Processo penale telematico, riparte il confronto tra UCPI e Ministero: fissati incontri periodici sulle criticità

Si è svolto venerdì scorso il primo incontro ufficiale tra l’Unione delle Camere Penali Italiane e la Direzione generale per i servizi applicativi del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Giustizia, un appuntamento che segna l’avvio di un tavolo di confronto permanente sulle problematiche legate al processo penale telematico.

A rappresentare la Giunta dell’UCPI il Presidente Gian Domenico Caiazza, il Segretario Luca Romanelli e il delegato di Giunta Ernesto Totani. Al centro della riunione, le numerose criticità che da mesi l’Unione segnala come ostacoli concreti all’effettiva attuazione del processo penale telematico e alla piena tutela del diritto di difesa.

Le criticità sul tavolo

Tra le questioni più urgenti, l’accesso al fascicolo informatico, la mancata visibilità dei fascicoli nelle diverse fasi processuali, le difficoltà nella produzione di atti in udienza, le problematiche con le costituzioni di parte civile, i ritardi nella richiesta e nel rilascio delle copie degli atti e nella consultazione dei fascicoli.

In particolare, è stato ribadito che senza una piena disponibilità e funzionalità del fascicolo informatico diventa impossibile garantire il rispetto dei principi di parità delle armi e il corretto esercizio del diritto di difesa, obiettivo dichiarato della recente riforma del processo penale.

Il nodo delle certificazioni e le criticità di Roma

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il Presidente della Camera Penale di Roma, Giuseppe Belcastro, che ha rappresentato le specifiche difficoltà operative riscontrate nella Capitale, a partire dai ritardi sistematici nel rilascio delle certificazioni previste dall’articolo 335 del codice di procedura penale, atti indispensabili per l’attività difensiva.

Un canale di interlocuzione stabile

Dal confronto è emersa una condivisione sulla necessità di intervenire tempestivamente per rendere operativo il fascicolo informatico e rivedere tempi e modalità di rilascio dei certificati. La Direzione generale si è impegnata a proseguire i lavori in modo continuativo, fissando già un nuovo incontro per il prossimo 10 luglio.

Prima di quella data, l’Unione — attraverso l’Osservatorio sull’Informatizzazione del processo penale — provvederà a riepilogare le problematiche più rilevanti riscontrate nei diversi distretti, con l’obiettivo di definire una serie di interventi tecnici concreti e condivisi.


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Accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali: la Cassazione ribadisce i limiti e le responsabilità penali

Accedere alla posta elettronica aziendale di colleghi per motivi personali o di controllo non autorizzato costituisce reato. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23518 depositata il 20 giugno 2025, confermando la condanna di un amministratore di sistema che aveva violato la casella email di un dipendente in predicato di diventare amministratore delegato, appropriandosi di oltre 1500 messaggi.

Il caso e le accuse

La vicenda ha riguardato il responsabile informatico di un’azienda che, abusando delle proprie credenziali di accesso, aveva consultato ripetutamente la posta elettronica di un ex dipendente, leggendo 97 messaggi e scaricandone oltre 1500, alcuni dei quali riferiti ai rapporti con il futuro amministratore delegato. La sua condotta, secondo i giudici, non rientrava tra i controlli aziendali leciti previsti dallo Statuto dei lavoratori, ma si configurava come un controllo difensivo privo di fondato sospetto e senza il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza richiesti dalla normativa.

Due reati e un’aggravante

La Suprema Corte ha confermato che in simili casi si configurano due distinte fattispecie penali: da un lato l’accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), che scatta anche quando il soggetto è formalmente abilitato ma utilizza le credenziali per finalità estranee a quelle per cui gli sono attribuite; dall’altro, la violazione di corrispondenza (art. 616 c.p.), legata alla consultazione dei contenuti riservati presenti nella casella di posta elettronica.

