Concorso in magistratura per 500 posti: le date delle prove scritte

Marta Cartabia, la ministra della giustizia, ha firmato il decreto ministeriale che fissa per il 13,14 e 15 luglio 2022 le date del concorso per 500 posti di magistrato ordinario. Le operazioni preliminari e la consegna dei codici avverranno l’11 e il 12 luglio.

Concorso in magistratura al via nel mese di luglio

Le prove si svolgeranno in cinque sedi contemporaneamente: Fiera di Roma, Fiera di Bologna, Fiera del Levante di Bari, Fiera di Milano-Rho e Lingotto Fiere di Torino. Le prove scritte tornano ad essere 3 e vertono su diritto civilediritto penale e diritto amministrativo. Le ore a disposizione per i candidati sono cinque.

Il 29 aprile 2022 verrà pubblicato il diario delle prove nella Gazzetta Ufficiale (4ª serie speciale, n. 34). Le domande di ammissione, rispetto all’anno precedente, hanno registrato un importante incremento, passando da 13.000 a 18.000.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 punti per ogni materia prevista dalle prove scritte. Tali candidati saranno avvisati almeno venti giorni prima della prova orale. Conseguono l’idoneità soltanto coloro che ottengono non meno di 6/10 punti per ogni materia della prova orale. Inoltre, è previsto anche un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. La votazione complessiva nelle due prove non dovrà essere inferiore a 108 punti.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Cassa Forense: Bando per servizio di prestiti agli under 35

Tirocini Formativi: nuove modalità di richiesta

Anomalie servizi PCT – Errore E0401 ricezione Terza PEC

Con riferimento agli errori con codice E0401 che stanno pervenendo all’esito dei controlli automatici dei depositi effettuati, si segnala che tali depositi, per quanto “scartati” dal sistema, saranno recuperati non appena verrà ripristinata la funzionalità del RegInde e che, quindi, non è necessario allo stato eseguirli nuovamente.

link alla notizia: https://www.fiif.it/messaggi-di-errore-e0401-di-oggi-26-aprile-2022/

Cassa Forense: Bando per servizio di prestiti agli under 35

Cassa Forense ha avviato un’iniziativa rivolta ai giovani avvocati under 35 iscritti alla Cassa. Tale iniziativa vuole agevolare i primi anni di esercizio dell’attività professionale accedendo al mercato del credito e beneficiando dell’intervento da parte dell’Ente per l’abbattimento del 100% degli interessi passivi. Il servizio di prestiti avrà durata triennale (21/02/20221 – 20/03/2025).

Il servizio sarà affidato a Banca Popolare di Sondrio. L’abbattimento del 100% degli interessi passivi relativi al prestito stesso verrà versato dalla Cassa all’Istituto di credito per coloro che hanno dichiarato un reddito professionale inferiore a € 10.000,00. L’importo erogabile agli iscritti non potrà superare il limite di € 10.000.000,00 all’anno.

Per beneficiare dell’iniziativa bisognerà essere iscritti alla Cassa e non aver compiuto 35 anni al momento della presentazione della domanda. Saranno esclusi i praticanti e coloro che hanno in corso un altro prestito con Cassa Forense.

Il richiedente deve:

  • essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e con il pagamento dei contributi previdenziali;
  • deve aver dichiarato un reddito netto professionale non superiore a € 40.000,00;
  • non aver compiuto 35 anni;
  • essere iscritto a Cassa Forense da almeno due anni;
  • non avere altri prestiti in corso.

L’intervento della Cassa avverrà fino all’esaurimento del fondo stanziato, e consiste nell’abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore degli iscritti alla Cassa. La richiesta deve essere inviata entro il 31/10/2022 esclusivamente tramite la procedura online attivata sul sito internet della cassa. Insieme alla domanda bisogna riprodurre un’autocertificazione dove vengono indicate le finalità del prestito.

Coloro che saranno ammessi all’iniziativa dovranno sottoscrivere un contratto di prestito con Banca Popolare di Sondrio entro 60 giorni dopo la comunicazione di ammissione al beneficio previsto dal bando. Per ulteriori informazioni, puoi dare un’occhiata qui.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Tirocini Formativi: nuove modalità di richiesta

Matrimonio in crisi? Separazione non addebitata a chi tradisce

Anomalie servizi PCT – Errori ricezione Terza PEC

Si comunica che a causa dell’interruzione prevista in data odierna da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), potrebbero verificarsi degli errori nella ricezione della terza pec.

(ad es. E0401: Il Mittente del messaggio non è autorizzato al Processo Telematico)

Non ci sono comunicazioni da parte del Ministero sulla procedura da eseguire.

Consiglio: contattare la cancelleria di riferimento e verificare se è arrivato il deposito telematico.

link alla notizia: https://servicematica.com/interruzione-programmata-dei-servizi-informatici-settore-penale-in-tutti-i-distretti-di-corte-di-appello-22-4/

Interruzione programmata dei servizi informatici settore penale in tutti i distretti di Corte di Appello

Al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive sui sistemi di cognizione penale, in tutti i distretti di Corte di Appello

si procederà all’interruzione dei relativi servizi

dalle 17:00 di martedì 26 aprile alle 09:00 di mercoledì 27 aprile p.v.

In detto arco temporale i servizi di deposito sul Portale del Processo Penale Telematico e sul Portale NDR non saranno disponibili, anche se fosse rilasciata la relativa ricevuta di deposito

Tirocini Formativi: nuove modalità di richiesta

Ogni domanda dovrà pervenire esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica tirocini formativi

Nel sito del Ministero della Giustizia è stato pubblicato un avviso che riguarda i tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (convertito con Legge 9 agosto 2013 n.98 ss.mm.).

La Direzione generale dei Magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, con la circolare n. 272258 del 27 dicembre 2021, rende note le nuove modalità per inoltrare le domande di tirocinio. Ogni domanda dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica tirocini formativi.

Per chi volesse richiedere l’erogazione della borsa di studio per i tirocini formativi svolti nel 2021 presso gli Uffici Giudiziari, le cui risorse finanziarie sono state determinate con il decreto interministeriale Giustizia-Economia e Finanze del 24 dicembre 2021, dovrà presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma sopracitata, seguendo le istruzioni fornite dal manuale utente tirocinante.

Tutte le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 19 aprile alle ore 24 del 15 giugno 2022. Dal giorno successivo non verrà più accettata nessuna richiesta di borsa di studio, poiché gli uffici preposti procederanno tempestivamente al controllo e alla validazione delle domande e della documentazione allegata. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata entro il 30 giugno 2022.

È disponibile un servizio di help desk all’indirizzo tirociniformativi-art73@giustizia.it

——————————–

LEGGI ANCHE:

Matrimonio in crisi? Separazione non addebitata a chi tradisce

Parcella degli avvocati e prescrizione

PATCH DAY aprile 2022 – Interruzione dei servizi informatici per modifiche correttive, migliorative ed evolutive

Per attività di manutenzione programmata si procederà all’interruzione dei sistemi civili al servizio di tutti gli Uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale, nonché del Portale dei Servizi Telematici e del Portale delle Vendite Pubbliche, incluso il Portale del Processo Penale Telematico, con le seguenti modalità temporali:

    dalle ore 19:00 di venerdì 22 aprile sino alle ore 08:00 di lunedì 25 aprile c.a., salvo conclusione anticipata delle operazioni.

Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Non sarà invece possibile consultare in linea i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Matrimonio in crisi? Separazione non addebitata a chi tradisce

Quando il tradimento è la conseguenza di una crisi già in atto

Se il matrimonio era già in crisi, la separazione non può essere addebitata a chi tradisce. La Cassazione ribadisce che l’addebito in caso di infedeltà subentra soltanto in un caso: quando si riesce a dimostrare che il tradimento sia l’unica causa della fine del matrimonio.

La fedeltà è uno dei principali doveri del matrimonio. Questo è quello che ha stabilito l’articolo 143 del codice civile. Tuttavia, per richiedere la separazione con addebito, è necessario dimostrare che l’infedeltà sia la sola causa della crisi matrimoniale. Se viene dimostrato che il tradimento è la conseguenza di una crisi già in atto, riconducibile, per esempio, a episodi di violenza, maltrattamenti e litigi, l’infedeltà non costituisce fonte di responsabilità e di addebito.

La decisione della Corte d’Appello di Roma

Proprio per questo la Corte d’Appello di Roma ha revocato una richiesta di addebito di separazione, poiché il tradimento è avvenuto nel bel mezzo di una crisi coniugale. Ciò è stato dimostrato dalla richiesta di aiuto da parte della donna che si è rivolta ad un centro antiviolenza per richiedere sostegno psicologico a causa dei conflitti matrimoniali.

Il marito, così come il giudice di primo grado, invece, credeva che il tradimento fosse sufficiente per giustificare la richiesta di addebito nei confronti della moglie. Tuttavia, il giudice d’appello ha deciso di revocare l’addebito. Infatti, è stato accertato che l’infedeltà della moglie non costituisce la causa principale della fine del matrimonio.

Secondo il marito, oltre a non essere stata fornita una prova schiacciante a favore della crisi preesistente all’interno del matrimonio, l’unica sentenza corretta era quella del giudice di primo grado. A suo dire, la richiesta d’aiuto della donna ad un centro antiviolenza simboleggiava soltanto un profondo stato d’insoddisfazione, non collegato alla crisi tra i due.

Ma secondo la Cassazione, le motivazioni del marito non sono legittime. È stato il marito stesso ad ammettere che la moglie, negli ultimi tre anni aveva subito un profondo cambiamento. A confermare lo stato psicologico nel quale si trovava la moglie ci ha pensato il centro anti-violenza presso il quale la donna si era rivolta, per richiedere supporto emotivo e psicologico.

Grazie a questi elementi il giudice ha accertato che la crisi matrimoniale tra i due coniugi era presente ancor prima del tradimento della moglie. Di conseguenza, l’addebito è stato annullato.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Parcella degli avvocati e prescrizione

Pratica Forense presso l’avvocatura INPS

Parcella degli avvocati e prescrizione

Quando non è più possibile richiedere al cliente il pagamento della parcella.

Secondo l’art. 2934 c.c., “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. Nel caso della parcella di un avvocato, la prescrizione matura secondo quanto stabilito dalla legge in materia contrattuale; in poche parole, essendo il mandato che lega l’avvocato al suo cliente una forma di contratto, i diritti che ne derivano si prescrivono dopo 10 anni.

Differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva

Innanzitutto, è bene evidenziare che esistono due distinte forme di prescrizione applicabili alla parcella: la prescrizione estintiva (o ordinaria) e la prescrizione presuntiva.

Nel primo caso, decorso il periodo di tempo stabilito da normativa, il diritto del professionista si estingue definitivamente e il creditore non ha più la possibilità di rivendicare il pagamento.

Tuttavia, prima dello scadere del decennio stabilito dalla legge, la prescrizione estintiva può essere “azzerata” dal titolare del diritto facendo ricorso a una delle modalità stabilite nell’art. 2943 c.c.; tra queste rientrano la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, l’atto notificato con il quale una parte dichiara la propria intenzione a promuovere il procedimento arbitrale, e qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

Nel caso di prescrizione presuntiva invece – siccome si tratta per l’appunto di una presunzione di legge (basata sul principio secondo cui passato un certo periodo di tempo si “presume” che l’obbligazione sia stata estinta) – la prescrizione può essere smentita (e dunque è possibile opporvisi) nelle modalità previste dalla normativa. Nel caso degli avvocati, la prescrizione presuntiva matura dopo tre anni dall’esaurimento dell’incarico.

La prescrizione presuntiva non si applica tuttavia in tre specifiche circostanze, ovvero se non viene eccepita, se il debitore ha ammesso che l’obbligazione non è stata estinta oppure se il debitore fa intendere che il debito sia stato pagato o comunque ne nega l’esistenza.

Dopo quanto tempo si può parlare di prescrizione?

Come anticipato, l’art. 2946 c.c. sancisce che – fatti “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni”. Detto altrimenti, il diritto dell’avvocato a richiedere al cliente il pagamento dell’onorario si estingue dopo un decennio.

Ma da che momento inizia il conto alla rovescia? La risposta è contenuta sempre nel Codice Civile, precisamente all’art. 2957 c.c., dove si stabilisce che:

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

La sentenza della Cassazione n. 21008 del 6 agosto 2019 riprende proprio questo aspetto, evidenziando come il termine della prescrizione decorra non dal compimento di ogni singola prestazione derivante dal contratto stesso, ma piuttosto dall’espletamento definitivo dell’incarico. E l’incarico può ritenersi compiuto quando la causa è terminata, ovvero si ha una decisione della lite, una conciliazione delle parti, la revoca del mandato o – nel caso di affari non terminati – dal momento in cui si è svolto l’ultimo incarico professionale.

La ratio è molto semplice: la prestazione di un servizio di natura “intellettuale” deve considerarsi come unica, per cui non è possibile far decorrere la prescrizione basandosi su ogni singola operazione svolta in virtù di un determinato incarico.

Ancora, sempre nella stessa sentenza la Cassazione ribadisce che:

Qualora sia stata chiesto in giudizio il pagamento degli onorari professionali di un avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell’accertamento che l’incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda.

Nonostante la sentenza del 2019, la Cassazione si è dovuta pronunciare nuovamente in materia con la sentenza n. 11500/2022 a seguito di ricorso presentato da due avvocati che volevano far valere il loro diritto al pagamento del compenso, lamentando (tra le altre cose) un’errata scelta del dies a quo. Nello specifico, gli avvocati sostenevano che il decorrere del periodo di dieci anni dovesse essere calcolato a partire dal pagamento dell’assegno incassato nel 2017 da un delegato dell’assistita.

Dopo aver ribadito i principi sanciti nel Codice Civile e nella loro precedente sentenza, gli Ermellini hanno dichiarato che il fatto che la cliente abbia ricevuto un pagamento derivante dal servizio prestato dagli avvocati non può essere considerato come parte della prestazione svolta, nonostante tale pagamento sia derivato dall’accordo conciliativo ottenuto dagli avvocati.

——————————–

LEGGI ANCHE:

Avvocato perseguito per l’impedimento a presenziare

CNF: riforma del ruolo dell’avvocatura

Pratica Forense presso l’avvocatura INPS

Aperti bandi di ammissione: la domanda dovrà essere presentata entro l’11 maggio 2022.

È stata aperta la nuova procedura per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura Centrale e le Avvocature territoriali dell’INPS.

Gli uffici coinvolti, le attività svolte, eventuali contributi/rimborsi spese possono essere visionati all’interno degli specifici bandi regionali. In breve, le posizioni disponibili sono le seguenti:

  • Abruzzo: 4
  • Calabria: 2
  • Campania: 6
  • Emilia Romagna: 12
  • Friuli Venezia Giulia: 2
  • Lazio: 19
  • Liguria: 2
  • Lombardia: 9
  • Marche: 1
  • Molise: 2
  • Piemonte: 1
  • Puglia: 8
  • Sicilia: 21
  • Toscana: 3
  • Trentino Alto Adige: 3
  • Umbria: 3
  • Veneto: 8

Requisiti

Per poter presentare domanda, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti essenziali:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, ovvero un cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 comma 2 della legge 247/2012;
  • essere iscritto al registro speciale dei praticanti presso un Consiglio dell’Ordine da un periodo non superiore a due mesi;
  • (alternativamente al pt. 2) essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il circondario dove si trova l’ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda.

I candidati devono essere in possesso dei sopramenzionati requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14.00 dell’11 maggio 2022 utilizzando esclusivamente il canale telematico messo a disposizione dall’INPS; sarà dunque necessario essere in possesso di SPID, CNS, o CIE. Fa eccezione il Trentino Alto Adige, dove sarà necessario compilare un apposito modulo che dovrà essere inviato via PEC, o mezzo raccomandata ovvero consegnato a mano presso la sede della Direzione Regionale dell’INPS.

Tutte le domande presentate con modalità diverse da quelle specificate nel sito dell’INPS o all’interno degli specifici bandi di ogni regione saranno automaticamente rifiutate.

Selezione

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS a seguito di apposite verifiche compiute dalle Direzioni Regionale e dal Coordinamento Metropolitano. La data di pubblicazione non è ancora stata comunicata

 

——————————–

LEGGI ANCHE:

Premi per avvocati e tutela previdenziale

Borse e premi per specializzare i giovani avvocati

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto