Se gli allegati della notifica via Pec sono illeggibili il destinatario deve informare il mittente

Nelle notificazioni tramite Pec, se il messaggio che perviene regolarmente al destinatario riporta gli estremi fondamentali per la notificazione, si denota la «nullità», e non la «inesistenza» della notificazione in caso di presenza di anomalie che rendano illeggibili gli allegati.

Il destinatario dovrà informare il mittente di eventuali difficoltà per quanto concerne la presa visione di tali allegati. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza 30082/2023 del 30/10/2023.

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La Corte d’Appello aveva già dichiarato l’improcedibilità dell’appello da parte del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca contro una sentenza nella quale il Tribunale aveva accolto le richieste avanzate da impiegati amministrativi per quanto concerne il diritto all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Il ricorso in appello era stato depositato in cancelleria, ed integrato con il decreto di fissazione dell’udienza. L’Avvocatura dello Stato aveva trasmesso al difensore dei ricorrenti un messaggio a mezzo Pec, che conteneva la menzione degli atti notificati allegati al messaggio.

Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ritenuto, vista la dimensione degli atti, ovvero di 1 byte, che si trattasse di file vuoti. Dunque, per il giudice, la notificazione dell’atto era «inesistente», a causa della «totale mancanza materiale dell’atto da notificare».

Il Ministero ha proposto ricorso per Cassazione, contestando di non aver preso in considerazione anche il dovere del destinatario della notificazione di procedere con la segnalazione al notificante di anomalie per quanto concerne l’invio degli atti tramite Pec, oltre ad aver trattato come «inesistente» una «mera irregolarità, o, al più, di nullità della notificazione».

Più volte la Cassazione ha messo in guardia il giudice circa la necessità di considerare la «inesistenza» della notificazione in quanto residuale, poiché è «configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto» (Cassazione, Sezioni Unite, 14916/2016).

Nello specifico, la trasmissione degli atti, così come la consegna, sono avvenuti correttamente. Si rileva, tuttavia, la «totale mancanza materiale dell’atto, perché gli allegati, pur menzionati nel messaggio di posta elettronica certificata, risultano inconsistenti, come desumibile dall’indicazione delle dimensioni pressoché nulle dei relativi documenti informatici».

La Corte di legittimità, viste le dimensioni degli allegati, ribadisce il dovere del destinatario di «informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via Pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente» (Cassazione 4624/2020).

Per la Cassazione è decisivo il fatto che la Pec trasmessa al difensore riportava precisamente l’oggetto della notificazione, la sua provenienza, i nomi degli appellati e il numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d’Appello.

Viene dunque esclusa la «inesistenza» della notificazione vista l’idoneità della conoscenza dell’oggetto. Per concludere, la Cassazione, «obbliga il giudice d’appello a fissare un termine perentorio per la rinnovazione che “impedisce ogni decadenza” secondo la regola generale contenuta nell’articolo 291 codice procedura civile, che prescinde da qualsiasi valutazione sulla incolpevolezza del notificante».


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