Redazione 9 Luglio 2025

Rimborsi chilometrici ai professionisti associati: deducibilità integrale se documentati

Nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia fiscale e, in particolare, sulla deducibilità dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai professionisti associati. Con l’ordinanza n. 18364 del 5 luglio 2025, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui le spese di trasporto sostenute con mezzi propri dai singoli associati e rimborsate dall’associazione professionale possono essere dedotte integralmente, a condizione che siano strettamente inerenti all’attività esercitata e correttamente documentate.

La questione affrontata riguardava uno studio legale associato, che aveva corrisposto ai propri associati rimborsi chilometrici per l’utilizzo di veicoli privati nello svolgimento di incarichi professionali. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità piena di tali spese, sostenendo che rientrassero nel limite del 40% previsto dall’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), applicabile ai mezzi di trasporto utilizzati per attività professionale.

La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all’Agenzia, rigettando il ricorso dell’associazione. A seguito di tale decisione, i professionisti interessati avevano presentato ricorso in Cassazione, evidenziando come la limitazione fissata dall’articolo 164 TUIR riguardasse solo i veicoli di proprietà dell’associazione e non i rimborsi spese riconosciuti per l’uso di mezzi personali.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, sottolineando che la norma invocata dall’Amministrazione finanziaria costituisce una disposizione speciale, riferita esclusivamente ai casi in cui i mezzi di trasporto siano nella disponibilità diretta dell’associazione. Obiettivo della norma è, infatti, limitare la deducibilità di costi legati all’uso promiscuo di veicoli intestati all’associazione e impiegati sia per fini professionali che privati.

Tale disciplina non può essere estesa, ha precisato la Corte, ai rimborsi spese erogati per l’utilizzo di veicoli di proprietà degli associati, quando questi ultimi sostengono direttamente il costo per spostamenti effettuati nell’ambito della loro attività professionale. In questi casi, trova applicazione la regola generale contenuta nell’articolo 54 del TUIR, secondo cui le spese sono deducibili se inerenti all’attività e adeguatamente documentate.

A supporto di questa lettura, la Cassazione ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali, tra cui l’ordinanza n. 776 del 2022, ribadendo la distinzione tra costi sostenuti direttamente dall’associazione per i propri mezzi e rimborsi corrisposti ai professionisti associati per spese anticipate nell’interesse dell’associazione stessa.

Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte chiarisce che, in presenza del requisito dell’inerenza e di una documentazione idonea a dimostrare il collegamento tra la spesa e l’attività professionale, i rimborsi chilometrici corrisposti per l’uso di veicoli privati devono considerarsi integralmente deducibili da parte dell’associazione. Resta fermo, però, l’onere della prova a carico del contribuente.

Tra i documenti richiesti per attestare l’effettiva inerenza figurano registri chilometrici, ordini di incarico, agende professionali, fatture e qualsiasi altra evidenza utile a dimostrare la diretta connessione tra l’attività svolta e la trasferta effettuata.

La decisione della Corte ha comportato l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di merito, che dovrà ora riesaminare la vicenda tenendo conto del principio di diritto formulato e verificare se la documentazione presentata dai ricorrenti sia sufficiente a dimostrare la deducibilità dei rimborsi contestati.

Oltre alla valutazione sul merito della controversia fiscale, il giudice dovrà anche pronunciarsi sulla ripartizione delle spese di lite relative a tutti i gradi del procedimento.


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