Criminalità informatica, la UE dice sì alla Convenzione ONU

La Commissione europea compie un passo decisivo nella lotta globale alla criminalità informatica. In una proposta presentata oggi, l’esecutivo comunitario ha raccomandato all’Unione Europea di firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità informatica, primo trattato internazionale vincolante che affronta i reati digitali su scala globale.

Il nuovo strumento multilaterale, che integra disposizioni in materia di diritto penale sostanziale e cooperazione giudiziaria, rappresenta una svolta storica nella regolamentazione dei crimini informatici, con una particolare attenzione ai reati che colpiscono i soggetti più vulnerabili.

Tra le novità più rilevanti, la Convenzione qualifica per la prima volta come reati penali internazionalmente riconosciuti la distribuzione di materiale pedopornografico, l’adescamento di minori a fini sessuali e la diffusione non consensuale di immagini intime — fenomeni in drammatica crescita negli ultimi anni.

Una risposta concreta alle minacce digitali globali

Il trattato include anche misure concrete di cooperazione transnazionale, come l’estradizione dei sospetti, lo scambio di prove elettroniche e la collaborazione investigativa tra autorità giudiziarie. Un elemento fondamentale, soprattutto alla luce dell’incremento di attacchi ransomware, frodi online e crimini digitali transfrontalieri, spesso condotti da attori basati in paesi terzi che colpiscono cittadini e aziende dell’UE.

La cooperazione prevista dalla Convenzione si fonda sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti alla privacy e alla protezione dei dati personali, elementi centrali per garantire un bilanciamento tra sicurezza e tutela delle persone.

Le parole della Commissione

Facciamo un passo importante nella protezione delle persone online, in particolare dei minori”, ha dichiarato Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica e la sicurezza. “L’accordo rafforza la cooperazione internazionale e inserisce tra i reati atti dannosi come l’adescamento e la diffusione di materiale pedopornografico, in linea con la nostra strategia ProtectEU”.

Sulla stessa linea anche Magnus Brunner, commissario per gli Affari interni e la migrazione: “La criminalità informatica non conosce frontiere. Con questa convenzione dimostriamo il nostro impegno a proteggere i più vulnerabili e a portare i criminali informatici davanti alla giustizia”.

I prossimi passi

Ora la parola passa al Consiglio dell’UE, che dovrà adottare le decisioni formali per autorizzare la Commissione a firmare la Convenzione a nome dell’Unione. La ratifica finale sarà subordinata all’approvazione del Parlamento europeo.

Anche gli Stati membri saranno chiamati a procedere alla firma e alla ratifica secondo le rispettive procedure nazionali, rendendo così effettivo l’ingresso dell’UE in un quadro giuridico condiviso per contrastare la criminalità informatica in tutte le sue forme.


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Concordato fallimentare: niente compenso al professionista se la consulenza è inefficace

La prestazione del professionista va valutata anche nei risultati: senza utilità concreta per il cliente, il compenso può svanire. Con la sentenza n. 19174 depositata il 14 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio destinato ad avere un impatto rilevante nel contenzioso tra professionisti e imprese in crisi: non basta l’aver svolto un’attività per fondare il diritto al compenso, se questa si rivela inefficace o addirittura dannosa rispetto agli obiettivi per cui è stata richiesta.

Al centro della vicenda giudiziaria vi è un commercialista che aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare per un credito professionale pari a quasi 300mila euro, vantato nei confronti di una società che aveva assistito durante una procedura di concordato preventivo, poi conclusasi con il fallimento.

Pagamenti irregolari e danno ai creditori

Il Tribunale aveva rigettato la richiesta del professionista, rilevando che la sua attività non solo non aveva portato beneficio alla massa dei creditori, ma aveva concorso a comprometterne gli interessi, consentendo alla società debitrice ingenti pagamenti, per circa 2 milioni di euro, in favore di creditori chirografari durante il corso della procedura. Pagamenti che avrebbero dovuto essere invece sottoposti all’autorizzazione giudiziale ai sensi dell’art. 182-quinquies della legge fallimentare.

Secondo i giudici di merito, l’advisor era venuto meno all’obbligo di informare correttamente gli amministratori sulle limitazioni operative della procedura concordataria, in particolare sul divieto di effettuare pagamenti se non autorizzati.

