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Stretta sul sequestro di smartphone e pc: il pm deve indicare le ragioni dell’atto

In arrivo una stretta per quanto riguarda il sequestro di cellulari e di pc durante le inchieste giudiziarie. Questo è quanto previsto dal disegno di legge presentato il 19 luglio in senato da Bongiorno e Zanettin.

Nel testo si vogliono disciplinare i sequestri da parte delle Procure su memorie e sistemi digitali, come pc e smartphone, introducendo anche un articolo pensato ad hoc, il 254 ter del c.p.p.

La proposta di legge deve ancora essere discussa, e segue il giro di vite garantista sulle intercettazioni volute dal Guardasigilli Nordio, che nella sua Riforma amplia il divieto di pubblicare i contenuti delle intercettazioni per determinate fattispecie.

Per i firmatari del dl, il sequestro di smartphone e pc è un’intercettazione telefonica, che «dovrebbe essere circondata da garanzie al pari delle intercettazioni». La selezione dei loro contenuti, invece, «dovrebbe essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell’archivio digitale delle intercettazioni».

Bongiorno e Zanettin citano anche la Cassazione con la sentenza 17604/2023, che stabilise l’illegittimità  del sequestro a fini probatori di questi dispositivi per la «violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità», ove non siano chiare le ragioni specifiche «a un’indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute».

Dunque, con la nuova legge, il pm dovrebbe riuscire ad indicare «le ragioni che rendono necessario il sequestro, in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l’oggetto delle indagini», specificando «le operazioni tecniche da svolgere sullo smartphone e i criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini».

Se ci fosse il «sospetto che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato», nel dl è previsto che l’autorità giudiziaria impartisca «le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l’analisi e l’esame sino all’espletamento».

Si procederà dunque alla duplicazione integrale dei dispositivi su supporti informatici, andando ad assicurare che la copia è conforme all’originale e che non può essere modificata.

Dopo cinque giorni dal sequestro, il pm dovrà avvisare «la persona sottoposta alle indagini, la persone alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori».

Un’altra tempistica che prevede il dl è quella che riguarda il rispetto dei principi di proporzione e di necessità nel processo di selezione dei dati: il pm, infatti, dovrà decidere «entro 48 ore con decreto motivato».


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