L’art.1 comma 1, n-ter, del Codice dell’Amministrazione Digitale definisce il domicilio digitale come “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS»,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.
L’importanza del domicilio digitale trova uno dei più recenti riconoscimenti nel D.L. Semplificazioni, n. 76/2020, che all’art. 37 stabilisce le “disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti”.
Il Decreto impone ai professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare il proprio domicilio digitale all’ordine o al collegio di appartenenza e al registro delle imprese.
Ordini e collegi raccoglieranno tutti i domicili digitali, insieme ai dati identificativi dei professionisti, in un elenco telematico a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
Da questa dinamica sono esclusi i revisori legali e le società di revisione legale, che dovranno comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o all’incaricato della tenuta del registro a loro dedicato.
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE
I professionisti che non rispettano l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale incorrono in sanzioni.
La prima è la diffida ad adempiere entro trenta giorni da parte del collegio o dell’ordine di appartenenza. Se questa non viene rispettata, il professionista rischia la sospensione dall’albo o dall’elenco fino alla comunicazione del domicilio.
Anche i collegi e gli ordini possono essere sanzionati qualora dovessero non pubblicare l’elenco dei domicili o non comunicare i dati alle PA o all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese.
La sanzione consiste nello scioglimento o nel commissariamento del collegio o dell’ordine.
Cerchi una casella di mail PEC sempre accessibile, sicura e con piena validità legale? Scopri la Posta Certificata di Servicematica.
———
LEGGI ANCHE:
Notifiche degli atti giudiziari via posta: dal 23 settembre obbligatori i nuovi modelli
Trojan di Stato, in bilico tra giustizia e diritti fondamentali
Articoli simili
Rider, account personali e nuove sanzioni contro il caporalato digitale
Il Dl 62/2026 rafforza le regole sul lavoro attraverso piattaforma: accesso identificato, divieto di cedere le credenziali e multe fino a 1.200 euro per l’utilizzo…
L'Unione Camere Penali Italiane proclama una settimana di stop alle udienze, dal 23 al 29 settembre, dopo mesi di "silenzio delle istituzioni" sulle captazioni illecite…
Lagarde: “Lunedì lanciamo Pontes, l’euro digitale per le transazioni tra banche”
La presidente della BCE annuncia il debutto, il 21 settembre, della piattaforma che permetterà agli istituti di credito di scambiarsi asset tokenizzati sfruttando la tecnologia…

