Il Consiglio superiore della magistratura ha rivisto al rialzo il perimetro entro cui i magistrati possono servirsi dell’intelligenza artificiale generativa. Con una delibera licenziata dal plenum a larghissima maggioranza — una sola astensione — l’organo di autogoverno ha aggiornato le raccomandazioni varate lo scorso ottobre, spostando l’asse dagli impieghi meramente organizzativi e statistici verso attività che toccano direttamente il materiale processuale. Il testo nasce in seno alla VII commissione, con Claudia Eccher, Michele Forziati e Maria Vittoria Marchianò come relatori e Marco Bisogni quale relatore esterno.
Perché il CSM ha cambiato passo
All’origine della revisione stanno tre elementi. Il primo è l’avvio, dal 1° gennaio 2026, della fase sperimentale di Microsoft 365 Copilot presso gli uffici giudiziari. Il secondo è il pacchetto di assicurazioni tecniche che Microsoft ha fatto pervenire per il tramite del Ministero della Giustizia. Il terzo è l’attivazione, presso lo stesso dicastero, di un punto di assistenza tecnica dedicato agli utilizzatori.
Su questa base il Consiglio ha ritenuto praticabile ciò che fino a ieri restava fuori discussione: l’impiego dello strumento anche su atti che contengono dati personali. L’apertura è però condizionata alla permanenza dell’elaborazione all’interno del tenant istituzionale ministeriale e al rispetto simultaneo di una serie di cautele. Nessuna versione consumer, nessun sistema privo di autorizzazione; supervisione umana in ogni fase; punti di arresto vincolanti lungo i flussi automatizzati; prompt costruiti in modo strutturato e ancorati ai documenti di riferimento; formazione tecnica del magistrato preventiva rispetto all’uso; controllo puntuale di ciascun risultato prima che questo entri nel circuito processuale.
I cinque impieghi autorizzati
Il catalogo delle attività ammesse in via sperimentale comprende: la classificazione e la categorizzazione degli atti del procedimento; l’analisi strutturata degli atti difensivi; la sintesi documentale di atti giudiziari; il raffronto tra le posizioni delle parti allo scopo di enucleare il thema decidendum e il thema probandum; infine la compilazione assistita di atti a struttura standardizzata, categoria nella quale rientrano espressamente i mandati d’arresto europei.
Il confine, per il resto, resta netto. Nessun apporto della macchina è consentito nella formulazione del dispositivo, nella stesura dei provvedimenti giurisdizionali, nella valutazione delle prove e, più in generale, nella formazione del convincimento del giudice. Fuori gioco anche i servizi generativi non autorizzati e qualunque utilizzo che fuoriesca dal dominio giustizia. La logica è quella di consentire alla tecnologia di intervenire nella fase ricostruttiva e analitica del processo, tenendola lontana da ogni passaggio di natura interpretativa, valutativa o decisoria.
Cambia anche lo statuto dell’anonimizzazione: da requisito imprescindibile diventa buona pratica raccomandata, con particolare riguardo alle ipotesi in cui i dati identificativi non risultino funzionali all’operazione richiesta.
Le garanzie del fornitore e i limiti riconosciuti
Il Consiglio elenca le misure che hanno reso possibile l’ampliamento: collocazione dei dati in datacenter situati in Italia mediante Advanced Data Residency; separazione logica del tenant dedicato alla giustizia; esclusione dell’utilizzo di prompt, risposte e dati processuali per l’addestramento dei modelli; possibilità di etichettare i documenti sensibili così da restringere le funzionalità attivabili su di essi.
Nonostante ciò, la delibera non nasconde il punto critico. Copilot continua a produrre allucinazioni anche quando opera su corpus chiusi e può restituire riferimenti e collegamenti privi di riscontro reale: un rischio che l’esperienza applicativa ha già portato alla luce e che spiega perché la verifica umana sia costruita come obbligo e non come raccomandazione.
Nessuna profilazione, e la richiesta di una suite pubblica
Due indicazioni chiudono il quadro. La prima è la conferma del divieto di alimentare archivi che rendano possibile la profilazione dell’attività giurisdizionale o dei singoli magistrati. La seconda è la reiterazione di una richiesta che il CSM formula ormai con insistenza: dotare la funzione giudiziaria di una suite di intelligenza artificiale propria, progettata sin dall’inizio sui flussi di lavoro giuridici e caratterizzata da tracciabilità delle fonti, verificabilità ex post dei risultati e una disciplina stringente sul trattamento dei dati.

