Anomalie servizi PCT – Errori ricezione Terza PEC

Si comunica che a causa dell’interruzione prevista in data odierna da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), potrebbero verificarsi degli errori nella ricezione della terza pec.

(ad es. E0401: Il Mittente del messaggio non è autorizzato al Processo Telematico)

Non ci sono comunicazioni da parte del Ministero sulla procedura da eseguire.

Consiglio: contattare la cancelleria di riferimento e verificare se è arrivato il deposito telematico.

link alla notizia: https://servicematica.com/interruzione-programmata-dei-servizi-informatici-settore-penale-in-tutti-i-distretti-di-corte-di-appello-22-4/

Interruzione programmata dei servizi informatici settore penale in tutti i distretti di Corte di Appello

Al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive sui sistemi di cognizione penale, in tutti i distretti di Corte di Appello

si procederà all’interruzione dei relativi servizi

dalle 17:00 di martedì 26 aprile alle 09:00 di mercoledì 27 aprile p.v.

In detto arco temporale i servizi di deposito sul Portale del Processo Penale Telematico e sul Portale NDR non saranno disponibili, anche se fosse rilasciata la relativa ricevuta di deposito

Tirocini Formativi: nuove modalità di richiesta

Ogni domanda dovrà pervenire esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica tirocini formativi

Nel sito del Ministero della Giustizia è stato pubblicato un avviso che riguarda i tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (convertito con Legge 9 agosto 2013 n.98 ss.mm.).

La Direzione generale dei Magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, con la circolare n. 272258 del 27 dicembre 2021, rende note le nuove modalità per inoltrare le domande di tirocinio. Ogni domanda dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica tirocini formativi.

Per chi volesse richiedere l’erogazione della borsa di studio per i tirocini formativi svolti nel 2021 presso gli Uffici Giudiziari, le cui risorse finanziarie sono state determinate con il decreto interministeriale Giustizia-Economia e Finanze del 24 dicembre 2021, dovrà presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma sopracitata, seguendo le istruzioni fornite dal manuale utente tirocinante.

Tutte le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 19 aprile alle ore 24 del 15 giugno 2022. Dal giorno successivo non verrà più accettata nessuna richiesta di borsa di studio, poiché gli uffici preposti procederanno tempestivamente al controllo e alla validazione delle domande e della documentazione allegata. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata entro il 30 giugno 2022.

È disponibile un servizio di help desk all’indirizzo tirociniformativi-art73@giustizia.it

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Matrimonio in crisi? Separazione non addebitata a chi tradisce

Parcella degli avvocati e prescrizione

PATCH DAY aprile 2022 – Interruzione dei servizi informatici per modifiche correttive, migliorative ed evolutive

Per attività di manutenzione programmata si procederà all’interruzione dei sistemi civili al servizio di tutti gli Uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale, nonché del Portale dei Servizi Telematici e del Portale delle Vendite Pubbliche, incluso il Portale del Processo Penale Telematico, con le seguenti modalità temporali:

    dalle ore 19:00 di venerdì 22 aprile sino alle ore 08:00 di lunedì 25 aprile c.a., salvo conclusione anticipata delle operazioni.

Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Non sarà invece possibile consultare in linea i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Matrimonio in crisi? Separazione non addebitata a chi tradisce

Quando il tradimento è la conseguenza di una crisi già in atto

Se il matrimonio era già in crisi, la separazione non può essere addebitata a chi tradisce. La Cassazione ribadisce che l’addebito in caso di infedeltà subentra soltanto in un caso: quando si riesce a dimostrare che il tradimento sia l’unica causa della fine del matrimonio.

La fedeltà è uno dei principali doveri del matrimonio. Questo è quello che ha stabilito l’articolo 143 del codice civile. Tuttavia, per richiedere la separazione con addebito, è necessario dimostrare che l’infedeltà sia la sola causa della crisi matrimoniale. Se viene dimostrato che il tradimento è la conseguenza di una crisi già in atto, riconducibile, per esempio, a episodi di violenza, maltrattamenti e litigi, l’infedeltà non costituisce fonte di responsabilità e di addebito.

