PEC: dal 1° ottobre sanzioni per chi non comunica il domicilio digitale

PEC: dal 1° ottobre sanzioni per chi non comunica il domicilio digitale

Come stabilito dal Decreto “Semplificazioni” (DL. 76/2020), dal 1° ottobre aziende e professionisti sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC, o meglio il proprio domicilio digitale, al Registro Imprese o all’ordine professionale di appartenenza.

Chi ha già comunicato il proprio indirizzo PEC valido al Registro Imprese o all’ordine professionale di riferimento è già in regola con l’obbligo di comunicazione e non deve preoccuparsi.
Vediamo ora cosa succede in caso di inadempimento.

DOMICLIO DIGITALE: IMPRESE INADEMPIENTI

Le imprese che non comunicano il proprio domicilio digitale rischiano le seguenti sanzioni economiche:
tra i 206 e i 2.064 €, per le società,
tra i 30 a 1548 € per le imprese individuali.

Va notato che il Registro Imprese può assegnare d’ufficio al soggetto inadempiente un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile all’indirizzo impresa.italia.it. Questo domicilio sarà valido solo per ricevere comunicazioni e notifiche e sarà accessibile tramite identità digitale (SPID, CNS e CIE).

DOMICLIO DIGITALE: PROFESSIONISTI INADEMPIENTI

Per i professionisti iscritti a un albo non sono previste sanzioni economiche, ma l’ordine può diffidare il professionista ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni e, in caso di ulteriore inadempienza, può sospendere il professionista fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Per i professionisti non iscritti a ordini o collegi non sono previste sanzioni di alcun genere e possono pertanto continuare a non avere un domicilio digitale/indirizzo PEC.

COSA FARE

Per assicurarsi di essere in regola con l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale bisogna:
– verificare di possedere un indirizzo PEC attivo e in regola,
– verificare l’iscrizione del domicilio digitale presso il Registro delle Imprese attraverso il cassetto digitale dell’imprenditore,
– verificare la presenza della propria attività sul sito www.registroimprese.it 

Nel caso non si fosse in possesso di una PEC, potete richiedere a Servicematica l’attivazione di una casella. Scopri di più sulla PEC Servicematica.

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