È valida la procura scritta su un foglio separato e poi allegato al ricorso?
E se nella stessa mancasse un qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata, potrebbe essere ritenuta una procura speciale?
Quali sono le conseguenze per un avvocato nel caso il ricorso venisse respinto?
IL CASO
Un avvocato impugna una sentenza a fronte di una procura con cui la parte lo autorizza a rappresentarla e difenderla «in ogni grado del presente giudizio, nei conseguenti processi esecutivi ed eventuali giudizi di opposizione è chiamata in garanzia» e con cui gli viene data facoltà di «transigere, conciliare, rinunziare agli atti del presente giudizio, farsi sostituire», di «presentare istanza di mediazione ex articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28/2010 nonché a comparire agli incontri che verranno all’uopo fissati, con promessa di rato e valido del suo operato» e «di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione».
La procura, come già suggerito, è presentata su un foglio a parte spillato al ricorso.
PROCURA GENERICA E SU FOGLIO SEPARATO: PERCHÈ IL RICORSO È INAMMISSIBILE
Con l’ordinanza 21335/2020, la Cassazione decide che tale ricorso sia da considerarsi inammissibile perché la procura così scritta e «estesa su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso (e non al margine o in calce di quello) non è una procura speciale».
In particolare, la dicitura «in ogni grado del presente giudizio» potrebbe tranquillamente riferirsi a qualsiasi tipo di iniziativa giudiziaria. Manca, insomma, un minimo, tenue, persino indiretto riferimento alla sentenza impugnata.
La Cassazione ricorda che la giurisprudenza della propria Corte è sempre stata coerente nel giudicare «inammissibile il ricorso per Cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali» (cfr., ex multis, Cass. n. 1525/2020, n. 17708/2019, n. 28146/2018).
Nulla di nuovo, insomma.
LE CONSEGUENZE PER L’AVVOCATO
Dato che il ricorso per Cassazione risulta inammissibile perché manca una procura valida, e che l’attività processuale a cui è riferita prevede che la responsabilità ricada esclusivamente sull’avvocato, è proprio su di lui che ricadrà l’onere delle spese del giudizio e anche del contributo unificato con importo raddoppiato (Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, come novellato dalla L. n. 228/2012).
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