Un legale difensore non ha l’obbligo di indicare negli atti il proprio indirizzo PEC, ma non può nemmeno indicarne uno diverso da quello comunicato al Consiglio d’Ordine d’appartenenza o limitarne la validità alle sole comunicazioni di cancelleria. Deve però indicare il proprio codice fiscale, da cui è poi possibile ricavare l’indirizzo PEC attraverso il registro INI-PEC.
PIÙ DI UN LEGALE DIFENSORE E USO LIMITATO DELL’INDIRIZZO PEC
Una lavoratrice chiama in causa il datore di lavoro per vedersi riconoscere il mancato inquadramento a un livello superiore e ottenere il pagamento delle differenze retributive accumulate.
Il Tribunale accoglie le richieste ma il datore ricorre e la Corte d’Appello riforma in parte la sentenza di primo grado.
Costituitasi nel giudizio d’appello, la lavoratrice sostiene che l’impugnazione da parte del datore sia stata tardiva. Il ricorso è infatti stato depositato oltre il termine breve calcolato a partire dalla notifica via PEC della sentenza di primo grado.
Il Tribunale rigetta tale eccezione e fa notare che la società del datore aveva:
– nominato due difensori con mandato disgiunto,
– eletto il domicilio presso un terzo legale,
– indicato gli indirizzi PEC dei primi due come riferimenti per tutte le comunicazioni,
– la notifica della sentenza di primo grado è stata eseguita all’indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario.
La notifica risulta nulla ai fini della decorrenza del termine breve, proprio perché le comunicazioni avvenivano attraverso gli indirizzi PEC degli altri legali.
La lavoratrice porta la questione in Corte di Cassazione.
Secondo lei, la mancanza dell’indirizzo PEC del legale domiciliatario nella comparsa di costituzione della società in primo grado è irrilevante.
Ogni avvocato è infatti dotato di un proprio domicilio digitale reperibile attraverso il registro INI-PEC.
Inoltre, come indicato dall’art. 125 cpc, il difensore non è più obbligato a indicare negli atti di parte il proprio indirizzo PEC, ma basta il solo codice fiscale.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
LA SENTENZA
Con la sentenza n. 33806/2021, la Corte spiega che la notificazione della sentenza di primo grado presso l’indirizzo PEC del legale domiciliatario è da ritenersi valida anche se la società aveva chiesto che le comunicazioni avvenissero attraverso gli indirizzi PEC degli altri due legali.
L’indirizzo PEC del domiciliatario rappresenta l’indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, risulta nel Re.G.Ind.E., e poco importa che non sia stato indicato negli atti (art. 16 sexies, d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche in I. n. 221 del 2012). Non c’è dunque motivo per non considerare la notificazione valida.
A ulteriore conferma, anche il fatto che la notificazione della sentenza a uno solo dei difensori vale alla decorrenza del termine breve per impugnare (art. 325 cpc).
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