8 Ottobre 2021

Liti temerarie: rafforzata la responsabilità aggravata

Liti temerarie: rafforzata la responsabilità aggravata

Tra gli obiettivi della riforma della Giustizia vi è anche la riduzione del 40% dei tempi dei processi. Per arrivare a questo risultato si punta al rafforzamento degli strumenti alternativi al processo e a modificare il codice di procedura civile. Alcune novità riguardano anche la responsabilità aggravata legata alle liti temerarie.

LITI TEMERARIE E RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

La responsabilità aggravata è trattata all’art.96 c.p.c..

Il primo comma prevede che:

«Se risulta che la parte soccombente (1) ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (2), il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni (3), che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.»

Al secondo comma:

«Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.»

E al terzo:

«Quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.»

LA RIFORMA

La riforma del codice di procedura civile punta a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e di soggetti terzi e stabilisce che l’Amministrazione della Giustizia venga riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi il cui alla parte soccombente sia riconosciuta la responsabilità aggravata. In tali eventualità, la parte soccombente verrà sanzionata a favore della Cassa delle ammende.

Altre sanzioni sono contemplate in caso di:
rifiuto di ispezione di persone o cose, ordinata dal giudice alle parti o a terzi per meglio conoscere i fatti (art. 118 c.p.c.);
rifiuto di esibizione in giudizio documenti o altro, ordinata dal giudice istruttore a una delle parti o a terzi, su istanza di parte (art. 210 c.p.c.).

Rendi il processo telematico più facile con Service1, la piattaforma di Servicematica. Scopri di più

——–

LEGGI ANCHE:

Il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese per il recupero del credito

Qual è il valore giuridico delle FAQ?


LEGGI ANCHE

La ricarica delle auto elettriche è una cessione di beni: decisione della Corte di Giustizia UE

L'ordinanza della Corte avrà un impatto significativo sugli operatori del settore delle ricariche elettriche, specialmente per quelle società che offrono piattaforme di pagamento per accedere…

L’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro: opportunità e rischi

L'espansione dell'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro, tra produttività, tagli e nuove opportunità.

Diritto per mare e per terra - criticità attuali e prospettive future dei comparti nautico e agricolo

[EVENTO ONLINE 4 maggio] Diritto per mare e per terra – criticità attuali e prospettive future dei comparti nautico e agricolo

Cosa lega due settori fondamentali dell’economia italiana come agricoltura e nautica? Quali sono le sfide che i due comparti dovranno affrontare a seguito dei cambiamenti…

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto