Il 17 dicembre 2021 Gazzetta Ufficiale pubblica il Dpr 29 ottobre 2021, n. 214, “Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato”. Principalmente, il provvedimento chiarisce che l’Avvocatura dello Stato è ordinata secondo alcuni criteri. Vediamoli assieme.
Avvocatura dello Stato: cos’è e come funziona, ecco i suoi compiti da regolamento
Innanzitutto, ricordiamo che l’Avvocatura dello Stato si identifica come quell’organo che si occupa della tutela e rappresentanza dello Stato. È previsto dall’ordinamento giuridico italiano al fine di risolvere le controversie legali avverso le controparti.
Come chiarisce il provvedimento, l’Avvocatura dello Stato è ordinata secondo i seguenti criteri:
- Articolazione degli uffici per eseguire funzioni in maniera omogenea;
- Collegamento e coordinamento delle attività degli uffici rispettando così il principio di collaborazione. In tal modo, si valorizzerà la comunicazione interna ed esterna e l’interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- Trasparenza attraverso una specifica struttura che informerà cittadini e amministrazioni. Per ciascun procedimento si attribuisce ad un unico ufficio la responsabilità complessiva dello stesso;
- Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici. In luce alle esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle Istituzioni dell’Unione europea.
Ora, specifichiamo che toccherà al Segretario generale adottare ogni anno le migliori direttive da seguire. Inoltre, egli sarà anche titolare dell’informazione e della comunicazione istituzionale, attraverso l’Ufficio stampa. Infine, egli si può avvalere della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato fiduciariamente scelti per svolgere le sue funzioni.
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Attribuzioni dei dirigenti per l’Avvocatura dello Stato, ora coordinata da regolamento
A questo punto, quali saranno le attribuzioni dei dirigenti?
L’articolo 7 chiarisce che i dirigenti esercitano i compiti e assumono le responsabilità previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, essi:
- Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale e, in sede locale, all’Avvocato distrettuale;
- Curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario generale. Nel farlo, adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate delegati dal Segretario generale nell’ambito delle sue direttive e, in sede locale, di quelle dell’Avvocato distrettuale;
- Svolgono tutti gli altri compiti che Segretario generale delega loro;
- Dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici ad essi affidati e dei responsabili dei procedimenti amministrativi. In caso di inerzia, esercitano i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali del proprio ufficio;
- Effettuano la valutazione del personale da assegnare agli uffici ad essi affidati. Questo nel rispetto del principio del merito e ai fini della progressione economica e tra le aree. Inoltre, della corresponsione di indennità e premi incentivanti;
- Forniscono le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.
Essi sono responsabili del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti:
- Attuazione delle direttive che il Segretario generale (o l’Avvocato distrettuale in sede locale) impartisce loro;
- Gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate;
- Entro il 31 marzo di ogni anno presentano al Segretario generale (in sede locale anche all’Avvocato distrettuale) una relazione complessiva sull’attività dell’anno precedente.
Il valore dell’Avvocatura dello Stato per la transizione digitale dell’amministrazione: cosa dice il Regolamento
A questo punto, su accordo del Segretario generale l’Avvocato generale nomina il responsabile per la transizione digitale. Questa avviene tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali. L’incarico dura al massimo cinque anni ed è rinnovabile non più di una volta.
Dunque, toccherà a questa figura curare i rapporti con le autorità e le amministrazioni che hanno competenze in ambito informatico. A tal proposito, si fa riferimento ai processi giurisdizionali telematici, e si definisce la strategia per l’assolvimento dei compiti di cui al dl 7 marzo 2005, n. 82.
Infine, si istituisce il “Servizio studi e formazione professionale”. In tal modo, si consente all’Avvocatura dello Stato di dotarsi di una struttura che monitori l’evoluzione normativa e giurisprudenziale. Inoltre, questa fornirà agli avvocati e ai procuratori dello Stato gli strumenti necessari a svolgere l’attività professionale.
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