La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45843/2024, ha escluso la possibilità di retrodatare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato per i procedimenti antecedenti alla riforma Cartabia. La norma introdotta dal Dlgs 150/2022, che consente di far rilevare la mancata tempestività dell’iscrizione da parte del pubblico ministero, non è retroattiva e non può essere applicata ai procedimenti pendenti che risalgono a prima della sua entrata in vigore, fissata al 30 dicembre 2022.
Il caso in esame riguardava un’iscrizione effettuata dal pubblico ministero nel marzo 2022, ben prima della riforma. La difesa dell’imputato aveva invocato la retrodatazione dell’iscrizione, ritenendo che la norma rappresentasse il recepimento di orientamenti giurisprudenziali preesistenti e favorisse i diritti dell’imputato. Tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la nuova disposizione non può essere applicata retroattivamente in assenza di una norma transitoria, e che non si configura un caso di retroattività favorevole.
Di conseguenza, per tutti i procedimenti in cui l’iscrizione nel registro delle notizie di reato sia avvenuta prima del 30 dicembre 2022, non è possibile applicare il rimedio della retrodatazione. In questi casi, rimane valida la possibilità per il pubblico ministero di retrodatare l’iscrizione autonomamente, qualora non fosse stato possibile procedere immediatamente. Se tale facoltà non viene utilizzata, il giudice può valutare eventuali conseguenze disciplinari per l’inadempimento.
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