Particolarmente rilevante, inoltre, la conferma della circostanza aggravante prevista dall’art. 615-ter, comma 2, n. 3, c.p., relativa alla modifica delle password di accesso. L’imputato, infatti, aveva alterato le credenziali e i dati di recupero della casella email, impedendo al titolare di riaccedervi e causando un blackout del sistema informatico aziendale protrattosi per oltre quattro mesi, con notevoli costi per il ripristino.

Controlli aziendali e limiti normativi

La sentenza torna a precisare i confini dei controlli difensivi attuabili dal datore di lavoro: è possibile eseguire verifiche anche di natura tecnologica per proteggere beni aziendali o prevenire comportamenti illeciti, ma solo in presenza di un fondato sospetto e nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, acquisendo dati esclusivamente successivi all’insorgere del sospetto stesso.


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Avvocati, illeciti verso i terzi: la Cassazione chiarisce che la violazione è permanente

Con l’ordinanza n. 14701 del 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno fissato un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità disciplinare forense: l’inadempimento dell’avvocato nei confronti di terzi estranei al mandato professionale non si esaurisce nel momento in cui si verifica, ma rappresenta un illecito disciplinare di natura permanente.

Il caso sottoposto alla Corte

La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un avvocato accusato di non aver adempiuto a obbligazioni assunte verso soggetti terzi, al di fuori di un rapporto di mandato professionale. La questione giuridica rimessa alle Sezioni Unite riguardava la qualificazione temporale dell’illecito: se dovesse essere considerato istantaneo — e quindi soggetto a prescrizione dal momento in cui si realizza — o se, al contrario, dovesse configurarsi come illecito permanente, con decorrenza della prescrizione posticipata fino alla cessazione della condotta lesiva.

Il principio di diritto enunciato

La Corte ha optato per la seconda soluzione, affermando che “l’inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi è un illecito permanente”. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che l’illecito disciplinare previsto dall’articolo 64 del Codice deontologico forense, relativo all’inadempimento dell’avvocato verso terzi, si caratterizza per una situazione antigiuridica che si protrae nel tempo. Non conta solo il momento in cui l’obbligazione viene violata, ma il perdurare della situazione di inadempimento, che continua a ledere il decoro della professione e l’affidamento riposto dai terzi nella figura dell’avvocato.

Le conseguenze della decisione

Questa qualificazione ha effetti diretti sulla decorrenza dei termini di prescrizione dell’azione disciplinare: essendo un illecito permanente, la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui viene meno la situazione lesiva, cioè dall’adempimento o dalla cessazione della condotta omissiva.

Inoltre, la sentenza richiama l’attenzione sull’importanza del comportamento extraforzoso degli avvocati, anche al di fuori del mandato professionale. La loro condotta nei rapporti personali e commerciali con i terzi continua infatti a riflettersi sulla dignità della professione e sul corretto esercizio della funzione forense.


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L’UE rafforza la sua cibersicurezza con la crittografia post-quantistica

Gli Stati membri dell’UE, sostenuti dalla Commissione, hanno pubblicato una tabella di marcia e un calendario per adottare una forma più complessa di cibersicurezza, la cosiddetta crittografia post-quantistica. Basata su algoritmi complessi, si tratta di un traguardo chiave per contrastare le minacce informatiche avanzate.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “Con l’ingresso nell’era quantistica, la crittografia post-quantistica è fondamentale per garantire un livello elevato di cibersicurezza, rafforzando i nostri sistemi contro le minacce future. La tabella di marcia per la crittografia post-quantistica fornisce una direzione chiara per garantire la solida sicurezza della nostra infrastruttura digitale.

Le tecnologie quantistiche possono svolgere compiti complessi e fornire soluzioni alle sfide globali odierne, tra cui i cambiamenti climatici, l’individuazione di catastrofi naturali e la ricerca di nuove soluzioni nell’assistenza sanitaria. Il potenziale della tecnologia quantistica di apportare benefici sociali è controbilanciato dai rischi che il suo uso improprio può comportare per la cibersicurezza delle nostre comunicazioni e infrastrutture connesse. Una soluzione efficace a queste sfide è la crittografia post-quantistica, che utilizza metodi di crittografia basati su complessi problemi matematici difficili da risolvere anche per i computer quantistici.

