Redazione 15 Gennaio 2025

Ricorso inammissibile per errore PEC: la protesta dei penalisti

La decisione della prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 47557/2024, ha suscitato indignazione tra i penalisti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato a una presunta casella PEC “sbagliata”, basandosi su un’erronea interpretazione normativa.

La denuncia dell’UCPI
In una nota, l’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha espresso incredulità verso la decisione, evidenziando che il provvedimento istitutivo del 9 novembre 2020, aggiornato il 16 giugno 2021, attribuiva alle PEC solo una funzione generica per il deposito degli atti, senza specificare una destinazione vincolante per il tipo di documento.

L’UCPI sottolinea che eventuali suddivisioni interne delle caselle PEC sono frutto di provvedimenti organizzativi adottati dai capi degli uffici giudiziari, privi di forza normativa e dunque non vincolanti. Pertanto, una loro inosservanza non può giustificare la grave conseguenza di dichiarare inammissibile un ricorso.

Un pericoloso precedente
La giunta dell’UCPI ha messo in luce l’incoerenza rispetto a precedenti pronunce, anche della stessa sezione della Cassazione, dove erano stati ritenuti validi depositi inviati a caselle genericamente attribuite agli uffici giudiziari, senza penalizzare errori formali del tutto irrilevanti per il diritto di difesa.

L’appello dei penalisti
L’UCPI ha ribadito la necessità di garantire uniformità nell’applicazione delle norme del processo penale telematico, a tutela dei diritti fondamentali della persona e del ruolo dell’avvocato difensore. “Non possiamo accettare – si legge nella nota – che il diritto alle impugnazioni venga compromesso da formalismi procedurali che non hanno alcuna giustificazione sostanziale”.

Un invito al ripensamento
I penalisti auspicano che questa sentenza rimanga un episodio isolato e che sia trovata una soluzione per mitigarne gli effetti negativi. “La transizione al processo penale telematico deve essere accompagnata da regole chiare e applicate in modo uniforme, evitando che indebiti formalismi ledano i diritti di difesa”, conclude l’UCPI.


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