La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla.
La validità della notifica resta intatta se il destinatario è stato in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull’oggetto della comunicazione. Il caso specifico riguardava una notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla società M. & C. s.r.l. per il recupero di IVA e IRES.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Magistrati: un nuovo concorso per 400 posti
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 12 aprile 2024 – 4a serie speciale ‘Concorsi ed esami’ – il decreto ministeriale dell’8 aprile 2024 con cui…
Relazione 2020 del Garante della Privacy. Al centro, la tutela dei dati personali
La settimana scorsa il Garante della Privacy ha presentato al Parlamento la relazione annuale relativa alle attività svolte nel corso del 2020. Vediamo alcuni dei…
Le indagini mirano a verificare eventuali profili di danno erariale e l’utilizzo improprio di denaro pubblico da parte dell'ex ministro.