Tutti gli Stati membri dovrebbero iniziare la transizione alla crittografia post-quantistica entro la fine del 2026, mentre la protezione delle infrastrutture critiche dovrebbe essere trasferita alla crittografia post-quantistica il prima possibile, entro la fine del 2030.

In risposta alla raccomandazione della Commissione pubblicata l’11 aprile 2024, il gruppo di cooperazione NIS ha sviluppato la strategia rispecchiando la necessità che l’Europa agisca ora, dato che lo sviluppo dei computer quantistici avanza rapidamente.

La tabella di marcia relativa alla crittografia post-quantistica è disponibile online.


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Allarme “quishing”: la nuova truffa dei QR code colpisce i parcheggi

Sta prendendo piede anche in Italia una nuova e subdola tecnica di truffa digitale, che sfrutta i QR code affissi sui parcometri cittadini. Diverse forze dell’ordine, associazioni di consumatori e la Polizia Postale hanno segnalato nelle ultime settimane casi di “quishing” — phishing tramite QR code — capace di sottrarre dati bancari e personali agli automobilisti, approfittando della loro fiducia nei pagamenti digitali e della disattenzione causata dalla fretta.

Come funziona la truffa dei QR code

Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. I truffatori sovrappongono adesivi con QR code fasulli sopra quelli originali dei parcometri. Chi scansiona il codice, credendo di collegarsi al sito ufficiale del gestore del parcheggio o di app note come EasyPark, viene invece indirizzato a pagine web contraffatte, praticamente indistinguibili da quelle autentiche.

Convinti di effettuare un pagamento regolare, gli utenti inseriscono i dati della propria carta di credito o vengono invitati a scaricare finti aggiornamenti, inconsapevoli di trovarsi su un sito gestito da cybercriminali. Il furto di dati è immediato e spesso il danno economico si consuma in pochi minuti.

Chi è più a rischio e dove sono avvenuti i primi casi

Tra le vittime più esposte ci sono persone anziane e utenti poco avvezzi alle tecnologie digitali. Episodi recenti sono stati registrati a Verona, nel canton Vaud in Svizzera, ad Hannover e nel Regno Unito, dove una donna di 71 anni ha perso oltre 15mila euro cadendo nella trappola di un QR code contraffatto.

Il fenomeno del “quishing” e le sue varianti

Questa tecnica di phishing via QR code ha preso il nome di “quishing”, dall’unione di QR e phishing. È più difficile da riconoscere rispetto al phishing tradizionale via email o SMS, perché sfrutta un oggetto fisico presente nello spazio pubblico e una tecnologia — il QR code — considerata affidabile.

Oltre ai parcometri, i codici truffaldini sono stati rinvenuti su colonnine per la ricarica di auto elettriche, sportelli bancomat e persino cartelli stradali, con l’obiettivo di carpire dati bancari o installare malware nei dispositivi delle vittime.

Come riconoscere un QR code sospetto

Gli esperti suggeriscono di prestare attenzione ad alcuni segnali:

  • Verificare se il codice è un adesivo sovrapposto o appare manomesso.
  • Controllare sempre l’indirizzo del sito a cui si viene indirizzati: deve iniziare con https e corrispondere a quello ufficiale del gestore.
  • Diffidare da richieste di inserimento di dati completi di carte o PIN.
  • Esaminare la grafica e la qualità del codice: colori strani, caratteri insoliti o loghi sgranati possono essere campanelli d’allarme.

Consigli per proteggersi

Per ridurre il rischio, è consigliabile:

  • Scaricare app di pagamento solo dai canali ufficiali come Google Play o App Store.
  • Digitare manualmente l’indirizzo web del gestore anziché scansionare codici sconosciuti.
  • Usare carte prepagate dedicate per i pagamenti online.
  • In caso di dubbio, optare per il pagamento tradizionale con monete o POS.

