Con l’Ordinanza n. 27618 del 24 ottobre 2024, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che la notifica dell’atto di appello effettuata via PEC è giuridicamente inesistente se avviene prima dell’attivazione del processo tributario telematico nella regione del giudice adito. Questa inesistenza non può essere sanata dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato, poiché non si applica il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall’articolo 156 del codice di procedura civile.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il 2007, e il contribuente C.D. aveva presentato appello dopo un parziale rigetto da parte della C.T.P. di Roma. La C.T.R. aveva poi riformato la sentenza di primo grado, ma ora, a causa della notifica non valida, la sentenza di primo grado risulta definitiva.
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