La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
WhatsApp: in vendita 35 milioni di numeri di telefono italiani
Il data leak di WhatsApp Sono stati messi in vendita, in un noto forum sul Dark Web, moltissimi di numeri di telefono WhatsApp di milioni…
ANM: per avere un giudice terzo non occorre andare a Berlino
L'associazione nazionale magistrati: "Il caso dimostra, come l’Anm sostiene da sempre, che il pm può chiedere l’assoluzione, nonostante la sua carriera non sia separata da…
Recupero ex carcere borbonico di santo Stefano: accordo tra Ministero e governo
Tra gli obiettivi del progetto, che prevede la creazione di un Museo e di una Scuola di alta formazione, anche quello di restituire alla memoria…
