La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Validità della procura alle liti rilasciata per il giudizio di cognizione
La procura alle liti rilasciata per il giudizio di cognizione ordinaria è valida anche per la fase esecutiva della sentenza? La domanda trova risposta nell’ordinanza…
Sbagli l’interlinea? Anche se vinci la causa, devi pagare le spese
Il Giudice di Pace di Verona ha applicato alla lettera il Dm Giustizia 110/2023, concentrandosi sulla dimensione dei caratteri, sulle interlinee, sui margini e sulla…
Decreto infrastrutture prossimo alla conversione in legge
Ok della Camera al decreto infrastrutture che contiene novità su parcheggi, monopattini, auto eco e altro E’ di ieri l’approvazione del decreto infrastrutture da parte…
