La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Numerosi Avvocati di Ancona hanno segnalato all’Ordine l’impossibilità di consultare i fascicoli telematici della Volontaria Giurisdizione, nello specifico i fascicoli delle Amministrazioni di Sostegno, su…
Dazi USA-UE, trattative ad alta tensione: accordo vicino, ma resta l’incognita Trump
Bruxelles propone un dazio base del 15% con esenzioni settoriali, ma prepara contromisure per 93 miliardi in caso di rottura. Von der Leyen avverte: «Pronti…
Le notifiche telematiche della Pubblica Amministrazione
Tutto sul Registro PP.AA e sull’ IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) L’articolo 3 bis della L.53/94 prevede che l’avvocato possa procedere alla notifica in proprio tramite…

