Se un ricorso risulta tardivo in quanto depositato poco dopo la mezzanotte dell’ultimo giorno utile, per un problema di lentezza di caricamento del sistema, viene riconosciuta la sussistenza dell’ipotesi della causa non imputabile e di errore fatale, con rimessione in termini.
Questo secondo quanto affermato, con l’ordinanza 6944 dell’8 marzo 2023 dalla Corte di Cassazione.
Bisogna ricordare che la remissione in termini è possibile soltanto a condizione che il ritardo dell’impugnazione sia causato da un fatto incolpevole ed oggettivo, senza rilevare difetti di comunicazione o ulteriori motivazioni che non hanno un reale fondamento.
Interviene sul punto anche l’ordinanza 9945/2020 della Corte di Cassazione, con la quale si stabilisce che il soggetto, se deposita una richiesta di rimessione a causa di tardiva impugnazione, dovrà dimostrare che il ritardo in questione non poteva essere a lui imputabile.
In questo caso, il Tribunale di Napoli, con decreto dell’11 maggio 2021, aveva dichiarato l’inammissibilità della rimessione in termini, visto il ricorso messo in atto contro il provvedimento della Commissione territoriale, proposto oltre il termine dei 30 giorni, così come stabilito dal DL 25/2008, art. 35-bis.
Il ricorrente, contro la sentenza, ha adito la Corte di Cassazione, illustrando e proponendo tre motivi differenti di ricorso. In particolar modo, il ricorrente afferma che l’istanza di remissione depositata dal legale era meritevole di accoglimento, poiché i pochissimi minuti di ritardo nel deposito del ricorso erano completamente imputabili ad un problema di tipo informatico.
Con l’ordinanza 6944/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando allo stesso tribunale per un nuovo esame per la decisione impugnata e per regolamentare le spese di giudizio di legittimità. Il Collegio ribadisce che il deposito telematico di un atto processuale, se soggetto ad un errore fatale non a carico del mittente, è riconducibile all’impossibilità del sistema di caricare l’atto all’interno del fascicolo telematico.
Il cancelliere, dunque, vedendosi impedita l’accettazione del deposito, non determinerà alcun effetto invalidante, poiché non è presente il pieno raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c. comma 3).
E’ necessaria la dimostrazione della decadenza in quanto determinata da una causa non direttamente imputabile alla parte e cagionata da fattori estranei alla sua volontà. Dunque, si conclude che la tardività del deposito, in quanto causata da un problema di tipo informatico, renda ammissibile il ricorso per la rimessione in termini.
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