concorso antonio francesco rosa

Premio Avv. Francesco Maria Rosa: premio di 3.000 euro per avvocati e praticanti under 38

L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, al fine di promuovere lo studio, l’approfondimento dei problemi giuridici e l’accrescimento professionale, ha annunciato la seconda edizione del premio intitolato alla memoria dell’Avv. Antonio Francesco Rosa, la cui eredità giuridica e umana ha segnato profondamente l’operato dell’Unione.

Per poter partecipare al concorso bisognerà inviare un elaborato, accompagnato da un video-intervento di presentazione sul tema:

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nella professione forense appare un passaggio ormai prossimo, con il sempre più frequente ricorso ad un metodo induttivo e statistico. Va tuttavia considerata un’importante dissonanza metodologica dovuta alla fondamentale diversità tra il metodo analitico utilizzato dall’intelligenza artificiale e quello dialettico utilizzato dal modello giuridico “tradizionale”. Poiché il diritto deve risolvere i conflitti attraverso scelte che implicano analisi complesse e solo parzialmente riconducibili all’attività computazionale, spesso richiedendo profonda riflessione e capacità decisionale in situazioni incerte e ambigue, appare necessario individuare dei principi e dei percorsi attraverso i quali l’utilizzo delle nuove tecnologie possa essere di supporto e complemento all’irrinunciabile ed insostituibile ragionamento giuridico dei nostri giorni”.

Il video-intervento non dovrà superare più di dieci minuti e non si potrà inviare più di un video-intervento.

Potranno partecipare al concorso avvocate/i e praticanti con meno di 38 anni, iscritti ad albi o registri degli Ordini territoriali del Triveneto. L’elaborato e il video-intervento possono essere presentati singolarmente o con un gruppo di massimo cinque componenti.

Si prevede l’assegnazione di un premio di 3.000 euro per il miglior elaborato, e per individuarlo verrà istituita una Commissione nella quale sono presenti i componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Triveneta.

I singoli candidati e i gruppi dovranno far pervenire entro e non oltre il 15/11/2023 i propri elaborati e i video-interventi. Nell’elaborato dovrà essere presente un abstract e dovrà essere accompagnato da un pdf contenente i dati anagrafici, il consenso al trattamento dei dati e la data d’iscrizione all’Ordine degli Avvocati.

L’invio avverrà con modalità telematiche, con sistemi di cloud storage quali WeTransfer o Dropbox, all’indirizzo PEC unione@pec.avvocatitriveneto.it.

Gli esiti verranno successivamente pubblicati sul sito dell’Unione e sui social, e le/i vincitrici/ori verranno contattati personalmente.

Per ulteriori informazioni, cliccate qui sopra per leggere il bando completo.


LEGGI ANCHE:

I problemi del nuovo marchio di Twitter

Agli Avvocati piace l’innovazione?

logo twitter x elon musk

I problemi del nuovo marchio di Twitter

Elon Musk ha già cominciato a sostituire sia il nome che il logo della piattaforma, ovvero, al posto di un uccellino azzurro, ora troveremo una X. Musk ha detto che il logo è provvisorio, anche se ormai è comparso dappertutto.

Si tratta di un X essenziale, senza particolari abbellimenti, in bianco e nero. Il nuovo logo è stato scelto con un sondaggio rapido ed è stato proposto da un utente, Sawyer Merritt.

Nome e logo potrebbero comunque portare dei grossi problemi per Musk e per la sua azienda. Per alcuni esperti, il marchio X, potrebbe comportare delle complicazioni di tipo legale, in particolar modo se il logo dovesse restare quello di ora, ovvero, un simbolo copiato da caratteri pre-esistenti e di proprietà di altre persone.

Aggiungiamo anche che cancellare del tutto un marchio importante come Twitter potrebbe far perdere all’azienda dai 4 miliardi ai 20 miliardi di dollari.

Diversi esperti hanno fatto notare che ci sono altre aziende, come Microsoft e Meta, concorrenti di Twitter, che hanno legami con la X, e questo potrebbe condurre a delle grandi battaglie legali. In generale, ogni azienda che possiede un marchio collegato alla lettera X potrebbe decidere di far causa a Twitter (e negli Stati Uniti ce ne sono centinaia).

Un avvocato statunitense spiega che è veramente difficile registrare un marchio a partire da una lettera singola, soprattutto se utilizzata tanto come la X.

