La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Consiglio nazionale degli architetti, che aveva accolto la domanda di iscrizione all’Albo degli architetti di Rimini di F.M., laureato presso l’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana. Il ricorso presentato dal Consiglio provinciale dell’Ordine degli architetti di Rimini, che contestava la validità del titolo svizzero senza il superamento dell’esame di abilitazione in Italia, è stato rigettato.
La questione centrale del contenzioso riguardava la validità del titolo di architetto conseguito in Svizzera ai fini dell’iscrizione all’Albo in Italia. La Corte ha confermato che, secondo il decreto ministeriale n. 2530 del 25 novembre 2015 e la nota del MIUR dell’11 aprile 2016, il titolo di architetto ottenuto da F.M. in Svizzera è riconosciuto in Italia senza necessità di sostenere l’esame di Stato, come previsto dal D.Lgs. 206/2007.
Il Consiglio provinciale di Rimini aveva inizialmente respinto la domanda di iscrizione, ritenendo che F.M. dovesse sostenere l’esame di abilitazione in Italia. Tuttavia, il Consiglio nazionale degli architetti ha stabilito che, alla luce dei documenti ufficiali e della normativa vigente, il riconoscimento del titolo svizzero era già stato debitamente confermato dal MIUR, e l’Ordine professionale di Rimini era tenuto a prenderne atto.
Il ricorso per cassazione presentato dal Consiglio provinciale è stato rigettato, e la Corte ha condannato l’Ordine degli architetti di Rimini al pagamento delle spese legali a favore di F.M., per un importo totale di 5.500 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Inoltre, è stato disposto un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
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