La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Obbligo di deposito telematico al Gdp: per l’OCF va rinviato a settembre
Entra in pieno vigore l’attività del processo telematico per il deposito presso i Giudici di Pace in Italia. Tuttavia, l’Organismo Congressuale Forense, dopo un attento…
Reato di diffamazione a mezzo email
Il reato di diffamazione aggravata per mezzo di email aziendale Il reato di diffamazione si commette nel parlare o scrivere male di una persona non…
Casse di previdenza, svolta negli investimenti: priorità all’Italia
Il nuovo regolamento Mef-Lavoro fissa criteri stringenti per la gestione dei 124 miliardi di euro degli enti previdenziali. Obbligo di favorire asset nazionali, infrastrutture e…

