Con l’ordinanza n. 29135 del 12 novembre 2024, la Cassazione ha confermato la legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro, anche tramite agenzie investigative, per verificare la reale fruizione dei permessi sindacali da parte dei lavoratori.
Il caso riguardava un dipendente di B…T… spa, licenziato per giusta causa dopo che si era dimostrato che aveva utilizzato illegittimamente i permessi sindacali nei giorni del 6 e 7 ottobre 2016. Durante quel periodo, infatti, non aveva partecipato ad alcuna attività sindacale, risultando invece fuori regione per motivi personali.
La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta del lavoratore di ottenere la reintegrazione e il risarcimento, confermando la legittimità del controllo effettuato dall’azienda per verificare la reale situazione. La Cassazione ha confermato tale decisione, sottolineando che il diritto al permesso sindacale è un diritto potestativo, ma non esclude la possibilità di controlli da parte del datore di lavoro per accertare la partecipazione effettiva alle attività sindacali.
La Suprema Corte ha così rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la validità del licenziamento.
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