La Suprema Corte conferma: obblighi violati, niente onorario

La Prima sezione civile della Cassazione ha confermato la pronuncia del Tribunale, sottolineando che, anche se quella del professionista non è un’obbligazione di risultato in senso stretto, la sua attività deve comunque essere “concretamente ed effettivamente idonea” a conseguire lo scopo per il quale è stata richiesta.

Nel caso di specie, non solo il risultato non è stato raggiunto (la società è fallita), ma il comportamento del professionista avrebbe anche ostacolato l’accesso a una regolazione ordinata della crisi d’impresa, provocando danni agli altri creditori e pregiudicando la parità di trattamento.

Ignoranza giuridica come causa di inadempimento

La Corte ha sottolineato che il professionista, pur non potendo garantire il successo della procedura, è tenuto a svolgere la sua prestazione con diligenza, rispettando i vincoli di legge e informando correttamente il cliente sui limiti imposti dal concordato. La mancata segnalazione del divieto di effettuare pagamenti dopo la presentazione del ricorso è stata valutata come imperizia professionale e inadempimento contrattuale.

Di conseguenza, il comportamento del commercialista ha determinato il totale fallimento dell’obbligazione contrattuale, con la conseguenza che non matura alcun diritto al compenso, nemmeno in presenza di una richiesta o insistenza del cliente per adottare scelte rivelatesi poi dannose.

Una sentenza con effetti pratici rilevanti

La decisione ribadisce che il compenso professionale non è automatico, e che l’attività consulenziale deve sempre essere coerente, informata e conforme alla normativa vigente. Per commercialisti e legali che operano nell’ambito della crisi d’impresa, si tratta di un richiamo netto alla responsabilità tecnica e deontologica del loro ruolo.

Chi assiste le aziende in difficoltà, avverte la Cassazione, non può agire da semplice esecutore: deve fornire consulenza consapevole e orientata alla legalità, pena la perdita del diritto a essere retribuito.


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Cassazione: “Anche chi è al 41-bis ha diritto all’affettività”

Il diritto all’affettività non si spegne dietro le sbarre, nemmeno quando si tratta del regime detentivo più severo previsto dall’ordinamento penitenziario italiano. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con una decisione destinata a fare giurisprudenza, confermando che un boss mafioso, recluso al 41-bis da oltre 25 anni, ha diritto a un colloquio visivo con una donna con cui ha intrattenuto una relazione epistolare dal 2008, trasformata nel tempo in un legame sentimentale.

Nonostante il carcere duro limiti drasticamente i contatti con l’esterno, riservando i colloqui visivi esclusivamente ai familiari, la Suprema Corte ha accolto il principio secondo cui l’affettività è un diritto soggettivo che può estendersi anche a legami non formalizzati, purché non rappresentino un pericolo concreto per la sicurezza pubblica.

Una lunga relazione nata da parole scritte

Il caso riguarda un detenuto mafioso, arrestato nel 1993 e da oltre due decenni sottoposto al 41-bis. Nel tempo ha intrattenuto uno scambio epistolare con una donna estranea agli ambienti criminali. Un’amicizia nata sulle pagine, evolutasi in affetto profondo. Quando il direttore dell’istituto penitenziario ha negato il colloquio in presenza, il detenuto ha fatto ricorso al Tribunale di sorveglianza, che ha accolto la sua istanza.

Il Ministero della Giustizia ha impugnato quella decisione, ma la Cassazione ha confermato la legittimità dell’ordinanza. I giudici hanno chiarito che il diniego a un colloquio simile deve essere sempre motivato, valutando in modo puntuale e bilanciato il diritto all’affettività del detenuto e le esigenze di sicurezza pubblica.

Affetto sì, ma solo se non mette a rischio la sicurezza

Nel caso specifico, il Tribunale aveva verificato che la donna non era coinvolta in attività criminali né rappresentava un rischio per l’ordine pubblico, pur avendo un precedente penale e intrattenendo rapporti epistolari anche con un altro detenuto al 41-bis. La Direzione Distrettuale Antimafia aveva escluso pericoli concreti, anche alla luce dell’analisi della lunga corrispondenza tra i due.