Le contromisure tecnologiche in arrivo

In risposta al fenomeno, alcune città europee stanno sperimentando QR code incisi direttamente su supporti rigidi o stampati in 3D sulla segnaletica, rendendo impossibile la sovrapposizione di adesivi falsi. Si studiano anche sistemi di verifica automatica dei codici e controlli periodici sulle colonnine pubbliche.

Cosa fare se si è vittima di una truffa QR code

Chi si accorge di aver inserito dati su un sito falso deve immediatamente:

  1. Contattare la banca per bloccare la carta o il metodo di pagamento.
  2. Sporgere denuncia alle forze di polizia o alla Polizia Postale.
  3. Segnalare il QR code sospetto al gestore del parcheggio o agli agenti di zona.
  4. Monitorare attentamente i movimenti bancari per individuare eventuali anomalie.

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Lavori urgenti, delibere e convocazioni condominiali: tre nuove pronunce della Cassazione

La Cassazione torna a dettare regole chiare e rigorose in materia condominiale, pronunciandosi su tre aspetti di grande interesse pratico per amministratori, condomini e legali di settore. Con le ordinanze nn. 16351, 16397 e 16399, depositate nei giorni scorsi, la Suprema Corte interviene su tre questioni delicate: i lavori urgenti eseguiti autonomamente da un condomino, l’impugnazione di delibere condominiali successive e le modalità di convocazione dell’assemblea.

Lavori urgenti: niente rimborso se manca il requisito dell’immediata indifferibilità
Con l’ordinanza n. 16351/2025, la Seconda sezione civile ha respinto il ricorso di un condomino che chiedeva il rimborso di oltre 60mila euro per interventi alla copertura e alle tubazioni di scarico condominiali. La Corte ha stabilito che i lavori, risalendo a tre anni prima e in presenza di un precedente provvedimento d’urgenza a carico del condominio, non potevano più qualificarsi come urgenti ai sensi dell’art. 1134 c.c. e che il rimedio non è l’iniziativa privata, ma il ricorso al giudice per l’esecuzione forzata. Il principio di diritto affermato chiarisce che il rimborso è dovuto solo se l’urgenza è effettiva e dimostrabile, e se non era possibile avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini.

Delibere “sananti”: quando viene meno l’interesse a impugnare
Con l’ordinanza n. 16397/2025, la Cassazione si è espressa sul caso di una delibera di manutenzione straordinaria impugnata da un condomino. Una successiva assemblea aveva approvato nuovamente i lavori, rimuovendo le cause di invalidità. I giudici hanno chiarito che in casi simili il condomino perde interesse a proseguire l’azione sull’originaria delibera, ormai superata. Il principio di diritto stabilisce che, a fronte di una nuova delibera adottata in modo regolare e con contenuto identico, ogni motivo di censura sulla precedente viene meno, salvo contestare eventuali errori sulla dichiarazione di cessata materia del contendere o sulla liquidazione delle spese di lite.

Convocazioni assembleari: la mail ordinaria non è valida
Infine, l’ordinanza n. 16399/2025 ribadisce una regola spesso ignorata nella prassi condominiale: l’avviso di convocazione dell’assemblea non può essere inviato tramite semplice email. Anche se il condomino aveva accettato tale modalità di comunicazione, la Cassazione ha precisato che, per legge, l’avviso deve avvenire con posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Il rigoroso rispetto di queste forme è inderogabile, a tutela del diritto di partecipazione di tutti i condomini e della validità delle deliberazioni.


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Carcere per madri e donne incinte: il Magistrato di Sorveglianza di Bologna blocca l’effetto retroattivo del “decreto sicurezza”

Arriva da Bologna una decisione destinata a tracciare una linea interpretativa netta sulle modifiche introdotte dal cosiddetto “decreto sicurezza”. Con un provvedimento del 3 giugno 2025, il Magistrato di Sorveglianza ha infatti escluso la possibilità di applicare retroattivamente la nuova disciplina sul differimento dell’esecuzione della pena detentiva per donne incinte o madri di bambini di età inferiore a un anno.

