Redazione 3 Giugno 2025

Impugnazioni via PEC: senza prova di ricezione scatta l’inammissibilità

Roma — Nell’era della giustizia digitale, il rispetto delle regole sulle notifiche telematiche è più che mai decisivo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 20074 depositata il 29 maggio 2025, ha chiarito che, ai fini della tempestività di un’impugnazione trasmessa via PEC, è indispensabile dimostrare non solo l’avvenuto invio nei termini previsti, ma anche la ricezione da parte dell’ufficio giudiziario destinatario.

Il caso ha riguardato una richiesta di riesame contro un sequestro preventivo di denaro, giudicata tardiva dal Tribunale di Milano. L’imputato, nel ricorso per Cassazione, ha sostenuto di aver inviato la richiesta il 19 luglio 2024 alle 23:48, dunque entro il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento, contrariamente a quanto risultava dal timbro della cancelleria che riportava la data del 20 luglio.

La Suprema Corte, però, ha rigettato il ricorso, sottolineando che la sola prova dell’invio non basta: occorre allegare anche la ricevuta di avvenuta consegna, ossia il documento che certifica che la PEC è effettivamente arrivata nella casella del destinatario entro i termini. In assenza di questa prova — o della specifica annotazione di cancelleria attestante una diversa data di ricezione — fa fede il timbro apposto sull’atto dall’ufficio giudiziario.

In questo caso, il ricorrente non ha prodotto né la ricevuta di consegna né la copia dell’annotazione prevista per il deposito via PEC. Di conseguenza, la documentazione acquisita agli atti non consentiva di dimostrare che l’impugnazione fosse stata ricevuta entro la mezzanotte del 19 luglio.

Con questa decisione, la Cassazione conferma un principio ormai consolidato: nel processo penale telematico, la tempestività degli atti è questione di prova rigorosa e documentata. Non basta inviare: occorre anche saper dimostrare che il messaggio è arrivato.


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