni autonome rispetto alla cessione di energia elettrica. Tali servizi, ad esempio la gestione della card o dell’app, costituiscono una prestazione indipendente dal punto di vista fiscale, anch’essa soggetta al regime IVA previsto.
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