Un licenziamento motivato da ragioni discriminatorie è nullo, anche quando l’azienda invoca una riorganizzazione per giustificarlo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 460 del 9 gennaio 2025, affrontando il caso di una manager licenziata poco dopo aver ripreso servizio in seguito a un incidente.
Il provvedimento espulsivo, secondo i giudici, viola il principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva 2000/78/CE, che tutela i lavoratori con disabilità da ogni forma di discriminazione. Nel caso specifico, la dipendente soffriva di una grave patologia riconosciuta ai sensi della legge 104/1992, circostanza che avrebbe dovuto imporre al datore di lavoro maggiori tutele.
Un licenziamento senza giustificazioni plausibili
La Corte ha accolto quattro motivi del ricorso presentato dalla manager, evidenziando come la soppressione della posizione lavorativa fosse solo apparente. Le funzioni da lei ricoperte, infatti, erano state ridistribuite tra colleghi e superiori, senza alcun reale taglio organizzativo. Inoltre, il datore non ha fornito spiegazioni convincenti sul perché fosse stata scelta proprio lei per il licenziamento, al di là della sua condizione di salute.
La decisione della Corte d’Appello è stata così ribaltata, confermando che il recesso datoriale aveva natura discriminatoria. La manager ha ottenuto un risarcimento superiore a 52 mila euro per danno biologico, in considerazione delle vessazioni subite durante il periodo di malattia, quando il titolare dell’azienda la pressava con insistenza per farla tornare in servizio.
Disabilità e discriminazione: il principio ribadito dalla Cassazione
La sentenza sottolinea che la discriminazione per handicap si verifica quando il trattamento pregiudizievole si basa sul fattore di rischio rappresentato dalla disabilità del dipendente. Il datore non può mascherare un atto discriminatorio dietro motivazioni economiche o organizzative, e il rispetto della parità di trattamento deve prevalere.
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