21 Maggio 2025 - Civile

Errore sul contributo unificato? La Cassazione apre alla compensazione delle spese

Con l’ordinanza n. 13145/2025, la Terza sezione civile chiarisce che un’errata indicazione può giustificare la compensazione integrale dei costi processuali in sede di legittimità

ROMA — Un errore nella determinazione del contributo unificato può avere conseguenze inattese sul piano delle spese processuali. Lo ha stabilito oggi la Terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13145/2025, precisando che, sebbene tale dichiarazione non incida sul valore della domanda giudiziale, può comunque costituire una ragione eccezionale per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Il caso riguardava una controversia in cui la parte ricorrente aveva erroneamente indicato, nell’atto di appello, un valore di 1.200 euro ai fini del contributo unificato, dichiarando successivamente che quella cifra riguardava solo il tributo e non il valore effettivo della causa. La ricorrente aveva dunque chiesto una rideterminazione delle spese di lite, contestando la somma liquidata dal giudice d’appello, ritenuta calcolata su uno scaglione errato.

Il principio ribadito dalla Cassazione

La Corte ha ricordato che il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, va calcolato esclusivamente sulla somma oggetto di impugnazione e non su quella indicata per il contributo unificato, che è destinata al solo funzionario di cancelleria e non incide sulla determinazione del valore giudiziale. Tuttavia, proprio quell’indicazione errata può aver indotto il giudice ad applicare uno scaglione superiore per la liquidazione dei compensi.

Di qui la decisione della Cassazione di cassare la sentenza limitatamente al capo sulle spese del grado di appello, rideterminando i compensi a 332 euro oltre accessori, ma compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Quando l’errore processuale incide sulle spese

Secondo l’ordinanza, anche se l’errore non modifica la domanda né incide sulla competenza, resta comunque astrattamente idoneo a determinare un provvedimento conclusivo errato sulle spese. Ed è perciò equo, ha stabilito la Corte, che i costi dell’impugnazione resa necessaria da quell’errore non gravino sulla parte vittoriosa, soprattutto se questa non ha nemmeno resistito in giudizio.


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