Cambia, e si complica, il meccanismo con cui diventano definitivi i decreti di liquidazione dei compensi degli avvocati, comprese le liquidazioni per il patrocinio a spese dello Stato. A chiarirlo sono una circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 25 luglio scorso e una sentenza della Cassazione civile, la n. 7430 del 28 marzo 2026, che ne conferma l’impostazione.
Prima della riforma Cartabia, il termine per impugnare un decreto di liquidazione era unico: trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, decorsi i quali il decreto diventava esecutivo. Con il Dlgs 149/2022 il quadro si sdoppia: se il provvedimento viene notificato formalmente alle parti, il termine breve di trenta giorni resta valido; ma se la notifica non avviene, si applica un termine di decadenza lungo di sei mesi dalla pubblicazione del decreto, prima che questo diventi definitivamente esecutivo.
La conseguenza pratica, secondo la ricostruzione degli esperti, è un aggravio di oneri per chi deve incassare il compenso: la cancelleria o la parte interessata deve infatti provvedere alla notifica formale a tutte le parti del procedimento per attivare il termine breve, con costi e adempimenti aggiuntivi; in assenza di notifica, l’avvocato creditore rischia di dover attendere fino a sei mesi prima di poter procedere all’esecuzione, un problema che si fa sentire in modo particolare per le liquidazioni relative al patrocinio a spese dello Stato, dove i tempi di pagamento della pubblica amministrazione sono già storicamente dilatati.
Non è rimasta silenziosa l’avvocatura penalistica: con una nota del 17 settembre l’Unione delle Camere Penali Italiane ha proposto l’inserimento di un comma specifico nell’articolo 15 del Dlgs 150/2011, per ripristinare un termine uniforme di trenta giorni indipendentemente dalla notifica, evitando così la doppia velocità introdotta dalla riforma.