La decisione della Corte d’Appello di Roma

Proprio per questo la Corte d’Appello di Roma ha revocato una richiesta di addebito di separazione, poiché il tradimento è avvenuto nel bel mezzo di una crisi coniugale. Ciò è stato dimostrato dalla richiesta di aiuto da parte della donna che si è rivolta ad un centro antiviolenza per richiedere sostegno psicologico a causa dei conflitti matrimoniali.

Il marito, così come il giudice di primo grado, invece, credeva che il tradimento fosse sufficiente per giustificare la richiesta di addebito nei confronti della moglie. Tuttavia, il giudice d’appello ha deciso di revocare l’addebito. Infatti, è stato accertato che l’infedeltà della moglie non costituisce la causa principale della fine del matrimonio.

Secondo il marito, oltre a non essere stata fornita una prova schiacciante a favore della crisi preesistente all’interno del matrimonio, l’unica sentenza corretta era quella del giudice di primo grado. A suo dire, la richiesta d’aiuto della donna ad un centro antiviolenza simboleggiava soltanto un profondo stato d’insoddisfazione, non collegato alla crisi tra i due.

Ma secondo la Cassazione, le motivazioni del marito non sono legittime. È stato il marito stesso ad ammettere che la moglie, negli ultimi tre anni aveva subito un profondo cambiamento. A confermare lo stato psicologico nel quale si trovava la moglie ci ha pensato il centro anti-violenza presso il quale la donna si era rivolta, per richiedere supporto emotivo e psicologico.

Grazie a questi elementi il giudice ha accertato che la crisi matrimoniale tra i due coniugi era presente ancor prima del tradimento della moglie. Di conseguenza, l’addebito è stato annullato.

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Parcella degli avvocati e prescrizione

Pratica Forense presso l’avvocatura INPS

Parcella degli avvocati e prescrizione

Quando non è più possibile richiedere al cliente il pagamento della parcella.

Secondo l’art. 2934 c.c., “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. Nel caso della parcella di un avvocato, la prescrizione matura secondo quanto stabilito dalla legge in materia contrattuale; in poche parole, essendo il mandato che lega l’avvocato al suo cliente una forma di contratto, i diritti che ne derivano si prescrivono dopo 10 anni.

Differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva

Innanzitutto, è bene evidenziare che esistono due distinte forme di prescrizione applicabili alla parcella: la prescrizione estintiva (o ordinaria) e la prescrizione presuntiva.

Nel primo caso, decorso il periodo di tempo stabilito da normativa, il diritto del professionista si estingue definitivamente e il creditore non ha più la possibilità di rivendicare il pagamento.

Tuttavia, prima dello scadere del decennio stabilito dalla legge, la prescrizione estintiva può essere “azzerata” dal titolare del diritto facendo ricorso a una delle modalità stabilite nell’art. 2943 c.c.; tra queste rientrano la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, l’atto notificato con il quale una parte dichiara la propria intenzione a promuovere il procedimento arbitrale, e qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

Nel caso di prescrizione presuntiva invece – siccome si tratta per l’appunto di una presunzione di legge (basata sul principio secondo cui passato un certo periodo di tempo si “presume” che l’obbligazione sia stata estinta) – la prescrizione può essere smentita (e dunque è possibile opporvisi) nelle modalità previste dalla normativa. Nel caso degli avvocati, la prescrizione presuntiva matura dopo tre anni dall’esaurimento dell’incarico.

La prescrizione presuntiva non si applica tuttavia in tre specifiche circostanze, ovvero se non viene eccepita, se il debitore ha ammesso che l’obbligazione non è stata estinta oppure se il debitore fa intendere che il debito sia stato pagato o comunque ne nega l’esistenza.

Dopo quanto tempo si può parlare di prescrizione?

