La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Articoli simili
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22199/2026, hanno stabilito che nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati il termine breve per impugnare…
La Corte di giustizia tributaria di Latina smonta una delle eccezioni più gettonate nei ricorsi contro le cartelle: la prova della notifica dell'atto impositivo non…