Alcuni sostengono che il nuovo logo sia molto simile alla X registrata in Special Alphabets 4, ovvero uno dei font di proprietà di Monotype, che fa parte del catalogo Special Alphabets e che può essere scaricato online. Effettivamente, Merrit dice di aver trovato il carattere della X online.

Leggi anche: Elon Musk vuole trasformare Twitter in una «super app

Lo scorso ottobre, Musk aveva comprato Twitter per 44 miliardi, più di quanto valesse effettivamente il social, ormai in difficoltà da qualche anno. Di recente, aveva fatto sapere che le cose non stavano affatto migliorando e che gli inserzionisti sono dimezzati.

Anche altre aziende concorrenti, come quelle che possiedono Facebook e Google hanno cambiato il nome, rispettivamente in Meta e Alphabet, ma senza cambiare il nome ai propri prodotti.

L’operazione di Musk non stupisce tantissimo, visto che la quasi totalità delle novità introdotte su Twitter sono riconducibili alla sua impulsività, e non a strategie ponderate. Musk, comunque, dichiara che la X è una lettera che da sempre gli è piaciuta (si pensi a SpaceX, la sua azienda aerospaziale).


LEGGI ANCHE:

Agli Avvocati piace l’innovazione?

Procreazione medicalmente assistita: dopo la fecondazione l’uomo non può revocare il proprio consenso

 

innovazione avvocati

Agli Avvocati piace l’innovazione?

L’avvocatura, per quanto riguarda il panorama delle professioni giuridico/economiche e degli studi medio-piccoli, è quella che soffre meno l’innovazione, visto che ci pensa poco o per nulla.

Sette studi legali su dieci investono in tecnologie per un massimo di 8.800 euro; si pensi che gli studi multidisciplinari ne investono 25.060, i consulenti per il lavoro 11.950 e i commercialisti 11.390.

Se ampliamo il concetto di innovazione ai servizi e alla governance interna, negli studi legali non troviamo innovazione né per quanto riguarda la tipologia di servizio né nella modalità di erogazione.

Nel corso degli ultimi dieci anni, nonostante il mondo professionale abbia attraversato delle importanti trasformazioni, un terzo degli studi non ha affrontato alcun progetto di cambiamento.

Dichiara Claudio Rorato dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale: «Le realtà più grandi stanno cambiando passo, mentre la media degli studi non ha ancora avviato processi di rinnovamento, a fronte del nuovo panorama di macroambiente e del mercato: il cambiamento continua ad avvenire principalmente per obblighi di legge o contingenze straordinarie, come la pandemia e la crisi della supply chain ed energetica».

Per Federico Iannella, Ricercatore dell’Osservatorio, «i pericoli percepiti sono trasversali a tutte le professioni, in primis l’avanzata delle piattaforme che erogano servizi legati alle attività tradizionali e le difficoltà nel reperire personale».

Emerge anche «un terzo pericolo, evidenziato da commercialisti, consulenti del lavoro e studi multidisciplinari: le difficoltà a gestire il passaggio generazionale. Gli avvocati evidenziano invece maggiormente timori legati alla scarsità di risorse finanziarie per gli investimenti».

Gli studi «innovano poco il portafoglio di servizi e usano poco le tecnologie per gestirne la leva relazionale: di fronte a un pericolo percepito, è ridotta la capacità di reagire attraverso la qualità del servizio o l’innovazione del portafoglio servizi per fidelizzare la clientela».

Relazione tra Avvocati e nuove tecnologie

La relazione degli avvocati con le nuove tecnologie si basa sulla diffidenza e sulla paura, ma soprattutto sulla scarsa comprensione del valore del dato in quanto elemento strategico di sviluppo.

Secondo il 48% degli avvocati, il supporto tecnologico migliora l’apporto intellettuale del professionista, ma soltanto il 42% pensa che le tecnologie migliorino le capacità di analisi. Il 7% ha il timore di venire completamente sostituito, mentre il 3% non sa che cosa rispondere.

Una gran percentuale di avvocati e commercialisti dichiara che non esiste progettualità di analisi dei dati, mentre il 24% dice di realizzarla, che sia con risorse interne o affidandosi a partnership. Gli obiettivi del lavoro di analisi sono il miglioramento della produttività, la riduzione dei costi, la creazione di nuovi business, il miglioramento del supporto alle decisioni e la distinzione nel mercato di riferimento.