Il pronunciamento segna un passaggio importante sul fronte dei diritti all’interno degli istituti di pena: la Cassazione ribadisce che anche nei regimi più restrittivi l’umanità del detenuto non può essere ignorata.

Un altro precedente sul diritto alla lettura

Lo stesso detenuto, in passato, era finito alla ribalta per il diniego – da parte della stessa direzione carceraria – alla lettura del romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco. Anche in quel caso, la decisione aveva sollevato polemiche: il libro era stato vietato non per il contenuto, ma per via della rilegatura in copertina rigida, considerata inadatta per motivi di sicurezza.


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Carceri, svolta possibile sulla liberazione anticipata: l’ipotesi di legge unitaria prende forma

Una misura concreta per affrontare l’emergenza carceraria attraverso la leva della liberazione anticipata, ampliando in via temporanea e retroattiva le maglie della legge Gozzini. È questa la proposta al centro dell’intervista rilasciata all’Huffington Post dal deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, promotore dell’ipotesi di una “liberazione anticipata speciale” che, nei prossimi giorni, potrebbe essere trasformata in una legge condivisa da un ampio arco parlamentare.

La proposta, che fino a pochi mesi fa sembrava accantonata, ha ricevuto nuova linfa grazie all’apertura del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Una svolta che – osserva Giachetti – «assicura il sostegno non solo della seconda carica dello Stato, ma anche di una parte significativa di Fratelli d’Italia».

Un intervento a tempo per svuotare carceri al collasso

La misura prevede un rafforzamento temporaneo della normativa esistente: attualmente la legge Gozzini concede 45 giorni di sconto ogni sei mesi di detenzione per buona condotta. L’idea di Giachetti è di portare lo sconto a 75 giorni, con efficacia retroattiva per chi è stato detenuto negli ultimi dieci anni, anche se nel percorso di mediazione si valuta di restringere la retroattività a cinque anni e di ridurre lo sconto a 70 giorni. La proposta avrebbe durata biennale e sarebbe riservata ai detenuti in carcere durante tale periodo.

Un elemento centrale, spiega l’ex vicepresidente della Camera, è l’efficacia immediata della norma. «Se lo sconto viene calcolato solo a partire da oggi, non si incide sull’emergenza. Serve retroattività per liberare subito migliaia di posti e ridurre il sovraffollamento», ha dichiarato.

Dal laboratorio di Rebibbia ai tavoli parlamentari

L’ipotesi ha preso forma in un recente incontro organizzato da Nessuno tocchi Caino nel carcere di Rebibbia. Da lì è emersa una convergenza politica trasversale: presenti esponenti di Fratelli d’Italia come Marco Scurria, della Lega con Simonetta Matone, di Forza Italia con Andrea Orsini, del Partito Democratico con Walter Verini, insieme a Maria Elena Boschi e Giachetti per Italia Viva, e Valentina Grippo per Azione. Anche l’Alleanza Verdi e Sinistra ha aderito per voce del deputato Devis Dori.

Il solo dissenso ufficiale, per ora, arriva da Movimento 5 Stelle e Lega, anche se all’interno del Carroccio – secondo Giachetti – si sarebbe aperta una riflessione più pragmatica.

Più garanzie, ma serve agire presto

Per facilitare l’approvazione, sono allo studio modifiche ulteriori. In particolare, La Russa avrebbe chiesto che non basti la buona condotta, ma sia necessario che il detenuto non abbia avuto alcun comportamento violento, neppure quelli giudicati compatibili dai magistrati. Saranno dunque esclusi i condannati per aggressioni, in particolare verso la polizia penitenziaria.

Quanto al nome della legge, Giachetti è disposto a fare un passo indietro: «Chiamatela come volete, anche legge Pippo, o meglio ancora legge Nessuno tocchi Caino. Togliere il mio nome farà contenti in tanti, anche fuori dal centrodestra».

Una riforma urgente, tra speranze e tensioni

Giachetti sottolinea che questa volta lo scenario politico sembra più favorevole. Dopo l’affossamento della proposta nel 2024 – motivato dal varo del “decreto carceri” poi rivelatosi inefficace sul piano strutturale – oggi ci sono condizioni nuove: l’interesse esplicito del presidente del Senato, la sensibilità del vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, e i reiterati appelli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La speranza è che Giorgia Meloni non ostacoli un’iniziativa parlamentare autonoma, evitando di intestare la questione al governo con un decreto.

Un’estate esplosiva dietro le sbarre

Il tempo stringe. «Nei penitenziari italiani c’è una rivolta al giorno», avverte Giachetti. In alcune strutture, come in Lombardia e Puglia, il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 230%. La carenza di personale, unita alla mancanza di spazi e servizi, fa sì che molti detenuti rimangano 18 ore al giorno in cella, senza nemmeno l’ora d’aria.

«Anche gli animali in quelle condizioni si imbestialiscono», afferma. E denuncia i primi effetti della nuova norma sul reato di resistenza passiva: a Marassi, è già stata applicata contro detenuti saliti sui tetti in segno di protesta non violenta dopo episodi di violenze subite.

Serve coraggio e responsabilità, conclude Giachetti.


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Separazione carriere, conto alla rovescia per la riforma: due CSM, una sola Alta Corte e una maggioranza determinata a cambiare

Slitta al 22 luglio il voto finale al Senato sulla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. La decisione è arrivata dalla conferenza dei capigruppo che ha accolto la proposta del presidente del Senato Ignazio La Russa: cinque giorni in più per completare l’esame dei circa 450 emendamenti ancora sul tavolo, nonostante il ricorso alla tecnica del “canguro” da parte della maggioranza per accelerare i tempi.

«Ci interessa l’appuntamento con la storia, non quello con la cronaca», ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri, a sottolineare la determinazione della maggioranza a portare a termine una riforma definita “costituzionale” e destinata a incidere profondamente sull’assetto della magistratura.

Il cuore della riforma: due CSM e una nuova Alta Corte

Nella giornata di ieri è stato approvato il terzo degli otto articoli che compongono il testo: si tratta del passaggio chiave che prevede l’istituzione di due Consigli superiori della magistratura, uno per i magistrati requirenti e uno per quelli giudicanti, entrambi con componenti sorteggiati. Una soluzione pensata per superare il sistema delle correnti interne alla magistratura, ma che secondo l’opposizione rischia di generare nuovi squilibri e problemi applicativi.

Secondo il Partito Democratico, questa scelta rappresenta un vulnus alla Carta. Il senatore Francesco Giacobbe ha parlato di «riforma che umilia la Costituzione e i suoi equilibri interni», mentre Giuseppe De Cristofaro (AVS) ha denunciato «un disegno complessivo della destra per riscrivere i rapporti tra i poteri dello Stato, indebolendo l’autonomia del potere giudiziario».

Alta Corte disciplinare: il nodo politico

Particolarmente divisivo l’articolo 4, che istituisce un’Alta Corte con funzioni disciplinari, attualmente esercitate dal CSM. Con l’entrata in vigore della riforma, i due nuovi CSM manterranno solo funzioni amministrative, come le nomine e le assegnazioni, mentre ogni intervento sanzionatorio sarà affidato a questo nuovo organo.

«L’Alta Corte è la vendetta del governo contro i magistrati», ha attaccato il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Cataldi, evidenziando come la riforma possa compromettere la capacità della magistratura di esercitare un controllo interno indipendente.

Verso il voto finale

Il calendario prevede che il Senato concluda tra oggi e domani le votazioni sugli emendamenti. Poi, da venerdì, una pausa per il weekend prima della ripresa dei lavori martedì 22 luglio, data fissata per il voto finale sul testo.

Una volta approvato a Palazzo Madama, il disegno di legge passerà all’esame della Camera.


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L’altra bilancia commerciale: gli Stati Uniti incassano in Europa con i servizi, tra big tech e alta finanza

Mentre la retorica politica continua a concentrarsi sul deficit statunitense nei beni, spesso agitato come arma nelle dispute commerciali con Bruxelles, i dati raccontano una storia più complessa. E assai più favorevole agli Stati Uniti.

Nel 2024, a fronte di un disavanzo di 236 miliardi di dollari nell’interscambio di merci con l’Unione Europea, Washington ha registrato un surplus nei servizi di oltre 76 miliardi di dollari, che secondo stime europee sale addirittura a 148 miliardi di euro. Risultato: il disavanzo commerciale complessivo Usa con la UE si riduce a circa 50 miliardi di euro, meno del 3% del volume degli scambi bilaterali.

