La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Legge sulle lobby, c’è il si della Camera
Trasparenza, responsabilità e vigilanza: Camera dice sì alla Legge sulle Lobby Il 12 gennaio 2022 la Camera approva la proposta di Legge che disciplina l’attività di lobbying. Il testo riceve 339 voti a…
È stato rinviato l’obbligo del deposito telematico degli atti penali
Martedì 18 luglio 2023 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato un decreto per istituire una fase sperimentale transitoria, al fine di consentire ai…
Nuovo Codice della Strada: multe triplicate e obbligo di alcolock
«Nel prossimo Cdm, il 18 settembre, porteremo la stesura definitiva del disegno di legge sulla sicurezza stradale, il nuovo Codice della Strada, che prevede prevenzione,…