Stai cercando un software per il processo telematico?

La soluzione è Service1! Il software per avvocati con multiutenza e possibilità di installazione senza alcun problema su tutti i sistemi operativi.

Clicca qui sopra per avere maggiori informazioni 😄

Tasselli molto critici sono il gestire la conoscenza e le iniziative di sviluppo per le risorse junior appena entrate nello studio. Si tratta di una contraddizione di una categoria che rifiuta le assimilazioni con l’impresa, ma senza valorizzare il proprio capitale.

Il 29% degli Studi non fa formazione ai professionisti, e il 25% dichiara di auto-formarsi. Per il 27% basta affidarsi ai senior.  Le difficoltà che si incontrano nella gestione della conoscenza sono il poco tempo a disposizione, i costi delle tecnologie e riuscire a reperire documentazioni e informazioni.

Per condividere i saperi, si utilizzano i seguenti strumenti organizzativi: riunioni informative, brainstorming, centro studi, condivisione delle best practices, individuare esperti e tutor per le figure junior.

Il 67% degli avvocati dichiara di condividere strategie, obiettivi e risultati: in tale contesto avviene la “crisi della professione”, ovvero un’altissima mancanza di appeal per le persone più giovani, vista la bassa retribuzione, la difficoltà nell’intraprendere carriere strutturate, poco equilibrio tra vita privata e lavoro, poche garanzie sulla solidità degli studi e poca conoscenza delle attività che si svolgono negli studi.

Tra i professionisti, gli avvocati sono quelli che più temono l’esistenza di piattaforme in grado di erogare servizi standardizzati, con il timore di non avere abbastanza risorse per poter investire in tecnologie evolute.

Sempre presente l’inadeguatezza nella gestione del capitale umano, visto il 23% che ha il timore di non riuscire a reperire competenze e personale, al fine di supportare il percorso di crescita e la gestione del passaggio generazionale.

Per gli avvocati, i cambiamenti maggiormente impattanti nel corso degli ultimi dieci anni sono stati la dematerializzazione dei documenti, lo smart working, l’introduzione di tecnologie considerate “troppo” evolute, la promozione dell’efficienza e la relazione con i clienti, collaborazioni, alleanze ed empowerment del personale.


LEGGI ANCHE:

Procreazione medicalmente assistita: dopo la fecondazione l’uomo non può revocare il proprio consenso

Veneto, suicidio assistito: ecco perché il caso di Gloria è importante

pma revoca consenso

Procreazione medicalmente assistita: dopo la fecondazione l’uomo non può revocare il proprio consenso

Se l’uomo ha fornito il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita, questo non potrà in alcun modo essere revocato dopo la fecondazione.

La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità dell’irrevocabilità del consenso fornito dall’uomo in seguito alla fecondazione dell’ovulo. Con la sentenza 161/2023 la questione è stata ritenuta non fondata, citando l’art. 6, comma 3, ultimo periodo della legge 40/2004.

Tale norma rende possibile la richiesta dell’impianto dell’embrione non soltanto a distanza di tempo, ma a anche se viene meno il progetto della coppia. Nello specifico, una donna aveva richiesto l’impianto di un embrione crioconservato, ma nel frattempo si era separata dal coniuge.

Quest’ultimo si era opposto, andando a ritirare il proprio consenso prestato in precedenza, ritenendo di non essere soggetto all’obbligo di divenire padre. Il giudice ha dunque sollevato la questione della costituzionalità in relazione alla norma che va a stabilire l’irrevocabilità del consenso.

Riconoscendo che la norma «si è venuta a collocare al limite di quelle che sono state definite “scelte tragiche”, in quanto caratterizzate dall’impossibilità di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie», questa sentenza sottolinea come l’irrevocabilità del consenso sembra essere funzionale, salvaguardando gli interessi preminenti.

Per la donna, accedere alla PMA comporta «il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante rivestimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o più embrioni».

Il corpo e la mente dalla donna, dunque, sono interessanti da un legame indissolubile, che termina nella speranza di generare un figlio, dopo l’impianto dell’embrione nell’utero. «A questo investimento, fisico ed emotivo, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternità, la donna si è prestata in virtù dell’affidamento in lei determinato dal consenso dell’uomo al comune progetto genitoriale».

