Stop all’obbligo di mostrare i documenti prima dell’imbarco: svolta negli aeroporti italiani

ROMA — Non sarà più obbligatorio esibire un documento di identità prima di imbarcarsi su un volo nazionale o europeo in partenza dagli aeroporti italiani. La novità, anticipata dal Corriere della Sera e confermata dall’Enac, è già operativa in tutti gli scali del Paese.

“Gli aeroporti sono luoghi protetti ed è venuto il momento di equiparare i viaggi in aereo a quelli in treno”, ha spiegato Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, motivando così una decisione destinata a far discutere. “Ai fini dei controlli di sicurezza non cambia nulla: chi arriva al gate dovrà comunque superare i metal detector e gli altri dispositivi di sicurezza. Ma da oggi basterà la carta d’imbarco per accedere all’area partenze”.

Di Palma chiarisce tuttavia che i documenti d’identità — passaporto o carta d’identità — non vanno lasciati a casa: “Se durante i controlli a campione effettuati dalle forze dell’ordine il viaggiatore non sarà in grado di esibirlo, non potrà imbarcarsi”. Alla base della scelta, spiega il presidente dell’Enac, c’è la volontà di snellire le procedure aeroportuali, riducendo code e tempi di attesa senza compromettere la sicurezza: “Il trasporto aereo resta un sistema iper sicuro”.

Ma la decisione non convince tutti. Il Codacons ha espresso forte perplessità, chiedendo chiarimenti sull’iter che ha portato all’adozione di questa misura e sul livello di confronto istituzionale che l’ha preceduta. “L’eliminazione dell’obbligo di mostrare i documenti prima dell’imbarco si presta a più di una criticità: potrebbe consentire ai passeggeri di utilizzare carte d’imbarco intestate ad altri o di salire a bordo camuffati, nascondendo la propria identità”, avverte l’associazione dei consumatori.

Pur condividendo la necessità di rendere più fluide le operazioni di imbarco, il Codacons ribadisce che la sicurezza deve rimanere prioritaria: “Prima di introdurre misure così rivoluzionarie — conclude l’associazione — sarebbe stato opportuno un confronto tra tutte le parti in causa, per garantire piena tutela ai viaggiatori, specie in un contesto internazionale segnato da tensioni e instabilità geopolitiche”.


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Giorgio Ambrosoli, il coraggio della legalità: il ricordo commosso dell’Unione Nazionale delle Camere Civili

ROMA, 11 luglio 2025 – Nel giorno in cui ricorre l’anniversario del suo barbaro assassinio, l’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) ricorda con profonda commozione e ammirazione la figura di Giorgio Ambrosoli, l’avvocato che pagò con la vita la fedeltà al diritto e allo Stato.

Ambrosoli, civilista competente e riservato, nel 1974 fu nominato commissario liquidatore della Banca Privata Italiana dall’allora Governatore della Banca d’Italia, Guido Carli. Un incarico difficile, in un contesto segnato da opacità finanziarie e pericoli concreti, che Ambrosoli accettò con un alto senso civico e senza esitazione.

Durante il suo incarico scoprì un sistema di gravi irregolarità nei conti della banca e nell’intreccio societario orbitante intorno a Michele Sindona, figura centrale di un blocco di potere che teneva insieme criminalità organizzata, finanza deviata, massoneria e settori politici. Ambrosoli rifiutò ogni tentativo di pressione e corruzione, opponendosi alla narrazione costruita per salvare Sindona a spese dello Stato.

In una celebre lettera alla moglie Annalori, scriveva: “Incarico senza prospettive e senza ritorno. Ma in fondo – in piena coscienza – l’ho accettato per il Paese, e quindi senza alcuna esitazione e con molto entusiasmo.” Parole che ancora oggi rappresentano un manifesto morale della professione forense.

Lasciato colpevolmente solo dalle istituzioni, nonostante le minacce ricevute e il clima ostile, Ambrosoli fu assassinato l’11 luglio 1979, sotto casa, da un killer mandato da Sindona. Un omicidio annunciato che privò il Paese di un servitore onesto e silenzioso della legalità.

L’UNCC ha voluto oggi rinnovare il proprio tributo alla sua memoria, sottolineando come il valore di Ambrosoli risieda non solo in ciò che fece, ma nel modo in cui lo fece: con rigore, riservatezza e coerenza etica. “L’Avvocatura civile italiana non può dimenticare Giorgio Ambrosoli,” afferma il presidente Alberto Del Noce, “perché il suo esempio ci ricorda ogni giorno che legalità e indipendenza sono scelte quotidiane, mai conquiste definitive.”

Il miglior modo per onorarlo, conclude l’UNCC, non è nella retorica delle ricorrenze, ma nella costante difesa dell’autonomia, della competenza e della funzione costituzionale dell’avvocatura. Giorgio Ambrosoli, oggi più che mai, continua a vivere nell’impegno di chi non accetta scorciatoie e compromessi nella tutela del diritto e dell’interesse pubblico.


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PagoPA, la piattaforma che agevola le PA ma complica la vita ai cittadini

Doveva essere lo strumento capace di modernizzare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e garantire tracciabilità, sicurezza e trasparenza. Invece, a distanza di anni dalla sua introduzione obbligatoria, il sistema PagoPA continua a mostrare criticità e lacune che rischiano di scaricare disagi e costi sulle spalle dei cittadini.

A denunciare la situazione è chi quotidianamente si trova a fare i conti con bollette, tasse, contravvenzioni e tributi vari da pagare attraverso il sistema digitale centralizzato. Se da un lato l’amministrazione pubblica ha trovato un modo per standardizzare e monitorare le entrate, dall’altro il contribuente si scontra con costi aggiuntivi e — soprattutto — con una gestione delle ricevute di pagamento tutt’altro che funzionale.

IL PROBLEMA DEI COSTI AGGIUNTIVI
Uno dei primi nodi riguarda le commissioni bancarie. Se ormai da tempo la maggior parte dei bonifici bancari nazionali è gratuita per i correntisti, il pagamento tramite PagoPA comporta quasi sempre un costo aggiuntivo a carico del cittadino, variabile in base all’istituto bancario o al canale utilizzato. Si va da 1,50 a 1,95 euro per ogni singola operazione, una cifra apparentemente modesta che però, moltiplicata per le decine di micropagamenti obbligatori annui verso la PA, diventa un aggravio non trascurabile.

L’ASSENZA DI DATI ESSENZIALI NELLE RICEVUTE
La questione più spinosa, però, riguarda la mancanza di informazioni essenziali nelle ricevute bancarie rilasciate al termine delle operazioni su PagoPA. In particolare, mentre il sistema registra il pagamento collegato a un codice identificativo della bolletta o dell’avviso, non viene mai riportato il numero del verbale o della cartella a cui quel pagamento è collegato.

Una lacuna che potrebbe sembrare di poco conto, se non fosse che — come già avvenuto in diversi casi — a distanza di anni la Pubblica Amministrazione potrebbe contestare il mancato pagamento di una sanzione, e il cittadino non avrà alcun modo di dimostrare, attraverso il proprio estratto conto bancario o la ricevuta PagoPA, di aver effettivamente saldato quella specifica posizione. Il motivo è semplice: nell’estratto conto o nella ricevuta compare solo il codice bollettino e non il numero di riferimento del verbale, rendendo impossibile -o comunque molto difficile- ogni ricostruzione puntuale.

UN CASO TIPO: IL PAGAMENTO DI UNA MULTA
Per comprendere meglio la criticità, basta analizzare un pagamento standard. Supponiamo che un cittadino versi, tramite PagoPA, l’importo di una multa pari a 141,26 euro. Al termine della transazione la banca addebiterà anche una commissione di 1,95 euro, per un totale di 143,21 euro. Ma nella ricevuta digitale scaricabile o visualizzabile sull’home banking non comparirà alcun riferimento al numero del verbale o all’infrazione contestata. Solo un codice bolletta/avviso e la denominazione dell’ente creditore.

A distanza di tre o quattro anni, se l’amministrazione comunale dovesse inviare un sollecito sostenendo che quella multa non è mai stata pagata, il cittadino, consultando i propri archivi bancari o quelli di PagoPA, troverà un pagamento generico associato a una voce “Ministero Interno Dip.to Pubblica Sicurezza” e a un codice avviso. Ma senza il numero del verbale non sarà possibile collegare con certezza quel pagamento a quella specifica contravvenzione.