Una cifra sorprendente, in grado di ridimensionare l’immagine di un’America perdente sul piano commerciale con l’Europa. E che rivela la forza degli Stati Uniti in settori strategici a forte valore aggiunto: tecnologia, finanza, assicurazioni, consulenza e proprietà intellettuale.

Europa, cliente d’oro dei servizi Made in USA

Le grandi aziende americane trovano nel Vecchio continente una miniera di ricavi. Meta ottiene dall’Europa oltre il 17% dei suoi introiti globali. Alphabet, casa madre di Google e YouTube, ha visto crescere del 12,2% i ricavi dalla regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) nel primo semestre 2025. Netflix, pioniere dello streaming, ha incassato 3,4 miliardi di euro nel solo primo trimestre di quest’anno dalla stessa area, con un +15% rispetto al 2024.

Anche i colossi della finanza non sono da meno. Goldman Sachs attribuisce all’EMEA il 23% del suo fatturato. Morgan Stanley ne trae oltre l’11%. JP Morgan non dettaglia più per aree geografiche, ma continua a segnalare «robusti risultati» dall’Europa.

Secondo la BCE, circa un terzo dell’avanzo commerciale europeo nei beni è in realtà generato dalle vendite di filiali europee di aziende statunitensi, che contribuiscono al surplus americano nei servizi.

Il ruolo cruciale dei servizi nell’economia americana

Negli Stati Uniti, i servizi sono il vero motore dell’economia: rappresentano l’84% dell’occupazione e sono la principale fonte di innovazione e crescita. Solo nel 2024, hanno generato un attivo di 293 miliardi di dollari nella bilancia commerciale.

L’Europa rappresenta il 25% di tutto l’interscambio di servizi statunitense, con il 42% su scala globale. Una centralità che supera nettamente quella dell’Asia-Pacifico, del Canada o del Messico.

Il valore delle esportazioni americane verso l’UE è impressionante: 100 miliardi di dollari nei servizi professionali e tecnici, quasi 50 miliardi per la proprietà intellettuale (esclusa l’informazione), oltre 33 miliardi da finanza e assicurazioni, circa 20 miliardi dal comparto viaggi, e più di 16 miliardi dai servizi informativi.

Europa strategica anche nei numeri societari

Secondo l’American Chamber of Commerce presso l’Unione Europea, nel 2024 oltre il 54% dei profitti esteri delle imprese statunitensi è arrivato dall’Europa, per un totale che supera i 300 miliardi di dollari. La metà delle vendite globali delle controllate Usa avviene nel Vecchio continente, dove si concentra anche il 63% degli asset d’oltreconfine.

Relazioni solide, ma non esenti da rischi

Nonostante questi legami profondi, il rischio di tensioni commerciali resta elevato. La retorica protezionista e le minacce di nuovi dazi — come emerse nuovamente con Donald Trump in campagna elettorale — potrebbero incrinare un equilibrio basato su rapporti consolidati e altamente profittevoli per le imprese a stelle e strisce.

Mark Zandi, capo economista di Moody’s, ha recentemente ricordato come «i servizi siano l’ingrediente segreto della crescita americana». E l’Europa, in questo schema, è l’alleato silenzioso ma indispensabile di una macchina economica che sa incassare anche quando sembra perdere.


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Controlli fiscali, il Parlamento cambia rotta: ispezioni in azienda solo con motivazioni chiare e documentate

Basta accessi “a sorpresa” nelle imprese da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate: d’ora in avanti, ogni verifica dovrà essere puntualmente motivata. È questa una delle novità principali introdotte dagli emendamenti al decreto fiscale presentati alla Commissione Finanze della Camera dal relatore Vito De Palma (Forza Italia), su cui è atteso oggi il voto definitivo.

Il correttivo – inserito direttamente nello Statuto del contribuente – risponde alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 febbraio scorso, che ha condannato l’Italia per le scarse garanzie previste in caso di controlli aziendali. Secondo il nuovo testo, negli atti autorizzativi e nei verbali redatti dagli organi di verifica dovranno essere «espressamente e adeguatamente indicate le circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso».

