La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
“Le strutture minorili sono nel caos”: la denuncia dei sindacati
La recente decisione del Capo Dipartimento del DGMC (giustizia minorile e di comunità) di sospendere temporaneamente il servizio presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA)…
Nordio: “Colmeremo gli organici dei magistrati”
Durante l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Padova, avvenuta il 9 febbraio 2024 nell’Aula Magna di Palazzo del Bo, era presente il Guardasigilli Nordio,…
Smart contract, minaccia per gli avvocati od opportunità?
Cosa sono gli smart contract, o contratti intelligenti? Segneranno davvero la fine degli avvocati, come qualcuno insinua? Non proprio. COSA SONO GLI SMART CONTRACT In…