Il decreto sicurezza, intervenendo sugli articoli 146 e 147 del codice penale, ha trasformato quella che era una misura obbligatoria di differimento dell’esecuzione della pena in una facoltà valutativa del giudice. Una scelta normativa che ha suscitato numerose polemiche, perché consente — seppure attraverso la detenzione attenuata negli ICAM — la carcerazione di donne in gravidanza o madri di neonati.

Il Magistrato di Sorveglianza bolognese, nella prima applicazione della nuova disciplina, ha però affermato la natura sostanziale — e non meramente processuale — della modifica normativa. Conseguentemente, ha escluso che possa operare il principio tempus regit actum, applicando invece il fondamentale principio di irretroattività della legge penale più severa sancito dall’articolo 25 della Costituzione.

Nel caso concreto, è stata così prorogata la misura di detenzione domiciliare concessa a una donna che, al momento del primo provvedimento di differimento, era in stato di gravidanza e che ora è madre di un bambino di pochi mesi. Il provvedimento ha ritenuto che, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, continui a valere la disciplina più favorevole prevista dall’articolo 146 del codice penale nella sua precedente formulazione.

La decisione richiama i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 2020, secondo cui l’irretroattività deve applicarsi anche alle modifiche normative che incidono in modo determinante sul regime di libertà personale del condannato. In questo caso, infatti, si tratta — per dirla con la Consulta — di stabilire se la persona “sta dentro o sta fuori dal carcere”, circostanza che investe direttamente i diritti inviolabili tutelati dalla Carta.

Una decisione che non solo riafferma il primato dei principi costituzionali, ma che anticipa i nodi di legittimità che si presenteranno, inevitabilmente, quando verranno sottoposti all’esame dei giudici casi relativi a fatti commessi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.


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Non basta il semplice conteggio degli illeciti commessi per determinare la sanzione disciplinare a carico di un avvocato: occorre, piuttosto, una valutazione d’insieme che tenga conto della gravità delle condotte, dell’eventuale riconoscimento di responsabilità e del comportamento processuale complessivo dell’incolpato. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense nella recente sentenza n. 423 del 18 novembre 2024, con cui ha attenuato la pena inflitta a un avvocato accusato di non aver inviato il Modello 5 per l’anno 2018 e di aver omesso l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019.

Il professionista, inizialmente colpito da una sospensione di un mese dall’esercizio della professione, ha spiegato le proprie mancanze con una contrazione del reddito, ricordando di aver sempre assolto in precedenza agli obblighi previdenziali e formativi. Ha inoltre chiesto che fossero valutate le sue attività di aggiornamento e divulgazione giuridica, documentando spontaneamente l’avvio di una procedura di regolarizzazione.

Il CNF, nel richiamare i principi fissati dal Codice deontologico forense e dalla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che nei procedimenti disciplinari è imprescindibile una valutazione unitaria del comportamento complessivo dell’avvocato. La sanzione da irrogare non può dunque ridursi alla mera somma delle singole pene previste per ciascun addebito, ma deve essere calibrata in relazione alla gravità dei fatti, al grado di colpa o dolo, alla condotta tenuta prima e dopo l’illecito e alle eventuali conseguenze per i clienti e per l’immagine della professione.

Nel caso specifico, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione attenuata dell’avvertimento, considerato il leale comportamento processuale del ricorrente e il riconoscimento spontaneo delle omissioni.


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Guerra in Medio Oriente, nessun aumento al distributore

A poco più di una settimana dallo scoppio della guerra tra Israele e Iran, in Italia non abbiamo ancora registrato alcun significativo aumento del prezzo alla pompa dei carburanti. Anzi, le prime indicazioni segnalano un leggero ribasso delle quotazioni di gran parte dei prodotti petroliferi. Sia chiaro: è ancora presto per fare un primo bilancio, tuttavia la situazione odierna è molto diversa da quella verificatasi nel febbraio del 2022, quando la Russia invase l’Ucraina.