Una risposta a Strasburgo

La modifica normativa mira ad aumentare la trasparenza e la tutela dei contribuenti, stabilendo un principio di proporzionalità già al momento dell’autorizzazione all’accesso. Il contribuente dovrà anche essere informato in anticipo sulle finalità della verifica e potrà avvalersi dell’assistenza di un professionista, esercitando una piena difesa anche in sede giurisdizionale.

L’applicazione della nuova norma sarà però solo “in avanti”: la disposizione si applicherà agli atti emessi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Tutti i procedimenti già avviati o conclusi continueranno a essere regolati dalla normativa vigente al momento dell’accesso.

Cartelle rottamate, lite estinta dopo la prima rata

Tra le altre misure inserite negli emendamenti compare un’importante novità per il contenzioso fiscale: sarà considerata estinta la lite relativa a cartelle oggetto della cosiddetta rottamazione quater già dopo il pagamento della prima o unica rata, senza attendere il completamento del piano di versamenti fino al 2027.

La misura, esclusa dalla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è stata reintrodotta nel testo in conversione anche su sollecitazione del Consiglio superiore della magistratura, nell’ottica di ridurre l’arretrato giudiziario e aiutare la Corte di Cassazione a centrare gli obiettivi previsti dal PNRR.

Forfettario: più flessibilità sulle partecipazioni

Tra i correttivi figura anche una parziale apertura al regime forfettario per coloro che detengono partecipazioni in società semplici. La deroga sarà consentita solo se le attività svolte non sono collegate – né direttamente né indirettamente – a quelle esercitate con la partita Iva individuale, e a condizione che non generino la medesima categoria di reddito.

Altre modifiche in arrivo

Nel pacchetto degli emendamenti già approvati figura inoltre la soppressione del riferimento, considerato ridondante, alle agenzie per il lavoro tra i soggetti esclusi dal reverse charge, la cosiddetta inversione contabile dell’Iva, che resta circoscritta al settore del trasporto merci e dei servizi logistici.

L’iter parlamentare

Con il probabile via libera della Commissione Finanze previsto per oggi, il decreto fiscale approderà in Aula alla Camera la prossima settimana, per poi passare al vaglio del Senato. Sullo sfondo resta anche il nodo della riproposizione del ravvedimento speciale, la sanatoria per i periodi d’imposta pregressi, per chi aderirà al nuovo concordato preventivo biennale 2025-2026.


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Privacy e Intelligenza Artificiale, il Garante lancia l’allarme: “Serve un’etica della tecnica per non diventare schiavi dell’algoritmo”

ROMA – È un bilancio fitto di sfide quello tracciato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nella Relazione annuale 2024, presentata oggi a Montecitorio. A fare da protagonista, come era prevedibile, l’intelligenza artificiale generativa, che nel corso degli ultimi mesi ha radicalmente cambiato non solo le abitudini digitali ma anche il contesto sociale, culturale e politico, ponendo interrogativi inediti sulla tutela della persona.

A sottolinearlo con chiarezza è stato il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione, che nella Sala della Regina della Camera ha parlato di una “rivoluzione antropologica” innescata dall’IA, avvertendo però dei rischi di affidarsi alla tecnologia in modo acritico. “Serve un’etica degli algoritmi, una ‘algoretica’, capace di governare l’innovazione senza sacrificare i diritti e le libertà individuali”, ha ammonito Stanzione.

L’anno dell’Intelligenza Artificiale

Il 2024 ha rappresentato il definitivo consolidamento dell’intelligenza artificiale generativa in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Dal lavoro al tempo libero, dalla sanità all’informazione, gli algoritmi hanno assunto un ruolo pervasivo, imponendo una riflessione collettiva sulla gestione dei dati personali e sulla sicurezza digitale. Un’esigenza avvertita anche a livello internazionale: il recente G7 a presidenza italiana ha posto proprio la persona umana al centro del dibattito sulle nuove tecnologie.

