Torniamo a parlare della tempestività delle notifiche, tema che continua a genera confusione.
Con l’ordinanza 18235/2020, la Cassazione offre nuovamente una prospettiva chiarificatrice.
IL CASO
L’ordinanza si riferisce a un ricorso presentato dopo che il giudice d’appello ha ritenuto tardiva un’impugnazione notificata via PEC oltre le 23 dell’ultimo giorno disponibile e, quindi, perfezionata alle 7 del giorno seguente (ex art. 16 D.L. 179/2012), quando ormai il termine per presentare era scaduto.
La Cassazione ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, richiamando quanto indicato in una precedente ordinanza emessa in aprile 2019 (n. 75/2019).
In quel caso, la Cassazione analizzava il tema della tempestività della notifica dichiarando incostituzionale l’art. 16 del D.L. 179/2020 nella parte in cui indica che «la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta».
LA TEMPESTIVITÀ DELLA NOTIFICA. DIFFERENZE TRA DESTINATARIO E MITTENTE
L’approccio indicato nell’art.16 limita però l’esercizio del diritto alla difesa da parte del notificante.
Il motivo è semplice.
Il divieto di notifica oltre le 21, e il relativo perfezionamento alle 7 del giorno successivo, è stato creato per tutelare il destinatario ed evitare che questi continui a controllare la propria casella PEC in una fascia oraria che si presume dedicata al riposo.
Tale tutela non ricade però sul mittente, al quale viene invece imposto un limite che gli impedisce di sfruttare tutto il tempo a sua disposizione. Tempo che l’art. 155 c.p.c. conteggia in giorni e che, nel caso di impugnazione, si protrae fino alle 24 dell’ultimo giorno disponibile.
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