LA CONSEGUENZA: UN SISTEMA CHE AIUTA LE PA MA PENALIZZA I CITTADINI
Di fatto, la digitalizzazione dei pagamenti verso la PA è stata progettata per risolvere un problema di gestione interna degli enti pubblici — spesso incapaci di verificare con precisione i bonifici in entrata — scaricando però sugli utenti una serie di “rotture di scatole” burocratiche, come lamentano in molti. Se prima, con il tradizionale bonifico bancario, era possibile inserire nella causale il numero del verbale o del tributo pagato, conservando così una traccia storica personale consultabile anche a distanza di anni, oggi questa possibilità è preclusa dal sistema PagoPA.

Viene meno uno dei presupposti essenziali della digitalizzazione: eliminare il cartaceo e agevolare l’utilizzatore, non caricarlo di ulteriori oneri e complicazioni.

LA SOLUZIONE? UN SISTEMA DI RICEVUTE PIÙ TRASPARENTE

Ciò che manca è un obbligo per gli istituti bancari di restituire al pagatore una ricevuta completa, in cui oltre al codice bollettino compaiano anche i dati del verbale, dati specifici del tributo o della sanzione saldata. Oppure la possibilità di caricare direttamente, in fase di pagamento, il numero di riferimento dell’atto per cui si sta effettuando il pagamento.

Fino a quando non verrà risolta questa criticità, i contribuenti continueranno a pagare due volte: una in denaro e una in tempo e stress, costretti a conservare vecchie notifiche, avvisi cartacei e ricevute sparse per poter dimostrare, in caso di contestazione, di essere stati in regola.

 


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Caso Almasri, si incrina il fronte di Nordio: rischio dimissioni e pressing su Meloni

Roma — Il caso Almasri, il cittadino iracheno la cui consegna alla Corte Penale Internazionale è stata negata dall’Italia, continua a scuotere Palazzo Chigi e il ministero della Giustizia. E ora si profila anche un’azione legale per violazione del segreto istruttorio.

Giulia Bongiorno, avvocato difensore dei membri del Governo coinvolti nell’indagine del Tribunale dei ministri, sta infatti valutando una denuncia per la divulgazione di atti coperti da segreto e mai trasmessi alle parti interessate. Nel mirino, le indiscrezioni uscite nelle ultime ore — in particolare quelle che attribuirebbero alla capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, un ruolo di primo piano nella gestione riservata della vicenda.

Il nodo degli atti mai notificati e i sospetti sulla riservatezza violata
Alla base dell’irritazione della difesa c’è il fatto che, a distanza di mesi, gli atti d’indagine non sono ancora stati formalmente depositati. I termini di legge — scaduti il 27 aprile — erano stati prorogati di due mesi, ma anche la nuova scadenza, fissata per il 27 giugno, è ormai superata senza che i documenti siano stati messi a disposizione degli avvocati.
Una situazione definita da ambienti vicini al Governo «paradossale», con l’opposizione che chiede chiarimenti in Aula su un fascicolo di cui, formalmente, neppure i diretti interessati hanno piena contezza.

Nordio sceglie il silenzio, Bartolozzi nel mirino
In via Arenula si cerca di minimizzare. L’accusa rivolta a Bartolozzi viene liquidata come “pettegolezzi” o “veleni”, mentre il ministro Carlo Nordio si trincera dietro un rigoroso «no comment». Anche ieri, al Circolo degli Scacchi per una lectio magistralis, il Guardasigilli ha evitato accuratamente di entrare nel merito, mantenendo una linea di silenzio per evitare qualsiasi ombra d’interferenza su un’indagine ancora aperta.

La posizione più delicata resta però quella di Giusi Bartolozzi. Se da un lato Nordio le ha finora confermato la propria fiducia, dall’altro i segnali che arrivano da Palazzo Chigi parlano di una crescente insofferenza per una vicenda che sta assumendo contorni sempre più politici. Qualcuno ipotizza che, se servirà individuare un capro espiatorio per chiudere la questione, la capo di gabinetto possa essere la figura più esposta.