I numeri di un anno difficile

Sul fronte dei provvedimenti, l’Autorità ha adottato misure incisive. Tra le più rilevanti, la conclusione dell’istruttoria su ChatGPT, con l’imposizione a OpenAI di una sanzione di 15 milioni di euro e l’obbligo di avviare una campagna informativa a tutela degli utenti. Attenzione anche al delicato tema dei dati biometrici: il Garante ha inviato un avvertimento formale al progetto Worldcoin per l’utilizzo della scansione dell’iride in cambio di criptovalute, giudicata priva delle necessarie garanzie e trasparenza.

Emergenze digitali: revenge porn e deep fake

Sempre più grave il fenomeno del revenge porn, con 823 segnalazioni ricevute nel 2024, quasi triplicate rispetto all’anno precedente. In gran parte dei casi l’Autorità è intervenuta per bloccare la diffusione di foto e video compromettenti su piattaforme online. Crescono anche le segnalazioni per deep fake, contenuti falsificati con IA che simulano volti e voci per scopi malevoli.

I minori nel mirino e il telemarketing selvaggio

Prosegue l’impegno per la protezione dei minori online, con una stretta sui controlli relativi all’età di iscrizione ai social network e una campagna informativa contro il ‘sharenting’, la sovraesposizione dei figli in rete da parte dei genitori. Parallelamente, il Garante ha intensificato la lotta al telemarketing aggressivo, imponendo sanzioni pesanti per violazioni della privacy e approvando il nuovo Codice di condotta per le attività di teleselling.

Privacy e informazione: i limiti del diritto di cronaca

Non sono mancati i richiami al mondo dell’informazione. L’Autorità ha censurato ripetutamente le derive di morbosità e spettacolarizzazione nella cronaca di vicende tragiche, richiamando i media al rispetto della dignità e dei dati personali dei soggetti coinvolti.

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“La sfida non è l’intelligenza artificiale in sé – ha concluso Stanzione – ma l’uso che se ne farà. Dobbiamo rifiutare l’approccio oracolare e promuovere una governance responsabile della tecnica. L’uomo deve restare al centro del processo di innovazione, perché non diventi prigioniero della potenza che ha generato”.


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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto che allunga i tempi e amplia le possibilità della mediazione.

Separazioni e prove digitali: quando le chat dell’ex si possono usare in tribunale

La tecnologia entra di diritto nelle aule dei tribunali familiari, e il telefono cellulare è ormai il testimone silenzioso più consultato nei procedimenti di separazione. Sms, chat WhatsApp, registro chiamate e registrazioni audio diventano spesso strumenti per provare relazioni extraconiugali o comportamenti contrari ai doveri coniugali, con ripercussioni sull’addebito della separazione e sull’assegno di mantenimento. Ma quali di queste “prove digitali” possono davvero essere usate in giudizio?

Negli ultimi anni, giudici di merito e Cassazione hanno progressivamente definito i confini tra il diritto alla privacy e quello alla difesa, individuando i casi in cui è lecito utilizzare dati personali del coniuge e quelli in cui, invece, si incorre nel reato di accesso abusivo a sistemi informatici.

Sms letti per caso? Utilizzabili

Un primo principio arriva dal Tribunale di Roma, che con la sentenza n. 6432 del 30 marzo 2016 ha stabilito che non è illecito per il coniuge leggere e poi utilizzare in giudizio sms o chat private trovati casualmente sul cellulare lasciato incustodito in spazi comuni della casa familiare. In un contesto di convivenza, ha osservato il giudice, è normale imbattersi nei dati personali del partner, con un conseguente affievolimento della tutela della riservatezza.

Conversazioni registrate: sì se tra presenti

La Cassazione penale (sentenza n. 7338 del 21 febbraio 2025) ha poi chiarito che anche le registrazioni di colloqui tra presenti eseguite da uno dei partecipanti sono lecite e costituiscono prova documentale valida in giudizio. Basta che la registrazione venga riversata su un supporto e prodotta nel processo per garantire il contraddittorio.

Screenshot e dati sensibili: serve il consenso o la legittimità della raccolta

Sul delicato tema degli screenshot di chat private la Cassazione civile (ordinanza n. 13121 del 12 maggio 2023) ha riconosciuto che i dati personali e sensibili del coniuge possono essere trattati in chiave difensiva nel giudizio di separazione, in forza degli articoli 24 della Costituzione e 51 del Codice penale. È quindi consentito, ad esempio, utilizzare le foto di conversazioni WhatsApp dell’ex se avute in modo legittimo.

Attenzione però a come si acquisiscono

Le cose cambiano se l’acquisizione avviene violando la privacy. Lo ha ribadito la Cassazione civile (ordinanza n. 4530 del 20 febbraio 2025), precisando che non è sufficiente la dichiarazione di un teste che riferisce di un ipotetico libero accesso reciproco ai telefoni tra i coniugi: la legittimità della prova deve essere rigorosamente dimostrata.

Violazione della password? È reato 

La violazione più grave resta quella di accedere al cellulare del coniuge forzando la password per prelevare messaggi o dati riservati. In questo caso si integra il reato previsto dall’articolo 615-ter del Codice penale per accesso abusivo a sistema informatico. Lo ha ribadito la Cassazione penale (sentenza n. 19421 del 23 maggio 2025), condannando chi aveva estrapolato screenshot di chat e registro chiamate dal cellulare della moglie protetto da password per poi depositarli nel giudizio di separazione.

Privacy e difesa: equilibrio delicato

La materia resta delicata e in continua evoluzione. Già nel 2018, il Garante per la protezione dei dati personali aveva aggiornato le regole deontologiche per investigazioni difensive, bilanciando diritto alla privacy e necessità di far valere un diritto in sede giudiziaria. La Cassazione conferma oggi che la difesa non giustifica ogni violazione della sfera privata altrui, e che le prove digitali, pur centrali nei processi di separazione, devono essere raccolte rispettando i limiti di legge.


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Processo tributario, cambia l’attestazione di conformità: non serve più l’originale

Arriva una svolta attesa per il processo tributario telematico: il decreto correttivo n. 81/2025 ha modificato le regole sull’attestazione di conformità delle copie digitali agli atti analogici, alleggerendo una procedura che negli ultimi mesi aveva creato più di un grattacapo a professionisti e uffici giudiziari.

Cosa cambia con la nuova norma

Fino a oggi, i difensori che depositavano atti e documenti nel fascicolo telematico erano obbligati ad attestare la conformità della copia informatica all’originale cartaceo. Una disposizione che, per come formulata dal Dlgs 220/2023, aveva generato non poche difficoltà operative: spesso i clienti trasmettono solo copie, non gli originali, e questo creava il rischio di vedersi dichiarare inutilizzabili i documenti depositati, o peggio, di spingere i professionisti a certificazioni azzardate.

Con il correttivo, in vigore dal 13 giugno 2025, la situazione si semplifica: l’attestazione di conformità dovrà riferirsi non più all’originale, ma al documento analogico detenuto dal difensore. In pratica, il professionista potrà attestare la corrispondenza tra la copia digitale depositata e la fotocopia o la copia informatica ricevuta dal cliente o in suo possesso, senza dover necessariamente risalire al documento originale.

Il testo aggiornato

Il nuovo articolo 25-bis, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992 prevede dunque che il giudice tenga conto solo degli atti e documenti presenti nel fascicolo telematico, corredati da attestazione di conformità al documento cartaceo detenuto dal difensore. Un passaggio semplice ma decisivo, destinato a eliminare un nodo pratico che aveva messo in crisi molti studi professionali e rischiava di inceppare il meccanismo del processo tributario digitale.

Le criticità della norma precedente

La disposizione precedente obbligava di fatto i difensori a custodire gli originali cartacei o a ottenere dal cliente copie autenticate, rallentando il flusso delle pratiche e ostacolando il percorso di digitalizzazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta a quesiti ufficiali, aveva già cercato di chiarire l’ambito applicativo della norma, ma i dubbi rimanevano, soprattutto in caso di trasmissione di semplici fotocopie prive di attestazione.

Una modifica di buon senso

La modifica varata con il decreto correttivo è dunque salutata come una scelta di pragmatismo giuridico. Riconosce infatti la realtà quotidiana delle pratiche professionali e consente di attestare la conformità ai documenti effettivamente disponibili presso il difensore.
Da sottolineare che la norma non impone che l’attestazione sia rilasciata per ogni singolo documento, lasciando intendere che sia sufficiente un’unica dichiarazione cumulativa per il deposito di più copie informatiche.


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