Redazione 11 Settembre 2024

Stalking e revenge porn: rilevante anche l’invio delle foto al figlio della vittima

Il caso ha visto T.G. accusato di molestie e minacce nei confronti di C.G., sua ex amante. I giudici hanno accertato che T.G. aveva tormentato C.G. dopo la fine della loro relazione, inviando messaggi offensivi e immagini sessualmente esplicite ai figli e al marito della donna. Questi comportamenti hanno causato a C.G. un grave stato d’ansia e la necessità di cambiare drasticamente la sua vita.

La Corte di Cassazione, con sentenza 28 agosto 2024, n. 33230, ha confermato che l’immagine diffusa da T.G., che ritraeva C.G. a seno nudo in un contesto intimo, rientra nella definizione di contenuto sessualmente esplicito secondo l’articolo 612-ter del Codice Penale. Nonostante le argomentazioni del ricorrente, la Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, incluso quello che contestava l’applicazione del reato di revenge porn come parte del reato di stalking.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato, dopo la contestazione della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la sua condanna., e T.G. è stato condannato al pagamento delle spese processuali.


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