La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Articoli simili
Sciopero dei penalisti, la Cassazione frena: “Il processo non si rinvia se la prescrizione è vicina”
La Quinta Sezione penale dichiara inammissibili i ricorsi di tre imputati per bancarotta: l’adesione all’astensione dell’Unione Camere Penali non giustifica il rinvio dell’udienza quando il…
Promette il rinnovo del leasing e poi si tira indietro: la Cassazione apre al risarcimento
Un avvocato aveva ricevuto conferma dell’”esito positivo” del rifinanziamento della propria Mercedes in leasing, salvo vedersi chiedere la restituzione dell’auto dopo due anni di richieste…
Smartphone sequestrati, la Cassazione blocca le copie forensi “al buio”
La rilevanza investigativa soltanto ipotetica non basta a giustificare l’estrazione integrale dei dati di un telefono: servono indicazioni specifiche, specie quando sono in gioco le…