Allora, dopo 15 giorni dall’inizio delle ostilità, il prezzo della benzina salì del 16,9 per cento, quello del diesel addirittura del 23,8 per cento. Se, in termini monetari, a inizio marzo di tre anni fa il costo della “verde” superò i 2 euro al litro, per il gasolio il prezzo massimo lambì questa soglia. Solo successivamente, grazie al taglio delle accise introdotto dal Governo Draghi, i prezzi alla pompa sino alla fine del 2022 scesero ai livelli registrati al termine dell’anno precedente. In questi giorni, quando ci rechiamo nell’area di servizio a fare il pieno al nostro veicolo (auto, furgone aziendale, mezzo pesante, etc.), in modalità self la benzina la paghiamo attorno a 1,7 euro al litro, mentre il gasolio intorno a 1,6.

E’ comunque utile sottolineare che l’Iran non ha la stessa capacità produttiva della Russia. Secondo i dati riferiti al 2024[1], su quasi 103 milioni di barili di petrolio estratti nel mondo ogni giorno, la Repubblica Islamica contribuisce per “soli” 3,8 milioni, mentre Mosca per 11,2. Certo, se la situazione dovesse precipitare, con un allargamento del teatro di guerra e/o una chiusura dello Stretto di Hormuz – dove, ricordiamo, transita il 30 per cento circa del petrolio mondiale e quasi il 20 per cento del gas – quasi sicuramente assisteremmo ad uno choc petrolifero spaventoso ad una impennata dei prezzi su scala globale di tutte le materie prime.

Dopo aver messo a punto queste riflessioni, l’Ufficio studi della CGIA tiene a precisare che di fronte all’orribile tragedia della guerra – che provoca morti, feriti, distruzione e miseria – parlare di effetti economici in capo a Paesi, come il nostro, che vivono a 3.500 chilometri dal conflitto, rischia di essere cinico e irrispettoso, in particolare nei confronti delle vittime di questo dramma.

Ma rincari di luce e gas per 13,7 miliardi

Se, come abbiamo visto più sopra, almeno per il momento non sono previste tensioni sul fronte dei prezzi dei carburanti, la stessa cosa non possiamo ipotizzarla per l’energia elettrica e il gas. Ancorchè gli effetti sulle bollette delle imprese non siano riconducibili alla guerra in Medio Oriente, l’Ufficio studi della CGIA ha stimato in 13,7 miliardi in più (pari al +19,2 per cento) il costo che le imprese italiane dovranno sostenere quest’anno rispetto al 2024.  Di cui 9,7 per le bollette della luce e 4 per quelle del gas. L’Ufficio studi della CGIA è giunto a questi risultati ipotizzando che per l’anno 2024[2] e per il 2025 i consumi in capo alle aziende siano gli stessi di quelli registrati nel 2023. Per quanto concerne i costi, invece, quelli del 2025 sono stati calcolati considerando un prezzo  medio dell’energia elettrica di 150 euro per MWh e di 50 per il gas, rispettando la proporzione di 3 a 1 tra i due prezzi così come verificatosi mediamente negli anni 2023 e 2024; dal momento che i prezzi attuali di energia elettrica e gas viaggiano su una media semestrale (da gennaio 2025 ai primi 15 giorni di giugno) di 119 euro per MWh per i primi e di 43 per MWh per i secondi, l’ipotesi media annua di 150 euro al MWh e di 50 MWh sarebbe rispettata con prezzi medi dell’ordine dei 180 MWh per l’energia elettrica e di 60 MWh per il gas nell’intero secondo semestre del 2025: si tratterebbe quindi di una ipotesi di massima come indicato in precedenza. Si fa presente che l’aumento dei costi energetici per le imprese risulterà meno che proporzionale rispetto alla variazione dei prezzi della borsa energetica (vedi Graf. 4),  in quanto l’aumento del prezzo della materia prima non impatta su tutto il costo complessivo della bolletta (che comprende anche costi di commercializzazione, trasmissione, oneri, tasse, margini ecc.). Pertanto, rispetto ad un’ipotesi di aumento del prezzo della materia prima del 38% (stimato per il 2025 rispetto al 2024), le rispettive crescite dei costi per le imprese risulteranno inferiori (+18% per l’energia elettrica e +25% per il gas).

