Con l’Ordinanza n. 27618 del 24 ottobre 2024, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che la notifica dell’atto di appello effettuata via PEC è giuridicamente inesistente se avviene prima dell’attivazione del processo tributario telematico nella regione del giudice adito. Questa inesistenza non può essere sanata dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato, poiché non si applica il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall’articolo 156 del codice di procedura civile.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il 2007, e il contribuente C.D. aveva presentato appello dopo un parziale rigetto da parte della C.T.P. di Roma. La C.T.R. aveva poi riformato la sentenza di primo grado, ma ora, a causa della notifica non valida, la sentenza di primo grado risulta definitiva.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Sentenza già scritta: la scoperta dell’avvocato durante il processo
Nonostante il processo per maltrattamento non fosse ancora concluso, era già stata scritta la sentenza di condanna. Il difensore dell’imputato ha casualmente scoperto il dispositivo…
Approvato il ddl di riforma della giustizia: via libera alla separazione delle carriere e al sorteggio per il CSM
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di riforma della giustizia, un provvedimento che mira a separare le carriere…
Donne e lavoro: parità di genere solo sulla carta
Parità di genere? Solo sulla carta. Secondo gli ultimi dati raccolti da Jobiri, per riuscire a inserirsi nel mercato del lavoro e per costruire un…