La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Avvocato in prestito alle aziende: ecco il secondment
Gli studi legali possono prestare temporaneamente i propri avvocati alle aziende che ne hanno bisogno. Questa pratica ha un nome, secondment, e all’estero (soprattutto nel…
Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Forense
Necessità di riforme e conflitto in Ucraina al centro del discorso di apertura della Presidente Masi. Il 25 marzo 2022 si è svolta la Cerimonia…
Fatture elettroniche: il Garante della Privacy boccia l’Agenzia delle Entrate
Il Garante della Privacy si è nuovamente espresso sulle fatture elettroniche, o meglio, sulle regole per l’emissione e la ricezione indicate dall Agenzia delle Entrate …