La regia di Palazzo Chigi e il nodo Mantovano
Un aspetto non secondario, e che in via Arenula viene fatto notare con forza, è che l’intera gestione della vicenda Almasri sarebbe stata pilotata direttamente da Palazzo Chigi. Non a caso, il Tribunale dei ministri era stato invitato dalla difesa a sentire il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, anziché il ministro della Giustizia, ritenendo che le decisioni più delicate — anche per le implicazioni di sicurezza e di ragion di Stato — fossero state assunte direttamente dalla Presidenza del Consiglio.

Le prossime mosse: Meloni osserva e valuta
Ora tutti gli occhi sono puntati sulla premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio non nasconde l’irritazione per la piega presa dalla vicenda e si interroga sulla tenuta della linea sin qui seguita. La possibilità di un cambio al vertice della segreteria tecnica di via Arenula o di un allontanamento di Bartolozzi — come gesto di discontinuità e segnale di controllo della situazione — viene considerata sempre più concreta, anche se ogni decisione è rimandata al deposito ufficiale degli atti, che dovrebbe avvenire a breve.

Solo allora, quando le carte saranno finalmente a disposizione della difesa e della presidenza del Consiglio, si capirà davvero se la linea di resistenza potrà essere confermata o se il caso Almasri si porterà dietro conseguenze politiche più pesanti di quanto finora ipotizzato.


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Autoriciclaggio, basta un deposito in banca: la Cassazione rafforza il concetto di “ripulitura” del denaro illecito

Roma — Depositare in banca denaro frutto di reato costituisce autoriciclaggio, anche se l’operazione è formalmente tracciabile e non comporta un cambio di intestazione. È quanto ribadisce la Cassazione penale nella sentenza n. 25348, depositata il 9 luglio 2025, con cui è stato respinto il ricorso di un imputato condannato a tre anni di reclusione e 7mila euro di multa per autoriciclaggio, per aver movimentato e investito somme di provenienza illecita attraverso una serie di operazioni bancarie e speculative.

Il principio della “fungibilità” del denaro e il suo effetto dissimulatorio
Secondo la Suprema Corte, il deposito di somme di provenienza illecita su un conto corrente determina automaticamente una ripulitura del denaro a causa della natura fungibile dello stesso: la banca restituisce infatti al cliente non il medesimo denaro depositato, ma il mero tantundem, ossia una somma equivalente. Lo stesso vale per trasferimenti successivi o per l’acquisto di titoli e altri strumenti finanziari.

Una circostanza che di fatto rende più difficile risalire alla matrice originaria delle somme e costituisce, agli occhi della Corte, una condotta idonea a integrare il reato di autoriciclaggio ai sensi dell’art. 648-ter.1 del Codice penale.

Non serve impedire del tutto l’identificazione: basta ostacolarla
A nulla è valsa, nel caso in esame, la difesa dell’imputato, secondo cui tutte le operazioni erano state eseguite tramite conti a lui intestati, risultando quindi perfettamente tracciabili e prive di intento dissimulatorio.
La Cassazione ha infatti ribadito che per configurare il reato di autoriciclaggio non è necessario che le condotte rendano assolutamente impossibile l’identificazione della provenienza illecita delle somme: è sufficiente che creino un concreto ostacolo agli accertamenti.

A rafforzare questo orientamento, la Corte richiama anche l’ampia formulazione legislativa dell’art. 648-ter.1 c.p., che punisce qualsiasi attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa idonea a ostacolare l’identificazione dei proventi delittuosi. Il legislatore, infatti, ha voluto colpire tutte le modalità di reimmissione nel circuito legale di denaro sporco, anche attraverso strumenti finanziari apparentemente trasparenti.

Operazioni speculative e infiltrazione dell’economia legale
Nella motivazione, la Cassazione sottolinea che il riferimento normativo alle “attività speculative” consente di includere nel perimetro del reato tutte le condotte che, attraverso una logica di profitto e analisi economica, mirano a occultare la provenienza illecita dei capitali, infiltrando l’economia legale.

Non è dunque il mutamento formale della titolarità né la dispersione materiale delle somme a qualificare la condotta, ma l’idoneità concreta di qualsiasi operazione finanziaria a ostacolare — anche solo in parte — l’identificazione del denaro illecito.