Rincari top in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

A livello regionale, visto che la maggioranza delle attività produttive e commerciali sono ubicate al Nord, i rincari relativi al 2025 di luce e gas interesseranno, in particolare, le aree che presentano i consumi maggiori: vale a dire la Lombardia con un aggravio di 3,2 miliardi di euro, l’Emilia Romagna con +1,6 miliardi, il Veneto con +1,5 e il Piemonte con +1,2. Sull’incremento di costo previsto per quest’anno che, ricordiamo, a livello nazionale dovrebbe essere pari a 13,7 miliardi, 8,8 (pari al 64 per cento del totale), saranno in capo alle aziende settentrionali. Le aree regionali che, invece, saranno meno interessate dagli aumenti sono, ovviamente, quelle più piccole; come la Basilicata che dovrebbe registrare una variazione pari a +118 milioni, il Molise con +64 e la Valle d’Aosta con +44.

Ecco l’elenco dei settori più a rischio rincari

Con un eventuale aumento dei costi delle bollette elettriche, i settori più “colpiti” potrebbero essere quelli che registrano i consumi più importanti. Riferendoci ai dati dei consumi pre-Covid, essi sono:

  • metallurgia (acciaierie, fonderie, ferriere, etc.);
  • commercio (negozi, botteghe, centri commerciali, etc.);
  • altri servizi (cinema, teatri, discoteche, lavanderie, parrucchieri, estetiste, etc.);
  • alimentari (pastifici, prosciuttifici, panifici, molini, etc.);
  • alberghi, bar e ristoranti;
  • trasporto e logistica;
  • chimica.

Per quanto concerne le imprese gasivore, i comparti che potrebbero subire gli effetti economici maggiormente negativi potrebbero essere:

  • estrattivo (minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi, etc.);
  • lavorazione e conservazione alimenti (carni, pesce, frutta, ortaggi, oli e grassi, etc.);
  • produzione alimentare (pasta, pasti, gelati, etc.)
  • confezione e produzione tessile, abbigliamento e calzature;
  • fabbricazione/produzione legno, carta, cartone, ceramica, utensileria, plastica e chimica;
  • fabbricazione apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine utensili e per l’industria, etc.;
  • costruzione di navi e imbarcazioni da diporto.

[1] https://it.dailyforex.com/

[2] I dati non sono ancora stati ufficializzati


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Bonus casa 2025: detrazioni al 50% per la prima abitazione, conferme e novità su Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Lo sconto fiscale resta più elevato di quello ordinario (36%) anche se l’immobile viene adibito ad “abitazione principale” al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 8/E – pdf di oggi, con cui l’Agenzia fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi. Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomìni e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. Confermato inoltre per il 2025 il bonus mobili con un limite di spesa di 5mila euro.

Detrazioni maggiorate per gli interventi sull’abitazione principale – Come stabilito dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Ecobonus e Sismabonus sono prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale. In particolare, per la “prima casa” lo sconto fiscale sale al 50% (al posto del 36%) per le spese sostenute quest’anno e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027. La detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo). Per usufruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa alla fine dei lavori.

Incentivi rinnovati per soluzioni di riscaldamento eco-friendly – Nel 2025, continueranno a essere incentivati nell’ambito dell’Ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente. I benefici fiscali si applicano infatti ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione. Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275. In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

Superbonus, ok all’opzione tramite integrativa entro il 31 ottobre – La circolare fornisce alcuni chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). Lo sconto fiscale è infatti riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Infine, la circolare ricorda che i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo e precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.


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