Pubblichiamo qui sotto la tabella che riassume le nuove specializzazioni forensi.
Lo scorso 19 dicembre, il Consiglio di Stato ha depositato il parere 03185/2019 relativo al nuovo schema di decreto del ministero della giustizia con oggetto “regolamento concernente modifiche al decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247“.
Il precedente decreto 144 era infatti stato giudicato illegittimo e in parte annullato con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017 del 28 novembre 2017, in particolare per le parti relative all’elenco dei settori di specializzazione e alla disciplina del colloquio finalizzato ad accertare che il candidato possegga l’esperienza necessaria all’ottenimento del titolo di specialista.
I NUOVI SETTORI DELLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI
Le nuove specializzazioni forensi sono state scelte a partire dall’analisi della domanda e dell’offerta di servizi legali, per rispondere meglio alle esigenze attuali del mercato e favorire un aumento della qualità degli stessi.
Anche l’incasellamento delle nuove specializzazioni in settori è stato eseguito secondo modalità diverse da quelle usate all’epoca del precedente decreto.
IL COLLOQUIO
Il nuovo regolamento ha definito meglio gli obiettivi e i contenuti del colloquio e ha rafforzato la terzietà della Commissione esaminatrice.
La Commissione è formata da 5 elementi: 3 avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da 2 professori universitari di ruolo in materie giuridiche e con qualificazione documentata nel settore di specializzazione oggetto del soggetto sottoposto a valutazione. Dei 5 esaminatori, 4 sono di nomina ministeriale e 1 è scelto dal CNF.
Va sottolineato che il colloquio non è un esame per valutare quanto il candidato sia competente nelle materie di specializzazione, ma il modo attraverso il quale verificare che i titoli e la documentazione a supporto della domanda siano completi e coerenti con il/i settore/i di specializzazione.
REQUISITI FORMATIVI
È possibile ottenere il titolo di specialista anche in mancanza di specifici percorsi formativi completamente conclusi.
L’art.14 del regolamento spiega che: “l’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall’articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell’ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All’organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense”.
La medesima disciplina si applica anche a coloro che hanno iniziato un corso (avente i requisiti richiesti) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla medesima data non sia ancora concluso.
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