L’unica via per evitare il reato? L’uso diretto e personale
Secondo la Cassazione, l’agente può evitare la responsabilità penale solo se utilizza direttamente i proventi illeciti per esigenze personali senza porre in essere alcuna operazione idonea a ostacolarne l’identificazione. Diversamente, anche il semplice deposito o trasferimento bancario integra la fattispecie di autoriciclaggio.


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Abusi edilizi in zona vincolata: niente scappatoie tra inerzie comunali e sanatorie impossibili

Roma — In tema di abusivismo edilizio e vincoli ambientali, la Cassazione penale detta nuove regole di rigore e puntualizza i limiti invalicabili per chi tenta di aggirare le demolizioni o di sanare abusi con strumenti non consentiti. Con due sentenze depositate l’8 luglio 2025 — la n. 24990 e la n. 24980 — la Suprema Corte affronta il tema sia dal punto di vista della legittimazione ad agire contro l’ordine di demolizione sia sotto il profilo della sanabilità di manufatti realizzati in aree soggette a vincolo paesaggistico.

Chi perde il bene, perde anche il diritto di opporsi alla demolizione
Nel primo caso (sentenza n. 24990/2025), la Cassazione ha stabilito che l’autore di un abuso edilizio non può più opporsi all’ingiunzione di demolizione di un immobile ormai acquisito al patrimonio comunale.
Il ricorrente aveva tentato di bloccare l’esecuzione dell’ordine di demolizione emesso dal pubblico ministero, sostenendo, tra l’altro, che il manufatto fosse stato destinato dal Comune ad abitazione popolare. Ma la Corte ha ribadito un principio fermo: una volta acquisito il bene al patrimonio pubblico, il privato perde ogni diritto reale e interesse giuridico sullo stesso.

Non solo. La Cassazione sottolinea che il tempo trascorso tra il provvedimento del giudice penale e l’ingiunzione a demolire non può essere sfruttato dall’autore dell’abuso per invocare esigenze abitative proprie o di terzi. Se il Comune intendeva mantenere il manufatto, avrebbe dovuto approvare una delibera consiliare esplicita, che nel caso concreto non era mai stata adottata.

Sanatoria in zona vincolata? Solo con autorizzazione paesaggistica e doppia conformità
Con la seconda pronuncia (sentenza n. 24980/2025), la Suprema Corte ha affrontato la questione della sanatoria per opere abusive in area vincolata, chiarendo che il permesso a costruire rilasciato in sanatoria è valido solo se accompagnato dalla doppia conformità urbanistica ed edilizia e, soprattutto, dall’autorizzazione paesaggistica.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva realizzato una cisterna interrata per la raccolta di acqua piovana senza il previsto deposito del progetto strutturale e senza il nulla osta paesaggistico, cercando poi di evitare la demolizione presentando una tardiva istanza di sanatoria.

La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la semplice richiesta di sanatoria non blocca automaticamente gli effetti della sentenza di condanna. Solo un accoglimento positivo dell’istanza, e quindi il rilascio di un permesso regolare, può impedire la demolizione.
Ma nel caso concreto, l’opera abusiva violava sia la normativa edilizia che quella paesaggistica, e la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica rendeva insanabile l’abuso, indipendentemente dalla conformità urbanistica.

Un segnale netto contro l’illegalità edilizia
Le due pronunce confermano l’orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità in materia di abusivismo edilizio, inasprendo i presupposti per ottenere deroghe o sanatorie. La Cassazione richiama la funzione pubblicistica degli ordini di demolizione: strumenti indispensabili per il ripristino della legalità urbanistica e ambientale.

Nessuno — ammonisce la Corte — può avvantaggiarsi delle inerzie amministrative o di generiche destinazioni di interesse pubblico non formalizzate, e ancor meno aggirare vincoli paesaggistici confidando nel solo rilascio di un titolo edilizio in sanatoria.


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Mafia e abuso di potere: la Cassazione alza il livello di vigilanza sugli amministratori locali

Roma — Più strette le maglie per chi vuole amministrare la cosa pubblica dopo condanne gravi o coinvolgimenti in vicende di infiltrazione mafiosa. Con due pronunce depositate in data 8 luglio 2025, la Prima sezione civile della Cassazione interviene su due casi delicati, affermando con nettezza il principio per cui il buon andamento e la trasparenza delle istituzioni locali non possono essere sacrificati sull’altare della rappresentanza elettorale quando si accertano responsabilità incompatibili con il corretto esercizio di una funzione pubblica.