Come anticipato, l’art. 2946 c.c. sancisce che – fatti “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni”. Detto altrimenti, il diritto dell’avvocato a richiedere al cliente il pagamento dell’onorario si estingue dopo un decennio.

Ma da che momento inizia il conto alla rovescia? La risposta è contenuta sempre nel Codice Civile, precisamente all’art. 2957 c.c., dove si stabilisce che:

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

La sentenza della Cassazione n. 21008 del 6 agosto 2019 riprende proprio questo aspetto, evidenziando come il termine della prescrizione decorra non dal compimento di ogni singola prestazione derivante dal contratto stesso, ma piuttosto dall’espletamento definitivo dell’incarico. E l’incarico può ritenersi compiuto quando la causa è terminata, ovvero si ha una decisione della lite, una conciliazione delle parti, la revoca del mandato o – nel caso di affari non terminati – dal momento in cui si è svolto l’ultimo incarico professionale.

La ratio è molto semplice: la prestazione di un servizio di natura “intellettuale” deve considerarsi come unica, per cui non è possibile far decorrere la prescrizione basandosi su ogni singola operazione svolta in virtù di un determinato incarico.

Ancora, sempre nella stessa sentenza la Cassazione ribadisce che:

Qualora sia stata chiesto in giudizio il pagamento degli onorari professionali di un avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell’accertamento che l’incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda.

Nonostante la sentenza del 2019, la Cassazione si è dovuta pronunciare nuovamente in materia con la sentenza n. 11500/2022 a seguito di ricorso presentato da due avvocati che volevano far valere il loro diritto al pagamento del compenso, lamentando (tra le altre cose) un’errata scelta del dies a quo. Nello specifico, gli avvocati sostenevano che il decorrere del periodo di dieci anni dovesse essere calcolato a partire dal pagamento dell’assegno incassato nel 2017 da un delegato dell’assistita.

Dopo aver ribadito i principi sanciti nel Codice Civile e nella loro precedente sentenza, gli Ermellini hanno dichiarato che il fatto che la cliente abbia ricevuto un pagamento derivante dal servizio prestato dagli avvocati non può essere considerato come parte della prestazione svolta, nonostante tale pagamento sia derivato dall’accordo conciliativo ottenuto dagli avvocati.

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Avvocato perseguito per l’impedimento a presenziare

CNF: riforma del ruolo dell’avvocatura

Pratica Forense presso l’avvocatura INPS

Aperti bandi di ammissione: la domanda dovrà essere presentata entro l’11 maggio 2022.

È stata aperta la nuova procedura per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura Centrale e le Avvocature territoriali dell’INPS.

Gli uffici coinvolti, le attività svolte, eventuali contributi/rimborsi spese possono essere visionati all’interno degli specifici bandi regionali. In breve, le posizioni disponibili sono le seguenti:

  • Abruzzo: 4
  • Calabria: 2
  • Campania: 6
  • Emilia Romagna: 12
  • Friuli Venezia Giulia: 2
  • Lazio: 19
  • Liguria: 2
  • Lombardia: 9
  • Marche: 1
  • Molise: 2
  • Piemonte: 1
  • Puglia: 8
  • Sicilia: 21
  • Toscana: 3
  • Trentino Alto Adige: 3
  • Umbria: 3
  • Veneto: 8

Requisiti

Per poter presentare domanda, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti essenziali:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, ovvero un cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 comma 2 della legge 247/2012;
  • essere iscritto al registro speciale dei praticanti presso un Consiglio dell’Ordine da un periodo non superiore a due mesi;
  • (alternativamente al pt. 2) essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il circondario dove si trova l’ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda.

I candidati devono essere in possesso dei sopramenzionati requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14.00 dell’11 maggio 2022 utilizzando esclusivamente il canale telematico messo a disposizione dall’INPS; sarà dunque necessario essere in possesso di SPID, CNS, o CIE. Fa eccezione il Trentino Alto Adige, dove sarà necessario compilare un apposito modulo che dovrà essere inviato via PEC, o mezzo raccomandata ovvero consegnato a mano presso la sede della Direzione Regionale dell’INPS.

Tutte le domande presentate con modalità diverse da quelle specificate nel sito dell’INPS o all’interno degli specifici bandi di ogni regione saranno automaticamente rifiutate.

Selezione

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS a seguito di apposite verifiche compiute dalle Direzioni Regionale e dal Coordinamento Metropolitano. La data di pubblicazione non è ancora stata comunicata

 

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Premi per avvocati e tutela previdenziale

Borse e premi per specializzare i giovani avvocati

Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Forense

Necessità di riforme e conflitto in Ucraina al centro del discorso di apertura della Presidente Masi.

Il 25 marzo 2022 si è svolta la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022 del Consiglio Nazionale Forense. La cerimonia si è aperta con i tradizionali saluti alle più alte cariche dello Stato, della Giurisprudenza e della Magistratura, ed è proseguita con un intenso e sentito discorso tenuto dalla Presidente del CNF Maria Masi.

Riforma dell’ordinamento giudiziario

Dopo un sintetico bilancio dell’attività svolta nell’ambito giurisdizionale nel suo complesso, la Presidente si è soffermata sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.  Se da un lato si plaude all’attenzione posta sul tema del funzionamento dei Consigli Giudiziari (in particolare con riferimento alla proposta del diritto di voto della componente laica in materia di accesso alle cariche e al funzionamento del CMS), dall’altro lato si evidenzia che le scelte effettuate in ambito di organizzazione degli uffici sono ancora lontane dall’essere ottimali.

La Presidente pone poi l’accento sulla scottante questione del limbo giuridico in cui si trova bloccata ormai da anni la magistratura onoraria, per la quale sono richieste riforme definitive nel pieno rispetto dell’istituzione stessa e del lavoro da questa svolto, ma anche e soprattutto per garantire l’effettività della difesa a garanzia della tutela dei diritti.

Riforma carceraria

Ma l’ordinamento giudiziario non è l’unico ambito in cui è auspicabile e necessaria una riforma.

I fondi messi a disposizione grazie al Piano di Ripresa e Resilienza possono e devono essere impiegati per realizzare una riforma carceraria ben strutturata, che deve basarsi su una diversa concezione del significato di detenzione e di pena.

La salvaguardia della dignità umana (soprattutto all’interno del sistema penitenziario, dove il numero di suicidi è molto elevato, e le condizioni di detenzione al limite del disumano), e la risoluzione delle criticità a cui gli avvocati sono quotidianamente sottoposti nello svolgimento della loro professione devono essere posti al centro della riforma.

È nell’ottica dell’importanza di questa riforma che – a febbraio 2022 – il CNF ha accettato di rinnovare il Protocollo d’Intesa con il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Tutela dei diritti umani e conflitto in Ucraina

Il CNF e l’avvocatura hanno sempre dimostrato il loro impegno e la loro dedizione nelle battaglie per la tutela dei diritti umani e per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione, intraprendendo numerose iniziative sia a livello nazionale che internazionale in collaborazione con gli altri Ordini Forensi Europei.

Ed è proprio toccando questo tema che la Presidente Masi ha rivolto il suo pensiero al conflitto in Ucraina e a tutte le vittime che ne sono derivate. L’avvocatura italiana, attraverso tutti i Consigli dell’Ordine sparsi sul territorio nazionale, non poteva restare indifferente di fronte a questa tragedia; per questo motivo ha avviato – sin dall’inizio del conflitto – iniziative di sostegno, in particolare nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

Tali iniziative non si limitano solo all’assunzione di incarichi formali (attraverso il patrocinio a spese dello Stato e le difese d’ufficio), ma si articolano in progetti di solidarietà quali la presenza costante nei centri di accoglienza, di ascolto e antiviolenza.

Revoca delle misure emergenziali

Infine, Maria Masi si fa portavoce dell’esigenza sempre più pressante di revocare – o quantomeno ridimensionare – le misure adottate per far fronte all’emergenza Covid. Tra le principali richieste ci sono il superamento del limite di udienze che possono essere trattate giornalmente nel penale, la limitazione della trattazione scritta nel civile, e il libero accesso alle cancellerie.

“Non è solo e tanto un problema di forma né un totem simbolico, ma una legittima esigenza funzionale al corretto e pieno esercizio della nostra funzione” sostiene la Presidente,

sottolineando come il mantenimento di misure così stringenti nell’ambito giudiziario si ponga in netto contrasto con il libero accesso a tutte le principali attività culturali e ludiche concesso dal governo a partire dal mese di aprile.

Tutto il discorso della Presidente Maria Masi è disponibile al seguente link: https://youtu.be/0jcvRJfb_K4

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Nuova polizza sanitaria di Cassa Forense

Privacy: illecito inviare sms per il consenso privacy

Nuova polizza sanitaria di Cassa Forense

A partire dal 01 aprile è entrata in vigore la nuova Polizza Sanitaria di Cassa Forense.

Tale polizza è stata stipulata a seguito di gara d’appalto europea con Unisalute S.p.A. (incarica al 60%), Reale Mutua Assicurazioni (coassicuratrice delegante al 20%) e Poste Assicura S.p.A. (coassicuratrice delegante al 20%).

La polizza sarà valida fino al 31 marzo 2024 (con possibilità di proroga di un ulteriore terzo anno), e potranno usufruirne a titolo gratuito tutti gli Avvocati e Praticanti iscritti a Cassa Forense.

I vantaggi della polizza si applicano (sempre a titolo gratuito) anche ai Pensionati iscritti a Cassa, e può essere estesa – previo versamento di un contributo annuo da parte dell’iscritto – anche ai familiari conviventi entro gli 80 anni. La polizza è aperta all’adesione anche per i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta) e per i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi.

Per tutti gli aderenti alla polizza che non possono usufruirne a titolo gratuito, il premio pro-capite annuo da versare è stabilito secondo la fascia d’età di appartenenza:

  • Fino a 40 anni: €199,00
  • Da 41 a 60 anni: €348,25
  • Da 61 a 70 anni: €497,50
  • Da 71 a 80 anni: €597,00

La Polizza Sanitaria Collettiva di Base include i grandi interventi chirurgici, gli eventi morbosi gravi, la c.d. garanzia per malattia oncologica, nonché un check-up annuale e quattro prestazioni di alta diagnostica, e l’indennità di convalescenza.

Gli aderenti al piano base hanno inoltre la possibilità di estendere la garanzia assicurativa grazie alla sottoscrizione della Polizza Sanitaria Integrativa; questa integrazione copre il ricovero in regime di day-hospital, l’intervento chirurgico in ambulatorio, le visite specialistiche e molte altre tipologie di prestazioni sanitarie.

La quota da versare per poter usufruire della polizza integrativa dipende anche in questo caso dalla fascia d’età:

  • Fino a 40 anni: €633,60
  • Da 41 a 60 anni: €950,40
  • Da 61 a 70 anni: €1485,00
  • Da 71 a 80 anni: €1980,00

Per tutte le adesioni/estensioni sopra indicate, è necessario presentare domanda entro il 31 maggio tramite apposita procedura telematica messa a disposizione sul sito di Cassa Forense, e provvedere al pagamento del premio assicurativo con carta di credito o con bonifico bancario.

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Avvocato perseguito per l’impedimento a presenziare

Premi per avvocati e tutela previdenziale

Breve interruzione del Portale dei Servizi Telematici e del Portale del Processo Penale Telematico

Si comunica che

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 di lunedì 11 Aprile 2022

si procederà al fermo del Portale dei Servizi Telematici per l’adeguamento del servizio Catalogo degli Uffici Giudiziari per consentire agli utenti di accedere alle informazioni riguardanti gli Uffici Giudiziari Penali.

Tale fermo implica la non disponibilità del Portale dei Depositi Penali per il periodo di tempo su indicato.

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