La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Articoli simili
Sentenza n. 35490/2026 della Quinta sezione penale sui fallimenti Tecnobetonaggio e Moviter: nuovo processo a Catanzaro su distrazione di beni e scritture contabili occultate
La Sezione Lavoro annulla la decisione della Corte d'Appello di Bologna che aveva dato ragione all'Inps sulla sospensione integrale del trattamento Quota 100
Fotocopia in giudizio: quando vale come prova e come contestarla secondo la Cassazione
L’art. 2719 c.c. equipara la copia fotostatica all’originale se la conformità non viene disconosciuta in modo tempestivo e specifico; la giurisprudenza di legittimità ha negli…