Il caso Platì: il sindaco rieletto e poi decaduto
Nella prima sentenza, la n. 18559/2025, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex sindaco di Platì (RC) contro il provvedimento del prefetto che ne aveva dichiarato la decadenza dopo la rielezione avvenuta nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

Nonostante fosse in corso il procedimento per l’incandidabilità, l’ex primo cittadino era stato rieletto. Solo successivamente è sopraggiunta la sentenza definitiva che ha sancito la sua incandidabilità per le condotte pregresse. A quel punto, il prefetto ha avviato l’iter per farne dichiarare la decadenza.

La Suprema Corte, pur riconoscendo il valore costituzionale del diritto di elettorato passivo, ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. «Non è accettabile — scrive la Corte — che l’amministratore ritenuto responsabile di condotte pregiudizievoli possa continuare a esercitare il proprio mandato nonostante una sopravvenuta sentenza definitiva di incandidabilità».

L’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 235/2012 (legge Severino), chiarisce la Cassazione, consente di ritenere che l’incandidabilità sopravvenuta comporti anche la decadenza dalla carica medio tempore riassunta, proprio per impedire che chi ha contribuito allo scioglimento per mafia possa tornare a ricoprire incarichi pubblici nello stesso comune.

La questione Sorrento: no ai consiglieri condannati per delitti colposi aggravati
Con la seconda pronuncia, la n. 18586/2025, la Cassazione ha confermato l’ineleggibilità di un candidato consigliere comunale di Sorrento, condannato in via definitiva per omicidio stradale plurimo aggravato dall’abuso dei poteri o violazione dei doveri connessi a una pubblica funzione.

La Suprema Corte ribadisce che l’articolo 10, comma 1, lettera d), del Dlgs 235/2012 è una norma di chiusura del sistema di prevenzione e garanzia: una misura di tutela del buon andamento e della trasparenza amministrativa. Non importa che il reato sia colposo; ciò che rileva è che sia aggravato dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri propri della funzione pubblica.

Secondo la Cassazione, questa previsione non introduce una disciplina innovativa ma si limita a rendere esplicito un principio di fondo: amministrare un ente locale è incompatibile con condanne di tale gravità.

Un sistema di garanzie sempre più rigoroso
Le due sentenze confermano la tendenza della giurisprudenza a presidiare con rigore i principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento delle amministrazioni locali, rafforzando gli strumenti di prevenzione contro infiltrazioni mafiose e gestioni irresponsabili.

Il legislatore e i giudici, sottolinea la Cassazione, hanno il compito di proteggere non solo la funzionalità delle istituzioni, ma anche la fiducia dei cittadini nella correttezza di chi le governa. E questo — ribadisce — vale anche a costo di sacrificare, in casi specifici, il diritto soggettivo all’elettorato passivo quando esso confligge con il superiore interesse collettivo alla trasparenza e legalità delle istituzioni.


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Rimborsi chilometrici ai professionisti associati: deducibilità integrale se documentati

Nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia fiscale e, in particolare, sulla deducibilità dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai professionisti associati. Con l’ordinanza n. 18364 del 5 luglio 2025, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui le spese di trasporto sostenute con mezzi propri dai singoli associati e rimborsate dall’associazione professionale possono essere dedotte integralmente, a condizione che siano strettamente inerenti all’attività esercitata e correttamente documentate.

La questione affrontata riguardava uno studio legale associato, che aveva corrisposto ai propri associati rimborsi chilometrici per l’utilizzo di veicoli privati nello svolgimento di incarichi professionali. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità piena di tali spese, sostenendo che rientrassero nel limite del 40% previsto dall’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), applicabile ai mezzi di trasporto utilizzati per attività professionale.

La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all’Agenzia, rigettando il ricorso dell’associazione. A seguito di tale decisione, i professionisti interessati avevano presentato ricorso in Cassazione, evidenziando come la limitazione fissata dall’articolo 164 TUIR riguardasse solo i veicoli di proprietà dell’associazione e non i rimborsi spese riconosciuti per l’uso di mezzi personali.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, sottolineando che la norma invocata dall’Amministrazione finanziaria costituisce una disposizione speciale, riferita esclusivamente ai casi in cui i mezzi di trasporto siano nella disponibilità diretta dell’associazione. Obiettivo della norma è, infatti, limitare la deducibilità di costi legati all’uso promiscuo di veicoli intestati all’associazione e impiegati sia per fini professionali che privati.

Tale disciplina non può essere estesa, ha precisato la Corte, ai rimborsi spese erogati per l’utilizzo di veicoli di proprietà degli associati, quando questi ultimi sostengono direttamente il costo per spostamenti effettuati nell’ambito della loro attività professionale. In questi casi, trova applicazione la regola generale contenuta nell’articolo 54 del TUIR, secondo cui le spese sono deducibili se inerenti all’attività e adeguatamente documentate.

A supporto di questa lettura, la Cassazione ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali, tra cui l’ordinanza n. 776 del 2022, ribadendo la distinzione tra costi sostenuti direttamente dall’associazione per i propri mezzi e rimborsi corrisposti ai professionisti associati per spese anticipate nell’interesse dell’associazione stessa.

Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte chiarisce che, in presenza del requisito dell’inerenza e di una documentazione idonea a dimostrare il collegamento tra la spesa e l’attività professionale, i rimborsi chilometrici corrisposti per l’uso di veicoli privati devono considerarsi integralmente deducibili da parte dell’associazione. Resta fermo, però, l’onere della prova a carico del contribuente.

Tra i documenti richiesti per attestare l’effettiva inerenza figurano registri chilometrici, ordini di incarico, agende professionali, fatture e qualsiasi altra evidenza utile a dimostrare la diretta connessione tra l’attività svolta e la trasferta effettuata.

La decisione della Corte ha comportato l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di merito, che dovrà ora riesaminare la vicenda tenendo conto del principio di diritto formulato e verificare se la documentazione presentata dai ricorrenti sia sufficiente a dimostrare la deducibilità dei rimborsi contestati.

Oltre alla valutazione sul merito della controversia fiscale, il giudice dovrà anche pronunciarsi sulla ripartizione delle spese di lite relative a tutti i gradi del procedimento.


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La riforma del sistema giudiziario è una priorità per 3 italiani su 4. Questo è quanto emerso da un sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky…

Italiani fiduciosi nella magistratura, ma poca conoscenza del suo funzionamento

ROMA, 9 luglio – La maggior parte degli italiani si fida dei magistrati e crede che i pm possano svolgere il ruolo di giudice e viceversa senza problema. Sono due degli esiti del sondaggio realizzato da Youtrend pubblicato oggi da La Magistratura, rivista dell’Associazione nazionale magistrati. Il 58% degli italiani ha molta o abbastanza fiducia nella magistratura. Un dato nettamente superiore a quello destinato al Parlamento (35%) e al governo (34%). Superiore anche alla fiducia in istituzioni vicine ai cittadini come Comuni (54%) o Regioni (47%). E più alto della fiducia nei confronti dell’avvocatura (45%).

La possibilità di passare da giudici a pm e viceversa viene ritenuto il principale problema della giustizia solo per l’1% dei cittadini. Per quasi un cittadino su due (48%) il principale tema è invece la lentezza dei processi. Per il 20% la mancanza di personale e risorse per la giustizia. Seguono la politicizzazione dei giudici (9%) e la scarsa chiarezza delle leggi (8%).

E ancora: per il 60% dei cittadini un magistrato che per anni ha fatto il pm può “perfettamente occuparsi anche di magistratura giudicante, passando al ruolo del giudice”. Solo il 23% invece è in disaccordo con questa opinione.
C’è poi il dato sulla competenza dei magistrati: il 55% del campione è d’accordo con l’affermazione secondo la quale la magistratura è composta da persone competenti, perché selezionate con un concorso trasparente e altamente selettivo.

Dalla rilevazione di Youtrend emerge un altro elemento importante: solo il 17% degli intervistati dice di conoscere bene la differenza tra magistratura giudicante e requirente. Un quarto degli intervistati (26%) ammette di conoscerla orientativamente, mentre il 19% ne ha sentito parlare e il 38% non la conosce. Solo un terzo della popolazione (32%) sa che la magistratura requirente esercita l’azione penale e dirige le indagini nei procedimenti penali, dunque è consapevole del fatto che il pm appartiene proprio alla magistratura requirente.

Commenta così Lorenzo Pregliasco, founding partner di Youtrend: “Il sondaggio svolto delinea un contesto all’interno del quale, nella fiducia degli organi dello Stato italiano, subito sotto le FFOO e le forze armate, vengono la magistratura e i giudici. Una dinamica che colloca la fiducia nella magistratura e nei giudici sopra a quella nella politica e nei partiti. Bisogna invece segnalare come, tra gli intervistati, ci siano ancora importanti margini di miglioramento sulla conoscenza, in particolare sulla differenza tra magistratura giudicante e requirente. Il dibattito politico, spesso polarizzato sui mezzi di informazione, sembra rispecchiarsi soltanto in parte nell’opinione degli italiani, invece, più sfumata e moderata: soltanto una piccola minoranza (8%), ad esempio, esprime una opinione radicale, in forte disaccordo con la possibilità, per un pm, di svolgere anche il ruolo di giudice. Tra gli elementi su cui si registra una maggioranza rilevante di accordo nella cittadinanza, c’è il riconoscimento di livelli elevati di competenza tecnica e preparazione dei magistrati. Infine, per quanto riguarda il principale problema della giustizia italiana nella percezione dei cittadini, quasi un intervistato su due (48%) dichiara che la maggiore criticità risulta la lentezza dei processi con, a seguire, la mancanza di personale e risorse (20%)”, afferma Pregliasco.

NOTA METODOLOGICA SONDAGGIO
– Metodo campionario: C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview), C.A.M.I. (Computer Assisted Mobile Interview), C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interview); Interviste totali realizzate: 1.509 casi; Interviste realizzate tra il 27 maggio e il 4 giugno 2025; Campione di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di sesso ed età, stratificate per quote di titolo di studio e per area di residenza; Errore campionario: +/- 2,5%, intervallo di confidenza 95%


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Separazione delle carriere, iter veloce e “canguro”: la riforma verso il referendum

Procede a ritmo sostenuto l’iter parlamentare della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Approvata dal Consiglio dei ministri a fine maggio 2024, la proposta ha attraversato rapidamente le prime tappe alla Camera, per poi approdare in Senato a gennaio 2025, mantenendo inalterato il testo originario.

Il provvedimento, indicato dal governo tra le priorità di legislatura, ha seguito un percorso caratterizzato da tempi accelerati e da una serie di scelte procedurali non comuni per una revisione della Carta. Tra queste, l’applicazione del cosiddetto “canguro” in commissione, una tecnica regolamentare che consente di far decadere numerosi emendamenti attraverso l’approvazione di uno solo di essi, e l’invio del testo in Aula senza relatore, nonostante i lavori in commissione non fossero ancora completati.

Rispetto alla media di circa 356 giorni necessari per approvare una legge ordinaria, le prime due letture di questa riforma si sono concluse in tempi più brevi. L’obiettivo è concludere l’intero iter entro ottobre 2025, così da consentire, come previsto dalla procedura costituzionale, il ricorso al referendum confermativo privo di quorum nel 2026.

Il passaggio alla Camera e al Senato avviene in copia conforme: il testo approvato in una Camera non può essere modificato nell’altra. Un’impostazione che punta a garantire celerità, ma che ha limitato la possibilità di intervento da parte delle forze politiche, sia di opposizione sia di maggioranza.

Parallelamente all’iter parlamentare, il dibattito pubblico e istituzionale intorno alla riforma rimane acceso. In particolare, il Consiglio Superiore della Magistratura e le associazioni di magistrati hanno espresso osservazioni sul possibile impatto del provvedimento sull’assetto ordinamentale della giustizia.

Il calendario dei lavori parlamentari prevede che la riforma possa concludere il proprio percorso di approvazione entro la fine dell’anno. In questo caso, il referendum confermativo potrebbe essere calendarizzato per il 2026, aprendo così la strada a un’importante consultazione popolare in vista della successiva scadenza elettorale politica.


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