Roma — Non basta affidarsi al commercialista: se quest’ultimo commette errori negli adempimenti fiscali, a risponderne è comunque il contribuente. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 13358 depositata il 20 maggio 2025.
Il caso riguardava un professionista del settore ingegneristico che aveva incaricato un commercialista di gestire le proprie dichiarazioni fiscali. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato all’ingegnere la detrazione indebita di IVA per fatture inesistenti e la dichiarazione di un credito fittizio. Nonostante le difese e i vari gradi di giudizio tributario, l’accertamento fiscale è stato confermato fino in Cassazione.
La Suprema Corte ha sottolineato che il contribuente ha il dovere di controllare l’operato del professionista incaricato, richiedendo, ad esempio, ricevute telematiche di presentazione e documenti comprovanti gli adempimenti eseguiti. Solo nel caso in cui il commercialista abbia agito con dolo o in maniera fraudolenta — ad esempio falsificando documenti o occultando le proprie omissioni — e il cliente abbia dimostrato di aver esercitato una concreta vigilanza, il contribuente può essere sollevato da responsabilità.
“Non basta affidare un incarico: occorre verificare che venga svolto correttamente”, recita in sostanza la motivazione, che conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza tributaria.
Il ricorso del contribuente è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di un ulteriore contributo unificato.
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