Tra le tante novità che molti avvocati hanno sperimentato durante il lockdown, il lavoro da casa/smart working è certamente una delle più significative. Per alcuni è stata una rivelazione positiva, capace di migliorare il rapporto tra vita privata e professione; per altri, esattamente l’opposto: call all’ora di cena, messaggi e notifiche in continuazione, reperibilità costante e mai una vera pausa.
E se un avvocato volesse prendersela, una pausa? Se volesse sparire e non rispondere più a chiamate, messaggi e mail dei suoi assistiti?
Diciamo subito che non esiste alcuna norma che forzi l’avvocato a essere sempre reperibile. Come tutti, anche lui ha una vita privata e necessita di momenti per staccare. Nonostante ciò, il Codice Deontologico impone degli obblighi che, in qualche modo, gli impediscono di sparire totalmente.
LA REPERIBILITÀ DELL’AVVOCATO E IL DOVERE DI INFORMAZIONE
Oltre ai doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza, esiste anche il dovere di informazione.
L’art. 27 del Codice Deontologico dice:
1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
In sostanza, l’avvocato deve informare il cliente al momento del conferimento del mandato e durante lo svolgimento dell’incarico, solo se strettamente necessario o se il cliente ne fa richiesta. Ciò non significa affatto che debba essere costantemente reperibile, ma certamente non può permettersi di sparire completamente.
SE L’AVVOCATO SPARISSE…
Se l’avvocato sparisse, smettesse di rispondere a mail e chiamate, e non offrisse le informazioni che è obbligato a dare, potrebbe incorrere in problemi.
Di fatto, il suo comportamento risulterebbe essere un vero e proprio inadempimento che minerebbe il rapporto di fiducia con il cliente, il quale potrebbe decidere di revocare il mandato e rivolgersi all’Ordine che valuterebbe un eventuale provvedimento disciplinare.
La revoca del mandato imporrebbe all’avvocato irreperibile la restituzione al cliente di tutti i documenti, ma manterrebbe intatto il diritto a vedersi pagato il lavoro svolto.
Nel caso in cui l’irreperibilità causasse al cliente dai danni dimostrabili (es.: prescrizione), questo potrebbe chiedere e ottenere il risarcimento.
In conclusione, come spesso accade, è tutta questione di equilibrio: gli avvocati hanno tutto il diritto di prendersi una pausa, fare una vacanza o “staccare” a patto che offrano, appena possibile, tutti gli aggiornamenti, le informazioni e le risposte ai dubbi e alle domande che i clienti pongono loro.
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