Già da tempo il CNF ha avanzato la proposta di riconoscere costituzionalmente il ruolo dell’avvocato modificando l’art.111 della nostra Carta fondamentale.
Al momento, l’articolo recita così:
«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].»
La richiesta del CNF è quella di aggiungere che «nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati» e che solo «in casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale», specificando che «l’avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense».
Della proposta fa parte anche l’idea che «la funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell’avvocato» debba essere gestita «da un organo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni» e contro le cui decisioni sia ammesso il ricorso per Cassazione.
L’importanza di riconoscere costituzionalmente il ruolo dell’avvocato è stata al centro dell’intervento del presidente del CNF Mascherin durante il convegno dedicato ai 70 anni del Consiglio d’Europa e ai 60 anni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo tenutosi a Venezia lo scorso dicembre 2019.
Ecco un riassunto dei punti salienti del suo discorso.
L’AVVOCATO IN COSTITUZIONE COME ELEMENTO EQUILIBRATORE
Mascherin ha ricordato ciò che diceva Hegel: che la giurisdizione è il riflesso della società e non una funzione dello Stato.
Nella nostra Costituzione quando si parla di giurisdizione si parla di magistratura.
E se vogliamo che questa sia una vera garanzia per i cittadini, dobbiamo assicurarci che sia forte e indipendente dalla politica e da ogni altro potere.
Ciò è ancora più importante in questo periodo storico, caratterizzato da minacce alla democrazia che rischiano di comprimere l’autonomia e l’indipendenza della giurisdizione non solo in paesi totalitari, ma anche in Italia.
Si vede, per esempio, una crescente aggressione alla discrezionalità dei magistrati, sotto forma di normative che già contengono in qualche modo in sé la decisione finale a cui si vuole puntare (come nel caso della legittima difesa), stringendo la libertà del giudice.
Un’altra forma di aggressione viene dalla pressione mediatica. Basti pensare al dibattito sulla prescrizione e alla tendenza a semplificare la materia che ha portato però alla sua banalizzazione. Ciò che sta succedendo è che non si fanno più norme guardando alla Costituzione, ma puntando al consenso, basandosi sui sondaggi.
Mascherin ha ricordato che la giurisdizione è maestra della dialettica, del confronto, del rispetto delle opinioni e della disponibilità a cambiare tali opinioni. Pertanto, i conflitti andrebbero affrontati con la mediazione e non con la forza.
E se la giurisdizione è lo specchio di una società, allora le aggressioni attuali sono il sintomo di una fase critica di questa, durante la quale viene privilegiata la forza, sotto forma di violenza del linguaggio. Questa è una deviazione rispetto a ciò che prescrive la Costituzione.
L’impegno a salvaguardare la giurisdizione è quindi non solo tecnico, ma anche culturale e sociale.
Per giungere a una magistratura davvero indipendente e forte è necessario un elemento equilibratore del suo potere, un elemento tecnico che non sia esterno alla magistratura, che non sia un soggetto politico o economico e che non sia il popolo.
Può essere solo l’avvocatura, il cui potere deriva dall’applicazione delle regole.
Se vogliamo una Magistratura costituzionalmente forte, ci vuole quindi un’Avvocatura costituzionalmente forte.
Il presidente del CNF ha concluso il suo intervento sull’importanza di riconoscere costituzionalmente il ruolo dell’avvocato con queste parole: «l’idea che vorremmo inserire in Costituzione è che il cittadino ha diritto al giudice non condizionabile e forte, ma deve aver diritto anche a un avvocato non condizionabile, autonomo e indipendente.
Ed è anche necessario blindare la riserva dell’avvocato nel processo, cosa che oggi è gestita con una sola legge ordinaria.
La presenza in costituzione creerebbe un ombrello per qualsiasi normativa di aggressione dell’autonomia dell’avvocato, anche economica.
In questo momento la magistratura è piuttosto neutra sull’idea dell’avvocato in costituzione, ritenendo forse che non la riguardi, quando invece è così.
Gandhi diceva che è impossibile non aver paura, ma se la causa è giusta bisogna saperla vincere.
È importante aver chiaro che avvocati e magistrati, quindi la giurisdizione, sono il simbolo di giusta causa e quindi non c’è bisogno di temere la costruzione di una giurisdizione capace di far fronte agli attacchi alle nostre democrazie evolute».
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