In un caso che vede tra i protagonisti una compagnia di assicurazione e che è soggetto alla mediazione obbligatoria, il giudice impone la mediazione e rinvia l’udienza a un momento successivo.
Nel rispetto della normativa emergenziale legata alla pandemia, l’udienza è tenuta con trattazione scritta.
Il giudice rileva però che la compagnia di assicurazione ha rifiutato di dare inizio alla mediazione.
Essendo la mediazione obbligatoria per la materia del caso, il rifiuto della parte è in contrasto con il contenuto dell’art. 8 del d.l. n. 28/10, di cui riportiamo il contenuto:
Testo dell’art. 8 del d.l. n. 28/10 sul procedimento di mediazione
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
[5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.]
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE
Il giudice condanna allora l’assicurazione a pagare una sanzione pari al contributo versato per il giudizio, con la possibilità di valutare la condotta della parte anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.
Il testo della sentenza
Il 4 maggio 2021, dovendosi tenere l’udienza con la modalità della trattazione scritta di cui all’art. 221 della legge n. 77/20 in materia di misure di contenimento dei contagi da Covid-19, il Giudice
– lette le note di udienza depositate telematicamente dalle parti […] e rilevato che parte convenuta non si è resa disponibile a discutere la causa in sede di mediazione, avendo rifiutato di dare inizio alla discussione
– tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione in questione e considerato che il contegno di parte convenuta rappresenta, di fatto, una mancata partecipazione alla mediazione, avendo impedito il realizzarsi delle finalità per le quali è stato introdotto l’istituto in esame
– letto l’art. 8 del d.l. n. 28/10 condanna (…), al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell’importo di euro 518,00 pari al contributo versato per il giudizio, ferma restandola valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.
– concede poi alle parti i chiesti termini ex art. 13, comma 6, c.p.c.e rinvia la causa al21/04/2022, ore 10.30 per il prosieguo.
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