Redazione 15 Aprile 2025

Testamento valido anche con monosillabi: la Cassazione dà ragione al de cuius

Il testamento è valido anche se il testatore, affetto da un grave deficit motorio, ha espresso la propria volontà con semplici monosillabi o movimenti della testa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9534 depositata ieri, respingendo i ricorsi dei fratelli del de cuius, che contestavano la validità dell’atto per presunta assenza di una chiara dichiarazione di consenso.

Secondo i giudici della Seconda sezione civile, “la modalità espressiva adottata dal testatore era perfettamente coerente con le sue condizioni fisiche, senza che ciò infici la genuinità e la piena manifestazione della volontà testamentaria”. Confermata così la decisione della Corte d’appello di Genova, che aveva accertato come l’infermità fosse di natura motoria, senza intaccare la capacità di intendere e volere.

Il de cuius, si legge in sentenza, risultava lucido sia nel procedimento per l’interdizione, conclusosi con una semplice inabilitazione, sia nei colloqui con il consulente tecnico d’ufficio e i medici curanti. Il notaio, rispettando le formalità previste dall’art. 603 del codice civile, aveva letto la scheda testamentaria alla presenza dei testimoni, raccogliendo le conferme da parte del testatore secondo le modalità a lui possibili.

La Suprema Corte ribadisce: “Non si può negare validità al consenso manifestato attraverso monosillabi o movimenti del capo, se questa è l’unica forma di comunicazione compatibile con lo stato fisico del testatore, e se tale volontà risulta chiara e coerente”.

Sul fronte procedurale, la Cassazione ha inoltre respinto l’eccezione relativa alla presenza di giudici onorari nel collegio d’appello. Ha infatti ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41/2021, ha ritenuto temporaneamente tollerabile la partecipazione dei giudici ausiliari nei collegi, in attesa della piena attuazione della riforma della magistratura onoraria, fissata al 31 ottobre 2025.

Fino a tale data, dunque, le sentenze emesse con la partecipazione dei giudici onorari non possono essere annullate solo per questo motivo.


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