«Se è pur vero», inoltre, «che dopo la fecondazione la disciplina dell’irrevocabilità del consenso si configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e alle vicende della coppia, è anche vero che la centralità che lo stesso consenso assume nella PMA, comunque garantita dalla legge, fa sì che l’uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre; ciò che rende difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice a quo, una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità».

Nella sentenza si conclude che «ove si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre, e anche la dignità dell’embrione», è ragionevole la compressione della libertà di autodeterminazione dell’uomo rispetto alla prospettiva della paternità.

La ricerca di un diverso punto di equilibrio tra le varie esigenze in gioco spetta soltanto al legislatore.


LEGGI ANCHE:

Veneto, suicidio assistito: ecco perché il caso di Gloria è importante

L’Italia è al secondo posto per multe sulla privacy in Europa

gloria veneto suicidio assistito

Veneto, suicidio assistito: ecco perché il caso di Gloria è importante

Alle 10:25 di domenica 23 luglio 2023 è morta Gloria, una paziente oncologica di 78 anni, residente in Veneto, che aveva richiesto l’accesso al suicidio assistito, ovvero l’auto-somministrazione di un farmaco letale.

In Italia Gloria è stata la seconda persona ad ottenere la verifica dei requisiti personali e le direttive sul farmaco da assumere senza passare per un tribunale, come invece è successo nei casi di Antonio e di Federico Carboni.

Si tratta della prima persona morta con questa pratica: nel caso di Stefano Gheller, per esempio, non è stato necessario ricorrere ad un tribunale, anche se l’uomo aveva scelto di attendere, ed è quindi ancora vivo.

Gloria è morta nella sua casa, assistita dal medico anestesista Mario Riccio, che nel 2006 permise a Piergiorgio Welby di morire, ponendo fine al trattamento sanitario che lo stava tenendo in vita (Welby era affetto da distrofia muscolare).

Tra tutte le regioni italiane, il Veneto è quella che più ha posto attenzione sul tema. Infatti, è stata la prima regione a completare la raccolta delle firme per potersi dotare di una legge a livello regionale, in grado di regolare tempistiche e modalità per ricorrere al suicidio assistito, e a breve comincerà il procedimento per giungere alla discussione della legge.

In Italia non è ancora presente una legge nazionale per quanto riguarda il fine vita. Ricorrere al suicidio assistito, infatti, è possibile soltanto grazie ad una sentenza del 2019 della Corte Costituzionale (il caso Dj Fabo).

Il caso di Gloria è importante anche perché l’Asl che ha valutato il caso ha riconosciuto i farmaci antitumorali mirati che assumeva la donna, e che senza i quali sarebbe morta, come trattamenti di sostegno vitale, dunque paragonati ad un ventilatore o respiratore automatico.

Essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale fa parte dei quattro requisiti necessari al fine di accedere al suicidio assistito in Italia. I requisiti, sostanzialmente, dicono che la persona che fa richiesta di suicidio assistito debba essere capace di prendere decisioni consapevoli e libere, deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze psicologiche e fisiche intollerabili e che sia tenuta in vita, appunto, da trattamenti di sostegno vitale.


LEGGI ANCHE:

L’Italia è al secondo posto per multe sulla privacy in Europa

Stretta sul sequestro di smartphone e pc: il pm deve indicare le ragioni dell’atto


LEGGI ANCHE

Terzo mandato, lo strappo di Zaia: “Il Veneto prima del centrodestra”

Il Governatore critica duramente l’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri della legge campana sul terzo mandato, vedendola come un attacco indiretto alla sua stessa…

Sistema previdenziali forense: riforma 2021 e passaggio al contributivo puro

Sistema previdenziali forense: riforma 2021 e passaggio al contributivo puro

Dal 2021 entreranno in vigore alcune delle novità previste dalla riforma del sistema previdenziale forense del 2009. La riforma prevede un graduale aumento dei requisiti…

Tagli ai controlli e meno responsabilità: la riforma della Corte dei conti fa discutere

I giudici contabili denunciano: "Uno scudo per i politici". Le opposizioni parlano di via libera agli sprechi.

multe privacy italia

L’Italia è al secondo posto per multe sulla privacy in Europa

265 le multe fatte alle aziende italiane per aver violato le norme in materia di privacy presenti all’interno del Gdpr, il regolamento europeo per la protezione dei dati approvato nel 2018. Siamo al secondo posto dopo la Spagna, con le sue 651 sanzioni.

La più recente sanzione comminata da Madrid interessava Google, con una multa da 10 milioni, poiché aveva ceduto illegittimamente dati a terzi e per non aver rispettato il diritto all’oblio. Dopo l’Italia troviamo la Germania con 148 sanzioni e la Romania, con le sue 144 multe.

Al fine di valutare il reale impatto del Gdpr, oltre al numero delle violazioni per mancato rispetto della privacy, è necessario valutare anche l’importo che hanno dovuto pagare.

Le aziende più colpite del gruppo Meta sono Facebook e WhatsApp. La più recente, che è anche una tra le più significative, risale al 22 maggio 2023, quando il garante per la privacy irlandese ha condannato Facebook al pagamento di 1,2 miliardi di euro per poter chiudere una causa decennale, in relazione al trasferimento illegale dei dati dei cittadini europei sui server statunitensi.

La seconda sanzione più importante è stata invece comminata al colosso dell’e-commerce Amazon. Le autorità del Lussemburgo avrebbero condannato l’azienda al versamento di 746 milioni.

La violazione maggiormente diffusa, che ha riguardato 541 sanzioni, è relativa all’art. 5 comma 1 e all’art. 6 del Gdpr: si tratta di quelle parti che vanno a definire in che modo raccogliere e trattare le informazioni personali ma anche la correttezza del loro utilizzo.


LEGGI ANCHE:

Stretta sul sequestro di smartphone e pc: il pm deve indicare le ragioni dell’atto

Avvocati, compensi più alti: quando si possono richiedere?

stretta sequestro pc smartphone

Stretta sul sequestro di smartphone e pc: il pm deve indicare le ragioni dell’atto

In arrivo una stretta per quanto riguarda il sequestro di cellulari e di pc durante le inchieste giudiziarie. Questo è quanto previsto dal disegno di legge presentato il 19 luglio in senato da Bongiorno e Zanettin.

Nel testo si vogliono disciplinare i sequestri da parte delle Procure su memorie e sistemi digitali, come pc e smartphone, introducendo anche un articolo pensato ad hoc, il 254 ter del c.p.p.

La proposta di legge deve ancora essere discussa, e segue il giro di vite garantista sulle intercettazioni volute dal Guardasigilli Nordio, che nella sua Riforma amplia il divieto di pubblicare i contenuti delle intercettazioni per determinate fattispecie.

Per i firmatari del dl, il sequestro di smartphone e pc è un’intercettazione telefonica, che «dovrebbe essere circondata da garanzie al pari delle intercettazioni». La selezione dei loro contenuti, invece, «dovrebbe essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell’archivio digitale delle intercettazioni».

Bongiorno e Zanettin citano anche la Cassazione con la sentenza 17604/2023, che stabilise l’illegittimità  del sequestro a fini probatori di questi dispositivi per la «violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità», ove non siano chiare le ragioni specifiche «a un’indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute».

Dunque, con la nuova legge, il pm dovrebbe riuscire ad indicare «le ragioni che rendono necessario il sequestro, in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l’oggetto delle indagini», specificando «le operazioni tecniche da svolgere sullo smartphone e i criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini».

Se ci fosse il «sospetto che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato», nel dl è previsto che l’autorità giudiziaria impartisca «le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l’analisi e l’esame sino all’espletamento».

Si procederà dunque alla duplicazione integrale dei dispositivi su supporti informatici, andando ad assicurare che la copia è conforme all’originale e che non può essere modificata.

Dopo cinque giorni dal sequestro, il pm dovrà avvisare «la persona sottoposta alle indagini, la persone alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori».

Un’altra tempistica che prevede il dl è quella che riguarda il rispetto dei principi di proporzione e di necessità nel processo di selezione dei dati: il pm, infatti, dovrà decidere «entro 48 ore con decreto motivato».


LEGGI ANCHE:

Avvocati, compensi più alti: quando si possono richiedere?

Inviare un messaggio diffamatorio a più PEC: no all’aggravante della diffusione su internet

compensi avvocati più alti

Avvocati, compensi più alti: quando si possono richiedere?

Un avvocato potrà richiedere un compenso più alto rispetto a quello concordato soltanto se ha previsto espressamente tale possibilità, specificando l’importo aggiuntivo se non viene effettuato il pagamento tempestivo del cliente.

Il CNF conferma tale regola nella sentenza 36/2023, dopo aver esaminato il caso di due avvocati che hanno ricevuto una sanzione dal CDD del Veneto per aver richiesto un compenso più alto senza avvisare il cliente della possibilità di maggiorazione.

Questo provvedimento disciplinare ha avuto origine da un esposto presentato da un cliente che aveva affidato agli avvocati l’incarico di gestire la separazione dalla moglie.

Il cliente aveva affermato come l’accordo iniziale sul compenso era successivamente stato modificato dagli avvocati, che avevano richiesto una somma molto più alta.

Dopo che il cliente ha deciso di revocare l’incarico, andando a sostenere un lavoro considerato non soddisfacente da parte degli avvocati, questi avrebbero sollecitato il pagamento del compenso attraverso preavvisi di parcella.

Il cliente ha deciso di contestare la legittimità dei pagamenti, andando a sostenere che questi sarebbero dovuti soltanto al completamento del giudizio. Gli avvocati, invece, hanno ottenuto un parere favorevole da parte del COA veneziano nei confronti delle parcelle relative all’attività che è stata svolta.

Gli avvocati, in seguito, hanno inviato una diffida di pagamento delle parcelle, andando a richiedere un compenso complessivo sette volte più alto rispetto all’accordo previsto inizialmente.

Il CDD sottolinea come gli avvocati hanno deciso di richiedere un compenso più alto senza formulare la riserva di maggiorazione necessaria, andando a violare le norme deontologiche. Gli avvocati hanno dunque impugnato la decisione del CDD, che li aveva sanzionati attraverso un avvertimento per un compenso «circa sette volte maggiore di quello precedentemente concordato».

Il CNF, tuttavia, respinge queste argomentazioni in quanto infondate, ritenendo invece convincente la ricostruzione dei fatti effettuata dal CDD, che si basa su solide prove documentali.

Gli accordi presi sul compenso sembrano essere stabiliti sin dall’inizio dell’incarico, e per questo l’art. 29 del Codice Deontologico Forense ha enfatizzato la necessità che l’avvocato debba esprimere la sua riserva di maggiorazione, al fine di informare adeguatamente i clienti delle possibili conseguenze.

Gli avvocati accusati hanno tentato di difendersi andando a sostenere che la riserva era stata formulata verbalmente. Tuttavia, l’assenza di prove scritte e la corrispondenza formale non hanno convinto il CNF.

La complessità dell’incarico, oltretutto, non potrà essere utilizzata in quanto giustificazione, visto che una strategia concordata e un’analisi attenta avrebbero dovuto stabilire i parametri del compenso.


LEGGI ANCHE:

Inviare un messaggio diffamatorio a più PEC: no all’aggravante della diffusione su internet

Come capire se un testo è stato scritto da un’Intelligenza Artificiale?

diffamazione pec

Inviare un messaggio diffamatorio a più PEC: no all’aggravante della diffusione su internet

Inviare una PEC, anche a più di un destinatario, non costituisce l’aggravante dal terzo comma dell’art. 595 c.p., che punisce la diffamazione.

La norma prevedeva inizialmente l’aggravante per una condotta commessa a mezzo stampa, ma oggi la nozione è quella della pubblicità potenziale, che, visti i nuovi mezzi di comunicazione, potrebbe raggiungere un contenuto diffamatorio.

Tuttavia, immettere su Internet un messaggio è una condotta che la giurisprudenza vede come presunzione di un rischio alto di diffusione di contenuti condivisi. Tuttavia, non è l’utilizzo in sé della rete a dare il via all’aggravante, ma lo strumento utilizzato al fine di comunicare l’opinione considerata diffamatoria.

Siti web e commenti che vengono postati sui social sono considerati molto pericolosi per questa diffusività, anche se lo stesso non possiamo dire per la posta elettronica.

La moderna giurisprudenza ha individuato, come mezzi che danno ampia pubblicità a contenuti diffamatori, la posta elettronica, la PEC o internet. Secondo la Suprema Corte, pubblicare un messaggio attraverso PEC, mail o su siti web comporta diverse potenzialità offensive.

Per i giudici, se si pubblica su un sito o su un social il messaggio offensivo questo verrà diffuso ad un numero indeterminato di destinatari, e dunque, la diffamazione risulta aggravata. Tale presunzione non scatta se si invia una mail o una PEC anche a più di un destinatario.

L’accesso riservato, infatti, tramite credenziali, fa presumere che una comunicazione del genere sia rivolta a una persona specifica. Nella sentenza tuttavia, si prende atto che l’invio di una mail diffamatoria ad una mail a cui possono accedere più soggetti integra l’aggravante.

L’aggravante, in questo caso, è costituita dalla pubblicità data al contenuto diffamatorio verso una platea di persone più ampia. Dunque, la giurisprudenza ha ampliato le ipotesi in cui l’aggravante possa scattare, andando a ricomprendere le nuove tecnologie informatiche e telematiche.


LEGGI ANCHE:

Come capire se un testo è stato scritto da un’Intelligenza Artificiale?

Autorizzata la presentazione alle Camere del ddl Nordio

capire se testo è stato scritto da AI

Come capire se un testo è stato scritto da un’Intelligenza Artificiale?

Nel corso degli ultimi anni, modelli di linguaggio di intelligenza artificiale quali ChatGPT, Bard e Claude hanno fatto dei grandissimi passi da gigante nell’elaborare testi credibili e coerenti. Per un occhio inesperto, infatti, potrebbe essere quasi impossibile distinguere se un contenuto è stato scritto da un umano o da un’intelligenza artificiale.

Ma ci sono alcuni strumenti e alcune tecniche che potrebbero aiutarci a capirlo.

In genere, i modelli di AI vengono addestrati attraverso dati testuali creati dagli esseri umani, generando poi dei contenuti in grado di imitare quelli prodotti dagli umani.

Si tratta di una mole di dati pazzesca, che consente all’AI di raggiungere un certo grado di fluidità e di naturalezza. Tuttavia, grazie ad un’attenta analisi, sarà possibile individuare alcune tipiche caratteristiche dei testi generati dalle AI.

Per prima cosa, prestiamo attenzione al lessico: ChatGPT, Bard e Claude hanno un vocabolario ripetitivo e limitato, e alcuni temi sono ossessivamente ricorrenti. È difficile che in un testo generato da un’intelligenza artificiale ci siano sfumature, espressioni colloquiali o doppi sensi.

Attenzione anche alla sintassi: le frasi generate dall’intelligenza artificiale hanno una struttura più semplice, non c’è traccia della naturale imprevedibilità e complessità che contraddistingue il modo di parlare umano.

Nei testi generati dall’AI, inoltre, manca la creatività e la brillantezza delle idee originali, che vengono espresse anche con lunghi e imperfetti giri di parole, ma piacevoli alla lettura.

Un altro campanello d’allarme è l’assenza di errori di battitura e grammaticali. Questi testi sembrano quasi perfetti, soprattutto in lingua inglese. Quelli umani, invece, hanno delle imperfezioni. Secondo il linguista Noam Chomsky «tali programmi sono bloccati in fase preumana o non umana dell’evoluzione cognitiva. La vera intelligenza si dimostra nella capacità di pensare ed esprimere cose improbabili ma perspicaci».

In ogni caso, nonostante le indicazioni, riuscire a smascherare un testo generato da un’AI potrebbe essere veramente difficile anche per i più esperti, e per questo i ricercatori di tutto il mondo, stanno attualmente lavorando a nuovi strumenti automatici per il rilevamento dei testi creati dall’intelligenza artificiale.

Creatività, coscienza ed empatia

In ogni caso, Tom Goldstein, un docente di informatica presso l’Università del Maryland, è fermamente convinto che tali tool diverranno sempre meno efficaci, visto che l’elaborazione del linguaggio naturale diventerà sempre più sofisticata.

«Questi tipi di rilevatori si basano sul fatto che esistono differenze sistematiche tra testo umano e testo macchina. Ma l’obiettivo di queste aziende è quello di rendere il testo macchina il più vicino possibile al testo umano», spiega.

Dunque, ad oggi non esiste un metodo infallibile per riuscire a determinare con certezza assoluta se un testo proviene da un’AI o da una mano umana. Di certo, per quanto possa progredire la tecnologia, la creatività, la coscienza e l’empatia restano ancora oggi elementi caratteristici degli umani.


LEGGI ANCHE:

Autorizzata la presentazione alle Camere del ddl Nordio

Avvocato e odontoiatra: per il CNF l’iscrizione ai due albi è incompatibile

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto